§ 86.11.90 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:31/03/1998
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Compiti e attribuzioni
Art. 2.  Organi
Art. 2 bis.  (Regolamento di organizzazione e funzionamento)
Art. 2 ter.  (Direttore generale)
Art. 3.  Norme finali


§ 86.11.90 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115.

Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 27 aprile 1998, n. 96)

 

     Art. 1. Compiti e attribuzioni

     1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:

     a) esprimere al Ministro della sanità parere obbligatorio sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; il parere è reso entro venti giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento;

     b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;

     c) assicurare il costante monitoraggio delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale, nonché dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     2. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.

 

          Art. 2. Organi

     1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta [1].

     2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attività dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati [2].

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalità, una sola volta [3].

     4. [Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato e non è immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina può essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti] [4].

     5. [Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima] [5].

 

          Art. 2 bis. (Regolamento di organizzazione e funzionamento) [6]

     1. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme sul funzionamento degli organi dell'Agenzia, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unità, con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale già in servizio.

 

     Art. 2 ter. (Direttore generale) [7]

     1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

          Art. 3. Norme finali

     1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 2-bis del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

[2] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

[4] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

[5] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17.

[7] Articolo inserito dall'art. 18 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106.