§ 86.11.1a - Legge 17 ottobre 1957, n. 983.
Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:17/10/1957
Numero:983


Sommario
Art. 1.      Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e così modificato
Art. 2.      Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo [...]


§ 86.11.1a - Legge 17 ottobre 1957, n. 983.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

(G.U. 30 ottobre 1957, n. 269).

 

 

     Art. 1.

     Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e così modificato:

     "Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ad almeno a 50 metri per gli altri Comuni".

 

          Art. 2.

     Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.