§ 18.5.7j - Delibera 17 luglio 2002, n. 137.
Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:17/07/2002
Numero:137


Sommario
Art.1 . Definizioni
Art. 2.  Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 3.  Descrizione della rete
Art. 4.  Piani di esercizio, di potenziamento e di conferimento
Art. 5.  Profili di prelievo
Art. 6.  Capacità di trasporto
Art. 7.  Dati, informazioni e documenti da trasmettere all’Autorità
Art. 8.  Richiesta di conferimento di capacità di trasporto
Art. 9.  Conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo
Art. 10.  Conferimento di capacità per il servizio di trasporto interrompibile
Art. 11.  Accesso prioritario al servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00
Art. 12.  Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali
Art. 13.  Mercato regolamentato delle capacità e del gas
Art. 14.  Garanzia finanziaria
Art. 15.  Prenotazione, assegnazione, riassegnazione
Art. 16.  Bilanciamento
Art. 17.  Corrispettivi per il bilanciamento
Art. 18.  Risoluzione delle controversie
Art. 19.  Adozione ed aggiornamento del codice di rete
Art. 20.  Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di trasporto
Art. 21.  Disposizioni transitorie in materia di cessione e di scambio di capacità e di gas
Art. 22.  Conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento
Art. 23.  Accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl
Art. 24.  Modificazione della deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01
Art. 25.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 18.5.7j - Delibera 17 luglio 2002, n. 137.

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.

(G.U. 14 agosto 2002, n. 190).

 

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 17 luglio 2002,

     Premesso che:

     * l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti";

     * l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di richiedere ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità, nei settori di propria competenza, "informazioni e documenti sulle loro attività";

     * l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità fissi "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento";

     * ai sensi dello stesso articolo 24, comma 5, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento ivi richiamato, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri"; e che "trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende approvato";

     * l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità vigili "affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sulla corretta applicazione del codice di rete";

     * l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese di trasporto deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e che usano il servizio di trasporto, un corrispettivo determinato dall'Autorità, ai fini del bilanciamento del sistema;

     Visti:

     * la legge n. 481/95;

     * il decreto legislativo n. 164/00;

     Visti:

     * il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2000, che individua la rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 23, comma 2, all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete (di seguito: delibera n. 146/00);

     * la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas (di seguito: delibera n. 150/00);

     * la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), in particolare gli articoli 14 e 15, con i quali l'Autorità ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

     * la comunicazione dell'Autorità 18 settembre 2001, recante chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale;

     * le delibere dell'Autorità 10 ottobre 2001, n. 224/01, 10 ottobre 2001, n. 232/01, 10 ottobre 2001, n. 233/01, 10 ottobre 2001, n. 234/01, 10 ottobre 2001, n. 235/01, 22 novembre 2001, n. 273/01, 22 novembre 2001, n. 274/01, 22 novembre 2001, n. 275/01, 22 novembre 2001, n. 276/01, 22 novembre 2001, n. 277/01, 22 novembre 2001, n. 278/01, 22 novembre 2001, n. 279/01, 22 novembre 2001, n. 280/01, 22 novembre 2001, n. 281/01, 22 novembre 2001, n. 282/01, 22 novembre 2001, n. 283/01, 22 novembre 2001, n. 284/01, 22 novembre 2001, n. 285/01, 22 novembre 2001, n. 287/01, con le quali l'Autorità ha apportato modifiche ad alcune delle clausole contenute in contratti di trasporto stipulati ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 120/01;

     * la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, in particolare l'articolo 11;

     * la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 2002, di adozione di direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo;

     * la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 125 del 30 maggio 2002, recante disciplina dell'accesso di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento (di seguito: deliberazione n. 91/02);

     Considerato che:

     * le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di trasporto, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di trasporto a detti criteri;

     * il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:

     a. l'accesso al servizio di trasporto, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e utenti, sia la capacità che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo;

     b. l'erogazione del servizio di trasporto, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e  gli utenti;

     * consegue che il codice di rete deve contenere:

     a. regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo;

     b. condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);

     * ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di trasporto, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;

     * per assicurare il libero accesso al servizio di trasporto a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, ai piani di realizzazione di nuova capacità della rete di trasporto e del suo potenziamento, ai consumi dei clienti ai punti di uscita e di riconsegna;

     Considerato che:

     * la realizzazione di nuovi gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas e il potenziamento di gasdotti esistenti, consentono a nuovi operatori di entrare nel mercato, promuovendo la concorrenza, garantendo il soddisfacimento della domanda crescente del mercato interno e accrescendo la sicurezza degli approvvigionamenti;

     * le esigenze di cui al precedente alinea sono anche soddisfatte dalla realizzazione e dal potenziamento di gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da nuovi terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti, costituendo detti terminali parte di un sistema di approvvigionamento volto all'importazione di gas naturale in Italia;

     * il sistema del gas naturale in Italia dipende dagli approvvigionamenti dall'estero, in particolare da Paesi non appartenenti all'Unione europea; e che il mercato internazionale del gas, rilevante ai fini degli approvvigionamenti, è basato su contratti di importazione di durata pluriennale di tipo take or pay, o comunque connotati dalla previsione di impegni di prelievo annuali garantiti e con flessibilità variabili;

     * l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'accesso al servizio di trasporto può essere rifiutato "nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione;

     * l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che "l'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione", ciò che consente il riconoscimento a detto cliente di un diritto di accesso prioritario nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;

     * la disciplina del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea, costituisce una deroga ai criteri generali che l'Autorità fissa in materia di conferimento di capacità di trasporto e di capacità di rigassificazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

     * gli interventi volti alla realizzazione di nuova capacità di trasporto e al potenziamento di capacità esistenti nei gasdotti finalizzati al trasporto da sistemi esteri interconnessi a quello nazionale, nonché nei gasdotti finalizzati al trasporto da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti costituiscono presupposto per il riconoscimento di un diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto;

     Considerato inoltre che:

     * è emersa l'esigenza degli utenti, rappresentata dai partecipanti all'attività del gruppo di lavoro, relativo, tra l'altro, alla determinazione dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema, istituito ai sensi delle delibere n. 146/00 e n. 150/00, di poter scambiare o di poter cedere la capacità di entrata o di uscita, assegnata ai medesimi utenti, nonché il gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;

     * la disciplina provvisoria prevista dall'articolo 14 della deliberazione n. 120/01, in merito alle modalità di accesso al servizio di trasporto ed alle modalità di accesso ai terminali di Gnl, cessa di avere efficacia con "l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e non oltre il 30 settembre 2002".

     Ritenuto che sia opportuno:

     * al fine della verifica di conformità dei codici di rete ai criteri fissati dall'Autorità, assicurare che detti codici siano redatti in forma omogenea, definendone l'articolazione minima;

     * che ai fini della verifica di cui al precedente alinea, nonché ai fini della vigilanza dell'Autorità sulla corretta applicazione del codice di rete ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 164/00, il codice di rete positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformità;

     * imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorità sia agli utenti che intendano accedere al servizio di trasporto;

     * richiedere, anche a soggetti rilevanti diversi dalle imprese di trasporto, quali le imprese che esercitano l'attività di importazione, informazioni e dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, al fine di consentire all'Autorità un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza ed in considerazione degli episodi di congestione in alcuni punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, verificatisi durante i conferimenti per l'anno termico 2001-2002;

     * assicurare, per quanto concerne i soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, maggiore tutela ai titolari di contratti che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, assicurando a detti soggetti una priorità di accesso, limitatamente alla quantità media giornaliera prevista dai relativi contratti;

     * assicurare, al fine di definire una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, ai titolari di contratti di importazione pluriennali una priorità nell'accesso al sistema di trasporto, tale da dare a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato;

     * assicurare ai titolari di contratti di importazione pluriennali che la capacità di trasporto, nei punti di entrata interconnessi con l'estero, venga conferita per un periodo di tempo pluriennale e per una quota determinata in ragione della flessibilità prevista nei relativi contratti di importazione;

     * limitare, al fine di favorire la concorrenza e di permettere a nuovi operatori di entrare nel mercato, il conferimento pluriennale di cui al precedente alinea ad un periodo di tempo non superiore a cinque anni e alla sola quantità media giornaliera dei relativi contratti di importazione pluriennali;

     Ritenuto opportuno che:

     * il regime generale prefigurato dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00, sia  ricondotto, nel caso della realizzazione di nuova capacità di trasporto di gas naturale e del suo potenziamento, entro un quadro di regole certe al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas;

     * le regole di cui al precedente alinea abbiano ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa del diritto di accesso prioritario, che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, in misura coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto;

     * l'accertamento del diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto avvenga secondo le modalità previste per l'accertamento dell'esistenza del diritto di accesso prioritario al servizio di rigassificazione, disciplinate dalla deliberazione n. 91/02;

     * l'accertamento del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea:

     a. comporti la necessità per l'impresa di trasporto di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di trasporto, purché dette condizioni siano rese pubbliche;

     b. renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio di trasporto realizzato nelle forme di cui alla precedente lettera a), rispetto all'esercizio del medesimo servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorità;

     * i corrispettivi per il bilanciamento del sistema, nonché la conseguente disciplina relativa ai conguagli ai quali le imprese di trasporto sono tenute con riferimento al periodo di applicazione delle penali e dei corrispettivi di bilanciamento relativi ai contratti di trasporto stipulati nell'anno termico 2001-2002 siano definiti, in deroga alle disposizioni della deliberazione n. 120/01;

     * sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente alle modalità di accesso ai terminali di Gnl;

 

     DELIBERA

 

Parte 1

Disposizioni generali

 

     Art.1. Definizioni

     1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), e le seguenti definizioni:

     a. capacità di trasporto conferita, o capacità conferita, è la capacità di trasporto determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto a disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;

     b. capacità di trasporto disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di trasporto non conferita;

     c. capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero è la capacità pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n.164/00;

     d. disequilibrio è il valore della differenza fra l'energia del gas riconsegnato e l'energia del gas consegnato su base giornaliera per ciascun utente nell'aggregazione dei punti di consegna e di riconsegna;

     e. Ministero è il Ministero delle attività produttive;

     f. scostamento è la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità utilizzata e la capacità conferita su base giornaliera;

     g. servizio di trasporto continuo è il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna garantito come continuo, eccetto casi di forza maggiore o di emergenza;

     h. servizio di trasporto interrompibile è il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna soggetto a interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto.

 

          Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione

     2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detti servizi.

     Parte 2 Accesso al servizio di trasporto

     Titolo 1 Obblighi informativi a beneficio degli utenti

 

          Art. 3. Descrizione della rete

     3.1 L'impresa di trasporto, nel proprio sito internet, pubblica la seguente documentazione:

     a. rappresentazione geografica dei gasdotti della rete di trasporto, con l'ubicazione degli impianti principali;

     b. rappresentazione schematica della rete di cui alla lettera a), comprendente le caratteristiche tecniche dei gasdotti e dei principali impianti, l'indicazione dei punti di consegna e di riconsegna e le interconnessioni con altre reti;

     3.2 L'impresa maggiore, nel proprio sito internet, pubblica la rappresentazione geografica della rete nazionale di gasdotti, comprendente l'indicazione dei punti di entrata e uscita, delle parti facenti capo alle diverse imprese di trasporto, e pubblica l'indicazione dei collegamenti agli stoccaggi e alle infrastrutture minerarie per la coltivazione, dei gasdotti di importazione e di esportazione e degli impianti di rigassificazione di Gnl.

 

          Art. 4. Piani di esercizio, di potenziamento e di conferimento

     4.1 L'impresa di trasporto pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:

     a. piani di esercizio, annuali e biennali, della rete di trasporto, i quali indicano il livello di affidabilità della fornitura sia in condizioni normali sia in condizioni speciali per andamento climatico, per disponibilità di infrastrutture di trasporto e per disponibilità di gas;

     b. piani di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento, quinquennali e decennali, della rete di trasporto, i quali indicano, con riferimento alle rispettive scadenze, l'elenco dei potenziamenti programmati, dei nuovi allestimenti e delle dismissioni, nonché le caratteristiche e le prestazioni e le disponibilità di capacità delle infrastrutture previste unitamente alla metodologia utilizzata per la loro determinazione;

     c. il piano dei conferimenti di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero per un periodo decennale.

     4.2 La pubblicazione dei piani di esercizio, di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto di cui al comma 4.1, lettere a) e b), è effettuata entro l'1 settembre 2002 ed è aggiornata annualmente. La pubblicazione del piano dei conferimenti di cui al comma 4.1, lettera c), è effettuata entro l'1 novembre 2002 ed è aggiornata annualmente.

 

          Art. 5. Profili di prelievo

     5.1 L'impresa di trasporto tiene un registro dei profili di prelievo per tutti i punti di riconsegna, a partire dall'1 gennaio 1999, provvedendo al suo aggiornamento entro l'1 gennaio di ciascun anno. Il registro consente l'estrazione dei dati giornalieri di prelievo per ogni singolo punto di riconsegna situato sulla propria rete.

     5.2 L'impresa di trasporto rende disponibile, su richiesta del cliente allacciato alla propria rete, i dati di prelievo che lo riguardano.

 

          Art. 6. Capacità di trasporto

     6.1 L'impresa di trasporto almeno mensilmente pubblica nel proprio sito internet:

     a. le capacità di trasporto conferite e disponibili nei punti di entrata, uscita e riconsegna, sia per il servizio di trasporto continuo, sia per il servizio di trasporto interrompibile;

     b. la variazione della capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzione o nuove realizzazioni e potenziamenti.

 

Titolo 2

Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità

 

          Art. 7. Dati, informazioni e documenti da trasmettere all’Autorità

     7.1 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità, entro l'1 novembre di ogni anno il piano, annuale e pluriennale, dei conferimenti di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero con l'indicazione dei soggetti a cui sono state conferite tali capacità.

     7.2 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità entro il giorno 15 di ogni mese i dati e le informazioni riguardanti le capacità richieste, conferite e utilizzate da ciascun utente nei singoli punti di consegna e riconsegna, le transazioni di capacità e di gas tra utenti, i nuovi conferimenti.

     7.3 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità, entro 30 (trenta) giorni dalla loro applicazione, le modalità di allocazione dei volumi di gas misurati nel caso di punti di consegna e riconsegna condivisi tra più utenti.

     7.4 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità all'inizio di ciascun anno termico:

     a. rapporti che descrivano la ripartizione di compiti e responsabilità tra l'impresa di trasporto e le imprese di stoccaggio in merito alla movimentazione del gas da o verso i singoli impianti di stoccaggio;

     b. rapporti contenenti l'indicazione delle prestazioni della rete nelle principali situazioni di esercizio, normale e speciale, nonché la descrizione delle modalità, delle metodologie utilizzate e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione e la descrizione delle modalità e dei sistemi impiegati per la verifica dei programmi di trasporto richiesti dagli utenti, nonché i vincoli tecnici e gestionali e le loro modalità di determinazione.

     7.5 Coloro che presentano richiesta di accesso al servizio di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero, trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto del gas, che hanno dato origine alla richiesta di accesso.

 

Titolo 3

Conferimento di capacità di trasporto

 

          Art. 8. Richiesta di conferimento di capacità di trasporto

     8.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto, da parte di soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 164/00, deve indicare:

     a. i termini temporali e le possibili estensioni del contratto per cui viene richiesto l'accesso;

     b. nel caso di vendita ai clienti finali, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;

     8.2 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero deve contenere, oltre ai dati di cui al precedente comma 8.1, l'indicazione delle quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali ed in particolare:

     a. l'eventuale titolarità di contratti di tipo take or pay sottoscritti prima del 10 agosto 1998;

     b. l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;

     c. le quantità contrattuali media giornaliera e massima giornaliera, per tutti i contratti di importazione.

 

          Art. 9. Conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo

     9.1 L'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo, con le seguenti modalità:

     a) nei punti di entrata interconnessi con l'estero, ai soggetti richiedenti, titolari di contratti di importazione pluriennali, le capacità sono conferite entro il 31 di agosto di ogni anno, per periodi non superiori a cinque anni termici, con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo;

     b) in tutti gli altri casi, le capacità sono conferite entro il 31 agosto di ogni anno, per periodi di un anno termico, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno [1].

     9.1.1 Sono fatti salvi i conferimenti di cui alla deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006 [2].

     9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di trasporto:

     a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro il 1° agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale è effettuato il servizio di trasporto;

     b) per il conferimento di cui ai restanti casi, entro il 1° agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento [3].

     9.2.1 La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, può essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre, e viene conferita con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno [4].

     9.2.2 L'impresa di trasporto consente rettifiche di errori materiali da parte dei soggetti richiedenti, purchè dette rettifiche non pregiudichino gli esiti delle verifiche tecniche compiute dall'impresa di trasporto per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate nei termini [5].

     9.3 L'impresa di trasporto nel corso dell'anno termico conferisce la capacità che si renda disponibile, anche a seguito di incrementi di capacità nonché a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, nel corso del medesimo anno termico. A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.

     9.4 Nei punti di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di trasporto conferisce la capacità di trasporto con il seguente ordine di priorità:

     a. ai soggetti titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;

     b. ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;

     c. ai soggetti titolari di contratti di importazione di durata annuale, nonché ai soggetti di cui alle lettere a) e b), per la differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;

     d. ai soggetti titolari di contratti diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

     9.5 Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto conferibili, l'impresa di trasporto ripartisce pro quota tali capacità. Nei punti di entrata interconnessi con l'estero, la ripartizione pro quota avviene nel rispetto delle priorità di accesso di cui al  precedente comma 9.4.

     9.6 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro 15 (quindici) giorni dal suo completamento.

 

          Art. 10. Conferimento di capacità per il servizio di trasporto interrompibile

     10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacità per il servizio interrompibile con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno in cui il conferimento è effettuato [6].

     10.2 L'impresa di trasporto prevede tipologie di trasporto interrompibile differenziate in funzione del periodo di preavviso, dell'entità della capacità interrotta, della durata dell'interruzione, della frequenza dell'interruzione nel corso dell'anno o della stagione e della priorità di interruzione.

     10.3 Nel caso in cui le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto conferibili si procede alla ripartizione delle capacità con il criterio pro quota.

     10.4 L'impresa di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti, entro 15 (quindici) giorni dal suo completamento.

 

          Art. 11. Accesso prioritario al servizio di trasporto ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00

     11.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'impresa di trasporto rifiuti di provvedere alla realizzazione o al potenziamento delle opere di cui al successivo comma 11.2, richiesti dall'utente medesimo.

     11.2 L'accesso prioritario al servizio di trasporto continuo, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, si applica limitatamente al caso il cui l'utente sostenga, anche attraverso il ricorso alla finanza di progetto, il costo delle opere necessarie per la realizzazione di nuovi gasdotti e per il potenziamento dei gasdotti esistenti riconducibili alle seguenti tipologie:

     a. gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas;

     b. gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti.

     11.3 La nuova capacità di trasporto, a cui si riferisce il comma 11.2, lettera a), deve entrare in servizio dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, fino al raggiungimento di una capacità di trasporto in entrata dall'estero via gasdotto pari a 75 (settantacinque) milioni di metri cubi al giorno, misurati alle condizioni standard, addizionali rispetto alla capacità di trasporto pubblicata dal Ministero nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia per l'anno termico 2002-2003, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00. In ogni caso tale nuova capacità deve entrare in servizio non oltre il 31 dicembre 2015.

     11.4 L'accesso prioritario, di cui al comma 11.2, riguarda una quota della nuova capacità di trasporto, nei corrispondenti punti di entrata, resa disponibile per mezzo di opere il cui costo di costruzione sia stato sostenuto dagli utenti. La quota non può essere superiore all'80 per cento della nuova capacità, per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) anni, decorrenti dalla data di entrata in servizio.

     11.5 L'impresa di trasporto negozia con l'utente titolare dell'accesso prioritario di cui al precedente comma 11.4 le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto e dispacciamento. Dette condizioni negoziate sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

     11.6 A nessun utente è consentito di essere titolare di un accesso prioritario ad una capacità di trasporto che sia superiore a un terzo della capacità complessiva di cui al comma 11.3.

     11.7 L'utente interessato alla realizzazione di nuovi gasdotti e al loro potenziamento invia all'Autorità una comunicazione contenente i seguenti elementi:

     a. identificazione del gasdotto presso il quale si rende disponibile la nuova capacità di trasporto;

     b. data di entrata in servizio del nuovo gasdotto  o del potenziamento;

     c. nuova capacità  di trasporto che si rende disponibile alla data di cui alla lettera b) ed eventualmente in date successive, quota di capacità e durata del periodo in cui si intende applicare l'accesso prioritario;

     d. descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione di gasdotti, con identificazione dei soggetti utilizzatori della nuova capacità che vi contribuiscono;

     e. copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l'esercizio dei gasdotti.

     11.8 Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, senza contraria determinazione dell'Autorità, la titolarità dell'accesso prioritario si intende accertata. Comunicazioni provenienti da diversi utenti interessati sono valutate dall'Autorità nell'ordine temporale di ricezione.

     11.9 La titolarità dell'accesso prioritario non può essere ceduta, salvo il caso in cui un altro utente si sostituisca, con procedure trasparenti, all'utente titolare assumendone tutti gli impegni finanziari relativi al costo di costruzione degli impianti.

     11.10 L'Autorità pubblica e aggiorna nel proprio sito internet l'elenco degli utenti titolari dell'accesso prioritario, con l'indicazione della capacità di trasporto e del periodo di tempo oggetto della titolarità medesima.

     11.11 Gli utenti titolari dell'accesso prioritario inviano all'Autorità comunicazione di ogni variazione, intervenuta successivamente alla pubblicazione di cui al comma 11.10, degli elementi oggetto della comunicazione di cui al comma 11.7. Tale adempimento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi di ogni singola variazione.

     11.12 Il mancato utilizzo su base annuale, per cause diverse dalla forza maggiore, di parte della quota di capacità di trasporto oggetto dell'accesso prioritario, determina la decadenza dall'accesso prioritario limitatamente alla parte interessata.

     11.13 Al fine della verifica su quanto previsto dal comma precedente, l'impresa di trasporto trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i valori delle quantità di gas trasportato per conto degli utenti titolaridell'accesso prioritario.

     11.14 La quota di nuova capacità alla quale non si applica l'accesso prioritario ai sensi dei commi 11.4 e 11.6, e la quota di capacità limitatamente alla quale il titolare del diritto di accesso prioritario è decaduto da tale diritto ai sensi del comma 11.12, sono conferite in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del presente provvedimento, e disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità n. 120/01 e sue modifiche e integrazioni.

 

          Art. 12. Nuovi conferimenti per sostituzione nella fornitura a clienti finali

     12.1 L'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un cliente finale in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere il conferimento della capacità strumentale a detta nuova fornitura. A tal fine l'utente trasmette all'impresa di trasporto la relativa richiesta di capacità, impegnandosi ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/00.

     12.2 L'impresa di trasporto conferisce all'utente che abbia presentato richiesta ai sensi del comma 12.1 la relativa capacità, riducendo di un pari ammontare la capacità conferita all'utente che in precedenza serviva il medesimo cliente finale.

 

          Art. 13. Mercato regolamentato delle capacità e del gas

     13.1 La cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita assegnate agli utenti nonché la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti sono effettuati sulla base di procedure definite con provvedimento dell'Autorità.

 

          Art. 14. Garanzia finanziaria

     14.1 L'impresa di trasporto può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento ai sensi degli articoli 9 e 10 e dalla conseguente erogazione del servizio.

     14.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio non può essere superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del contratto, moltiplicato per la capacità conferita. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di trasporto.

 

Parte 3

Erogazione del servizio di trasporto

 

Titolo 1

Condizioni minime per l’esecuzione dei contratti

 

          Art. 15. Prenotazione, assegnazione, riassegnazione

     15.1 L'impresa di trasporto esegue, nell'esercizio dell'attività di dispacciamento, i programmi di consegna e riconsegna di cui al presente articolo.

     15.2 Gli utenti eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, la prenotazione delle capacità di trasporto entro le capacità conferite e la corrispondente programmazione delle consegne e delle riconsegne di gas.

     15.3 L'impresa di trasporto assegna agli utenti le capacità prenotate, ed esegue i programmi di consegna e di riconsegna di cui al comma 15.1, e qualora l'utente riformuli la prenotazione, ed in presenza di capacità disponibile, riassegna capacità in punti di consegna o di riconsegna diversi rispetto a quelli originariamente assegnati.

     15.4 L'impresa di trasporto rende disponibile per il servizio di trasporto interrompibile la capacità di trasporto che risulta non assegnata ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 16. Bilanciamento

     16.1 Gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete.

     16.2 L'utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all'impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell'articolo 17.

     16.3 L'impresa di trasporto è tenuta a riconsegnare agli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata.

     16.4 L'impresa di trasporto comunica a ciascun utente l'entità stimata del suo disequilibrio e scostamento al fine di consentirne la correzione.

     16.5 Qualora l'impresa di trasporto non effettui la comunicazione di cui al comma 16.4, al fine della determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 17.1, 17.2 e 17.3, si considera un arco temporale per il quale risulti possibile la correzione di cui al comma 16.4.

     16.6 Ai fini del bilanciamento nel caso di punti di consegna e di riconsegna condivisi da più utenti, si applica la regola di allocazione tra quelle previste nel codice di rete, su cui si forma l'accordo degli utenti interessati ai singoli siti. In mancanza di accordo, si applica la regola del pro quota riferita ai programmi comunicati ai sensi dell'articolo 15.

     16.7 L'impresa di trasporto specifica le modalità con le quali stima e le modalità con le quali verifica il disequilibrio e lo scostamento dell'utente di cui al comma 16.4. Le tolleranze di cui all'articolo 17 sono commisurate all'imprecisione delle stime di cui al comma 16.4.

 

          Art. 17. Corrispettivi per il bilanciamento

     17.1 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 0,1 euro/GJ al disequilibrio dell'utente superiore all'8 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.

     17.2 Nel caso in cui il disequilibrio dell'utente risulti superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica al disequilibrio dell'utente superiore al 15 per cento un corrispettivo pari a 0,3 euro/GJ, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.1.

     17.3 Non sono dovuti corrispettivi nel caso di disequilibri inferiori a 6.000 GJ.

     17.4 Nel caso in cui, almeno una volta in un anno, un utente non immetta in rete nell'arco di 30 (trenta) giorni la stessa quantità di energia prelevata nel medesimo arco temporale, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in rete dagli stoccaggi, moltiplicato per la massima capacità utilizzata in tale punto dall'utente nell'anno, non preventivamente conferita.

     17.5 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese. Nel caso in cui si verifichi uno scostamento in un punto di entrata interconnesso con l'estero superiore al 2 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese.

     17.6 I corrispettivi di cui al comma 17.5 non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n. 164/00.

     17.7 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 5 per cento ma inferiore o eguale al 15 per cento.

     17.8 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di uscita superiore al 15 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,5 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di uscita in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 15 per cento, ferma restando l'applicazione del corrispettivo di cui al comma 17.7.

     17.9 Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

     17.10 Per le verifiche degli scostamenti di cui ai precedenti commi 17.5, 17.7 e 17.8 e 17.9 l'impresa di trasporto utilizza il potere calorifico superiore effettivo.

     17.11 L'utente, ai fini del proprio bilanciamento, può delegare l'impresa di trasporto ad avvalersi della capacità di stoccaggio eventualmente conferitagli.

 

Titolo 2
Tutela dei contraenti

 

          Art. 18. Risoluzione delle controversie

     18.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

 

Parte 4

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 19. Adozione ed aggiornamento del codice di rete

     19.1 L'impresa di trasporto redige il codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato A).

     19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede la costituzione, da parte delle imprese di trasporto di concerto tra loro, di un organo tecnico di consultazione (di seguito: Comitato di consultazione), unico per tutti i codici di rete [7].

     19.2.1 Le imprese di trasporto, nel rispetto del principio di non discriminazione, prevedono che siano membri del Comitato di consultazione i seguenti soggetti:

     a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;

     b) utenti, nel numero minimo di sei, dei quali:

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno;

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno;

     almeno due scelti tra i titolari di una quota complessiva di capacità di trasporto, presso i punti di entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno;

     c) imprese di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl;

     d) associazioni di categoria rappresentative delle imprese di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali [8].

     19.2.2 Le imprese di trasporto, nel costituire il Comitato di consultazione, prevedono la turnazione dei soggetti di cui al comma 19.2.1, lettera b), con cadenza almeno biennale [9].

     19.2.3 La composizione del Comitato di consultazione nonchè i relativi aggiornamenti dello stesso vengono comunicati all'Autorità entro 7 giorni dalla loro definizione [10].

     19.2.4 In caso di mancato accordo tra le imprese di trasporto si provvederà alla definizione della composizione del Comitato di consultazione tramite provvedimento del Direttore generale dell'Autorità, sentite le imprese [11].

     19.2.5 Il Comitato di consultazione:

     esprime pareri all'impresa di trasporto sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;

     segnala all'impresa gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonchè a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato [12].

     19.2.6 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità le proposte di codice di rete e le proposte di modifica ed aggiornamento, unitamente ai relativi pareri e segnalazioni formulati dal Comitato di consultazione, nonchè ad un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione dalla medesima impresa [13].

     19.3 Il codice di rete approvato ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

 

          Art. 20. Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di trasporto

     20.1 In deroga a quanto previsto al comma 9.1, nell'anno termico 2002/2003 e nell'anno termico 2003/2004 la capacità di trasporto, per il servizio di trasporto continuo, è conferita per periodi di un anno termico, in tutti i punti di consegna e di riconsegna.

     20.2 In deroga al comma 9.2, lettera b), per il conferimento per l'anno termico 2002/2003, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro l'1 settembre 2002. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui allo stesso comma 9.4, lettere a) e b), è aumentato di due terzi della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera.

     20.3 Per il conferimento per l'anno termico 2003/2004, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro l'1 agosto 2003. In tale conferimento, in deroga al comma 9.4, il limite di cui al comma 9.4, lettere a) e b), è aumentato di un terzo della differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera.

     20.4 In deroga al comma 9.2, lettera a), per il conferimento per il quinquennio compreso tra l'anno termico 2004/2005 e l'anno termico 2008/2009, le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro l'1 agosto 2003.

 

          Art. 21. Disposizioni transitorie in materia di cessione e di scambio di capacità e di gas

     21.1 Fino alla definizione delle procedure di cui al comma 13.1, è consentita agli utenti la cessione e lo scambio di capacità di entrata o di uscita ad essi assegnate, nonché la cessione e lo scambio del gas immesso nella rete nazionale di gasdotti.

     21.2 Le condizioni economiche relative alla cessione e agli scambi, effettuati ai sensi del comma 21.1, sono comunicate mensilmente all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.

 

          Art. 22. Conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento

     22.1 Ai fini dei conguagli relativi ai corrispettivi per il bilanciamento, previsti dai contratti di trasporto in deroga di cui all'articolo 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01, come modificati dall'Autorità:

     a. per il periodo che intercorre tra l'1 ottobre 2001 ed il 20 dicembre 2001, non sono dovuti i corrispettivi per il disequilibrio e lo scostamento;

     b. per il periodo che intercorre tra il 21 dicembre 2001 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano i corrispettivi di cui all'articolo 17 ed i corrispettivi di cui all'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02.

 

          Art. 23. Accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl

     23.1 Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl sono prorogate sino al 30 settembre 2003.

 

          Art. 24. Modificazione della deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01

     24.1 Dopo l'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002, è aggiunto il seguente comma:

     “9.7     Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, le imprese di trasporto danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacità a cui è accertato l’accesso prioritario e la restante quota di capacità, di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02.”

 

          Art. 25. Pubblicazione ed entrata in vigore

     25.1 Nei rapporti contrattuali in essere, le condizioni convenute tra l'impresa di trasporto e l'utente restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'articolo 19, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

     25.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

 

RELAZIONE TECNICA


[1] Comma così modificato dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[2] Comma inserito dall'art. 11 della Deliberazione 31 luglio 2006, n. 168.

[3] Comma così modificato dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[4] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[5] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[6] Comma così modificato dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[7] Comma così sostituito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[8] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[9] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[10] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[11] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[12] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.

[13] Comma inserito dalla Deliberazione 15 marzo 2006, n. 53.