§ 86.12.2 - Legge 22 ottobre 1954, n. 1041.
Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.12 sostanze stupefacenti e psicotrope
Data:22/10/1954
Numero:1041


Sommario
Art. 1.      La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per [...]
Artt. 2. - 26.  [2]


§ 86.12.2 - Legge 22 ottobre 1954, n. 1041. [1]

Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti.

(G.U. 12 novembre 1954, n. 260).

 

 

     Art. 1.

     La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Provincie, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.

     Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonchè alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.

     L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attività nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento.

 

          Artt. 2. - 26. [2]

 


[1] Abrogata dall'art. 108 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, ad eccezione dell'art. 1.

[2] Articoli abrogati dall'art. 108 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.