§ 86.12.13 - D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:12/04/1996
Numero:258


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è [...]
Art. 2.      1. L'art. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal [...]
Art. 3.      1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati


§ 86.12.13 - D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.

(G.U. 15 maggio 1996, n. 112),

 

 

     Art. 1.

     1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

     "Art. 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

     2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli 'operatori', i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

     3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

     4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

     5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

     6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

     7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

     8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

     9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

     10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

     11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

     12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

     13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

     14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

     15. Gli allegato I,II eIII potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.".

 

          Art. 3.

     1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

 

ALLEGATO 1

 

SOSTANZE CLASSIFICATE

 

 

CATEGORIA 1

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

Efedrina

 

2939 40 10

Ergometrina

 

2939 60 10

Ergotamina

 

2939 60 30

Acido lisergico

 

2939 60 50

1-Fenil-2-propanone

Fenilacetone

2914 30 10

Pseudoefedrina

 

2939 40 30

Acido N-acetilantrenilico

Acido-2-acetammidobenzoico

2924 29 50

3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone

 

2932 90 77

Isosafrolo (cis + trans)

 

2932 90 73

Piperonale

 

2932 90 75

Safrolo

 

2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali

CATEGORIA 2

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

Anidride acetica

 

2915 24 00

Acido antranilico

 

2922 49 50

Acido fenilacetico

 

2916 33 00

Piperidina

 

2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali

CATEGORIA 3

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

Acetone (*)

 

2914 11 00

Etere etilico (*)

Ossido di dietile

2909 11 000

Metiletichetone (MEK) (*)

Butanone

2914 12 0

Toluens (*)

 

2902 30 10(90)

Permanganato di potassio (*)

 

2841 60 10

Acido solforico

 

2807 00 10

Acido cloridrico

Cloruro di idrogeno

2806 10 000

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali

 

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

     E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

 

ALLEGATO III

 

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

     1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

     - il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;

     - il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;

     - il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

     1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.

     2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

Sostanza

Valore soglia

Anidride acetica

20 litri

Acido antranilico e i suoi sali

1 kg

Acido fenilacetico e i suoi sali

1 kg

piperidina e i suoi sali

0,5 kg

     3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

     4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.

     5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.".