§ 86.10.f - Legge 14 aprile 1952, n. 403.
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:14/04/1952
Numero:403


Sommario
Art. unico.      Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione [...]


§ 86.10.f - Legge 14 aprile 1952, n. 403. [1]

Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.

(G.U. 5 maggio 1952, n. 104).

 

 

     Art. unico.

     Le tabelle n. 3 e n. 6 allegate al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio, sono sostituite dalle seguenti:

 

     Tabella N. 3 - Tasse d'ispezione delle farmacie (artt. 108, 127, 128 e 145)

1. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5000 abitanti

L. 625

2. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non ai 10.000 abitanti

L. 625

3. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti

L. 1000

4. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti

L. 1000

5. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti

L. 2000

6. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti

L. 5000

7. Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

L. 7000

N. B. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

 

     Tabella N. 6 - Tassa annua di ispezione (articolo 196)

a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta

L.

5000

b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta

L.

2000

     I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.