§ 1.3.16 - L. 30 dicembre 1959, n. 1254.
Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:30/12/1959
Numero:1254


Sommario
Art. 1.      Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:
Art. 2.      Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:


§ 1.3.16 - L. 30 dicembre 1959, n. 1254. [1]

Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane.

(G.U. 6 febbraio 1960, n. 31).

 

Art. 1.

     Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

     "Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

     Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale".

 

     Art. 2.

     Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

     "Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

     Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

     Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva".

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.