§ 86.11.8 - Legge 22 giugno 1939, n. 1239.
Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:22/06/1939
Numero:1239


Sommario
Art. 1.      È vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in [...]
Art. 2.      La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi, per gli accertamenti, dei servizi tecnici esistenti
Art. 3.      È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o [...]
Art. 4.      Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della [...]


§ 86.11.8 - Legge 22 giugno 1939, n. 1239. [1]

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

(G.U. 2 settembre 1939, n. 205)

 

     Art. 1.

     È vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare gli altri.

     A tale fine tutte le persone assunte in servizio devono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero dell'interno nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.

     Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai Podestà, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.

 

          Art. 2.

     La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi, per gli accertamenti, dei servizi tecnici esistenti.

     I successivi controlli sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

 

          Art. 3.

     È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettono in condizione di contagiare altri [2] .

     Alla stessa sanzione soggiace il lavoratore [3] .

     Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equiparato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.

 

          Art. 4.

     Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della presente legge e ad emanare le norme, anche integrative occorrenti per la sua attuazione, nonché quelle per la graduale applicazione della legge.


[1] Abrogata dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[2] Comma così modificato dall'art. 73 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[3] Comma così modificato dall'art. 73 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.