§ 86.11.86 - D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 .
Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:13/12/1996
Numero:630


Sommario
Art. 1.      1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a [...]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 2.      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1996 il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale può elevarsi fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo [...]
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 86.11.86 - D.L. 13 dicembre 1996, n. 630 [1] .

Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.

(G.U. 16 dicembre 1996, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     1. Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalità indicate nel presente articolo.

     3. Alle regioni che hanno completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo.

     4. Alle regioni che, alla stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.

     5. Alle regioni che completano le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento.

     6. Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:

     a) l'ammontare delle disponibilità liquide delle gestioni sanitarie risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1994;

     b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione;

     c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla predetta data della ricognizione;

     d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, già autorizzati e non ancora contratti;

     e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della regione;

     f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio finanziario 1995 e successivi;

     g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese sanitaria posta a loro carico.

     7. Nelle more dell'erogazione delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40 per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e 5.

     8. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa dell'erogazione alle regioni, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     9. [2]

     10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. [3]

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 bis. [4]

     L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanità, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, è destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Le disponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 [5] .

 

          Art. 2.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1994, nonché per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1996 il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale può elevarsi fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1 (previsto dall'articolo 1, comma 6)

     REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la legge 28 dicembre 1995, n. 550;

     Visto il decreto-legge ____________________________ n. _____________;

     Viste le deliberazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell' 8 febbraio 1996 e del 1° agosto 1996;

     Visti gli atti di ricognizione debitoria al 30 aprile 1996 predisposti ai sensi del comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e secondo criteri e modalità indicati dalla delibera della predetta Conferenza dell' 8 febbraio 1996;

     Visto il proprio provvedimento di attestazione delle risultanze della gestione sanitaria accentrata regionale al 31 dicembre 1994;

     Vista la documentazione in atti concernente gli interventi a ripiano delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, mediante operazioni di mutuo con oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero a carico del bilancio della regione, secondo quanto previsto dalla previgente legislazione;

     Certifica

     che i commissari liquidatori hanno effettuato la ricognizione dei debiti e dei crediti previsti dal comma 14 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell' 8 febbraio 1996;

     che le ricognizioni sono state verificate e sottoscritte dai collegi dei revisori delle aziende sanitarie (ovvero: sono ancora privi di verifica le ricognizioni relative a _______________________);

     che le definitive risultanze di ciascuna gestione liquidatoria, riportate analiticamente nella tabella A allegata alla presente certificazione, non comprendono debiti e crediti non asseverati dai collegi dei revisori dei conti, né dall'Osservatorio regionale di cui alla delibera della predetta Conferenza dell' 8 febbraio 1996;

     che non sono state utilizzate quote di finanziamenti derivanti da mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi al 31 dicembre 1994 per il pagamento di debiti di pertinenza per l'esercizio 1995 o successivi;

     che la situazione dei mutui e degli altri interventi previsti dalla previgente normativa, a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1994, è quella risultante dall'allegata tabella B

     che il consolidamento regionale dei debiti e dei crediti pregressi al 31 dicembre 1994 ancora in sospeso alla data delle suindicate ricognizioni, tenuto conto, anche delle risultanze delle eventuali gestioni della quota del FSN accentrata regionale, evidenzia i seguenti importi:

 

Debiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Lire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Differenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cassa disponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mutui da contrarre di cui:

»

 

a carico regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mutui contratti e non versati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IMPORTO RISULTANTE . . .

Lire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

     Chiede

     l'erogazione della quota spettante, ai sensi dell'articolo ___________________ del decreto legge ________________________, sulle risorse rivenienti dalla contrazione dei mutui a parziale ripiano dei disavanzi pregressi riferiti alle gestioni sanitarie di liquidazione al 31 dicembre 1994.

 

 

Tabella A

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

Rilevazione debiti e crediti

Gestione liquidatoria 1994 e gestioni precedenti

(articolo 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Aziende sanitarie

Ex USL disciolte o gestioni liquidatore

Disponibilità di cassa

Crediti

Debiti

Disavanzo per singola ex USL

Disavanzo per ciascuna azienda sanitaria

Az USL

Ex USL n.

 

 

 

 

 

 

Ex USL n.

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

Mutui ancora da versare

 

 

 

 

 

 

Mutui ancora da contrarre

 

 

 

 

 

 

Quote ripiano a carico risorse regionali

 

 

 

 

 

 

Disavanzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B

REGIONE-PROVINCIA AUTONOMA

Operazioni di finanziamento delle maggiori spese sanitarie degli esercizi 1987-1994

Esercizio

Finanziamenti

Importo

Estremi versamenti

Importo versato

Importo mutui ancora da contrarre o non ancora versati

Esercizi 1987 e 1988

Mutuo a carico dello Stato

 

Ordinativo n. del

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Esercizio 1989

Mutuo a carico dello Stato

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Esercizio 1990

Mutuo a carico dello Stato

 

 

 

 

 

Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Esercizio 1991

Mutuo a carico dello Stato

 

 

 

 

 

Mutuo a carico della regione (o intervento diretto)

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Esercizio 1992

Mutuo a carico dello Stato

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Esercizio 1993 e 1994

Mutuo a carico dello Stato

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1997, n. 21.

[2]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 28 dicembre 1998, n. 450.