§ 86.4.169 – D.L. 2 aprile 2001, n. 90.
Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:02/04/2001
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Borse di studio per la formazione dei medici specialisti.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 86.4.169 – D.L. 2 aprile 2001, n. 90. [1]

Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001

(G.U. 3 aprile 2001, n. 78)

 

     Art. 1. Borse di studio per la formazione dei medici specialisti.

     1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.

     2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1, ha effetto immediato.

     4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1, è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.

 

          Art. 2. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 maggio 2001, n. 188.