§ 86.9.8 - D.P.R. 17 maggio 1982, n. 1171.
Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:17/05/1982
Numero:1171

§ 86.9.8 - D.P.R. 17 maggio 1982, n. 1171. [1]

Determinazione della misura dei compensi per le suore addette agli organismi sanitari militari della Difesa, agli ospedali convenzionati nonchè alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato.

(G.U. 26 aprile 1983, n. 112).

 

 

     La misura dei compensi alle suore addette agli organismi sanitari militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato, è fissata nel medesimo importo determinato, ai fini contributivi, quale trattamento economico che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera degli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.