§ 17.3.314 - Legge 12 marzo 1968, n. 195.
Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/03/1968
Numero:195


Sommario
Art. unico.      L'art. 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:


§ 17.3.314 - Legge 12 marzo 1968, n. 195. [1]

Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966.

(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)

 

     Art. unico.

     L'art. 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

     "Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'art. 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.