§ 86.11.106 - Legge 3 aprile 2001, n. 120.
Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:03/04/2001
Numero:120


Sommario
Art. 1. 


§ 86.11.106 - Legge 3 aprile 2001, n. 120.

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici [1]

(G.U. 14 aprile 2001, n. 88)

 

     Art. 1.

     1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonchè al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare [2].

     2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonchè dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione [3].


[1] Titolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 2021, n. 116.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 15 marzo 2004, n. 69 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 4 agosto 2021, n. 116.

[3] Comma aggiunto dall'art. 39 viciesquater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.