§ 86.10.d - Legge 12 marzo 1942, n. 427.
Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.10 sanità privata
Data:12/03/1942
Numero:427


Sommario
Art. unico.      All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la leggera e) è aggiunta la seguente


§ 86.10.d - Legge 12 marzo 1942, n. 427. [1]

Denuncia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna.

(G.U. 11 maggio 1942, n. 112)

 

 

     Art. unico.

     All'art. 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la leggera e) è aggiunta la seguente:

     f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

     La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.