§ 86.5.1B - Legge 31 marzo 1980, n. 126.
Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:31/03/1980
Numero:126


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'art. 1 ai limiti stabiliti dalla [...]


§ 86.5.1B - Legge 31 marzo 1980, n. 126.

Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(G.U. 12 aprile 1980, n. 101)

 

     Art. 1. [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio.

     L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

     In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma.

     Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

     L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo art. 2.

     Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

     Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle "provvidenze a favore degli hanseniani" nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

     Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti.

 

          Art. 2. [2]

     L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.

     Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale.

 

          Art. 3.

     Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano adottano gli atti necessari per adeguare la misura del sussidio spettante ai cittadini indicati all'art. 1 ai limiti stabiliti dalla presente legge.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 24 gennaio 1986, n. 31.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 13 agosto 1980, n. 463.