§ 18.5.1d - Legge 8 marzo 1958, n. 231.
Modificazione all'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:08/03/1958
Numero:231


Sommario
Art. unico.      All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma


§ 18.5.1d - Legge 8 marzo 1958, n. 231. [1]

Modificazione all'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(G.U. 2 aprile 1958, n. 80).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     "Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1200 metri, nonchè quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.