§ 1.2.34 - D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.
Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:11/05/1999
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Trasformazione in società per azioni.
Art. 2.  Attività della società.
Art. 3.  Capitale sociale.
Art. 4.  (Attribuzione delle azioni alle regioni).
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Collegio sindacale.
Art. 7.  Bilanci.
Art. 8.  Abrogazioni.


§ 1.2.34 - D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141.

Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(G.U. 21 maggio 1999, n. 117).

 

Art. 1. Trasformazione in società per azioni.

     1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: "ente", è trasformato in società per azioni con la denominazione di "Acquedotto pugliese S.p.a.", di seguito denominata: "società". La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale è approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previste dalle vigenti norme di legge.

     3. La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.

     4. La società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.

     5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della società presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.

 

     Art. 2. Attività della società.

     1. Sono affidate alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso.

     2. La società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

     3. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

 

     Art. 3. Capitale sociale.

     1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998.

     2. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Entro tre mesi dalla costituzione della società, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.

     4. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.

 

     Art. 4. (Attribuzione delle azioni alle regioni). [1]

     1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono definitivamente trasferite senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, alle regioni Puglia e Basilicata, con una  ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti.

 

     Art. 5. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

     2. Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

 

     Art. 6. Collegio sindacale.

     1. Il controllo sulla gestione della società è effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è prevista dallo statuto.

     2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti nominati dall'assemblea della società nella sua prima convocazione, in conformità all'articolo 1.

 

     Art. 7. Bilanci.

     1. L'ente redige, per l'esercizio 1998, oltre ai rendiconti previsti dalle specifiche norme in vigore, una situazione patrimoniale secondo le norme civilistiche.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo comma;

     b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

     c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;

     d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

     e) regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernente affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'acquedotto stesso;

     f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

     g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

     h) decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

     i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;

     l) le parole: "Ente autonomo per l'acquedotto pugliese", di cui alla tabella - parte IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

     m) articolo 88, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 25 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e così modificato dall'art. 149 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.