§ 18.5.3 - R.D. 10 luglio 1930, n. 974.
Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:10/07/1930
Numero:974


Sommario
Art. 1.      Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, [...]
Art. 2.      Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del [...]
Art. 3.      Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Possono domandare l'autorizzazione ad usare nel Regno e nelle Colonie i titoli pontifici: a) i cittadini italiani; b) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.
Art. 6.      I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.
Art. 7.      È ammessa anche l'autorizzazione - fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi - all'uso nel Regno e nelle Colonie degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui [...]
Art. 8.      I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli [...]
Art. 9.      L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente decreto è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.
Art. 10.      I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e [...]


§ 18.5.3 - R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli Ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici

(G.U. 24 luglio 1930, n. 172)

 

     Art. 1.

     Le vigenti disposizioni riguardanti l'uso delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici e quelle contenute negli articoli 1, 10, 29 e 35 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R.D. 21 gennaio 1929, n. 61, circa l'uso dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici sono sostituite dalle norme contenute nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le autorizzazioni a fregiarsi nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze degli Ordini equestri pontifici sono concesse ai cittadini italiani ed ai cittadini dello Stato della Città del Vaticano con decreto Reale e diploma della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) previa produzione, da parte degli interessati alle Prefetture delle Province, dove i medesimi risiedono, se cittadini italiani, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cancelleria della Consulta araldica) se cittadini dello Stato della Città del Vaticano, dei seguenti documenti:

     a) domanda (carta con bollo di L. 5) a S. E. il Capo del Governo;

     b) Breve pontificio originale o una copia autentica di esso o un attestato rilasciato dalla III Sezione della Segreteria di Stato di Sua Santità, che comprovi il diritto al titolo;

     c) atti legali di nascita e di cittadinanza italiana o dello Stato della Città del Vaticano;

     d) bolletta di versamento della tassa (ufficio del registro) prevista per le onorificenze estere dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

 

          Art. 3.

     Con le medesime modalità ed alle stesse condizioni prescritte dall'articolo precedente per gli Ordini equestri pontifici è concessa l'autorizzazione all'uso nel Regno e nelle Colonie delle onorificenze dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro conferite dal Patriarca di Gerusalemme.

 

          Art. 4. [1]

     [Per l'uso delle onorificenze pontificie sulle uniformi militari, oltre l'autorizzazione di cui agli articoli precedenti, saranno, altresì, osservate le norme emanate dal Ministero della guerra circa l'uso delle decorazioni estere sulle uniformi militari.]

 

          Art. 5.

     Possono domandare l'autorizzazione ad usare nel Regno e nelle Colonie i titoli pontifici: a) i cittadini italiani; b) i cittadini dello Stato della Città del Vaticano.

     Sono estese alle autorizzazioni per l'uso dei titoli nobiliari pontifici da parte degli stranieri residenti nel Regno le norme degli artt. II e 32 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, numero 61, circa l'uso da parte degli stranieri stessi dei titoli concessi da Potenze estere.

 

          Art. 6.

     I titoli nobiliari pontifici dei quali è ammessa l'autorizzazione all'uso sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

     Essi possono essere o appoggiati sul cognome o a predicati del territorio della Città del Vaticano, o ad altri, purché puramente onorifici ed ideali. L'uso dei titoli e dei predicati anzidetti è autorizzato con provvedimento Sovrano con le stesse condizioni di trasmissibilità contemplate nel Breve pontificio di concessione.

 

          Art. 7.

     È ammessa anche l'autorizzazione - fatti in ogni caso salvi i diritti storici dei terzi - all'uso nel Regno e nelle Colonie degli stemmi conferiti dal Sommo Pontefice alle persone di cui all'art. 5 del presente decreto, agli ecclesiastici, agli ordini religiosi e agli Enti ecclesiastici in genere.

 

          Art. 8.

     I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici sono soggetti al pagamento delle tasse erariali nella misura stabilita per la concessione dei corrispondenti titoli italiani, nel titolo III, tabella A, n. 13, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

     Se l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto Reale motu proprio, la misura delle tasse erariali sarà quella stabilita dal titolo III, tabella A, n. 13, lettera g), allegata al decreto predetto.

     I provvedimenti per gli stemmi sono emessi con la tassa intiera prevista dal n. 14 della tabella A allegata al citato decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

     I provvedimenti anzidetti saranno emanati in esecuzione totale di tasse erariali quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede.

     Tale dispensa non è estesa alle tasse di bollo e registro e ai diritti di cancelleria della Consulta araldica previsti dal Regio decreto 31 marzo 1921, n. 517.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici e degli stemmi di cui all'art. 7 del presente decreto è data con decreto Reale di autorizzazione seguito da Regie Lettere Patenti.

 

          Art. 10.

     I titoli nobiliari pontifici e gli stemmi dei quali è debitamente autorizzato l'uso a favore dei cittadini italiani o dello Stato della Città del Vaticano sono annotati nei registri araldici e nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana con la specifica annotazione di: "concessione pontificia".

     Dopo la registrazione di essi ne sarà consentito l'uso, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.