| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 86. Sanità | 
| Capitolo: | 86.15 trattamenti sanitari obbligatori | 
| Data: | 27/04/1981 | 
| Numero: | 166 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente: | 
| Art. 2. L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente: | 
§ 86.15.B - Legge 27 aprile 1981, n. 166.
Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)
     La lettera c) dell'articolo 1 della 
"c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".
     L'articolo 1-bis della 
"Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale".