§ 1.2.33 - L. 18 novembre 1998, n. 398.
Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.2 acque potabili e acquedotti
Data:18/11/1998
Numero:398


Sommario
Art. 1.      1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di [...]
Art. 2.      1. L'articolo 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. [...]
Art. 3.      1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 1.2.33 - L. 18 novembre 1998, n. 398.

Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP.

(G.U. 21 novembre 1998, n. 273).

 

Art. 1.

     1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, è abrogato.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuità del servizio di cassa.

 

     Art. 3.

     1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:

     a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;

     b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;

     c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;

     d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.

     3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 11 del regio decreto- legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.