§ 86.4.85 – D.M. 5 marzo 1991, n. 174.
Regolamento recante criteri e norme di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:05/03/1991
Numero:174


Sommario
Art. 1.  (Contingenti per regioni).
Art. 2.  (Criteri di valutazione dei titoli).
Art. 3.  (Verifica della professionalità).
Art. 4.  (Modalità retributive).
Art. 5.  (Modalità previdenziali).


§ 86.4.85 – D.M. 5 marzo 1991, n. 174.

Regolamento recante criteri e norme di applicazione dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che prevede l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 8 giugno 1991, n. 133)

 

     Art. 1. (Contingenti per regioni).

     1. I contingenti per regioni e province autonome di operatori appartenenti ai profili professionali infermieristici che possono accedere al rapporto di lavoro regolato dal contratto di diritto privato di durata biennale di cui all'art. 9, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono stati determinati rispetto alle carenze di organico esistenti, per l'anno 1991, secondo i dati risultanti dall'allegata tabella.

     2. Con successivo, analogo provvedimento saranno determinati i contingenti relativi a carenze di organico accertate successivamente all'emanazione del presente decreto.

 

          Art. 2. (Criteri di valutazione dei titoli).

     1. Al fine di accedere ai rapporti di lavoro di cui al precedente articolo, i cittadini extracomunitari che hanno conseguito all'estero un titolo infermieristico equiparabile a quelli previsti dalla vigente normativa statale in materia devono presentare al Ministero della sanità domanda in carta legale intesa ad ottenere il riconoscimento e l'equiparazione del titolo stesso.

     2. La domanda e la relativa documentazione dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, e al decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, concernente il "Riconoscimento di titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea".

     3. Il Ministero della sanità provvede, secondo i criteri e le modalità indicati nelle disposizioni citate, al rilascio della dichiarazione di equipollenza dei titoli suddetti.

 

          Art. 3. (Verifica della professionalità).

     1. Ai fini della stipula del contratto di lavoro e del rinnovo dello stesso, le unità sanitarie locali e gli altri enti pubblici e privati provvedono in via preliminare a verificare i livelli di conoscenza della lingua italiana e di professionalità corrispondente al titolo posseduto sufficienti e necessari per l'esercizio delle attività professionali previste dal contratto, sulla base di un giudizio formulato da un collegio composto dal coordinatore sanitario o dal direttore sanitario, da un dirigente dei servizi infermieristici e da un infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive.

     2. Sulla base di tale giudizio è formulata la relativa graduatoria di merito.

 

          Art. 4. (Modalità retributive).

     1. Al contrattista in possesso dei prescritti requisiti e condizioni inerenti all'esercizio di funzioni infermieristiche ed equiparato ad operatore professionale di prima categoria spettano, in relazione alla qualifica di infermiere professionale, lo stipendio annuo lordo: lire 11.631.000, ed un'indennità infermieristica annua lorda fissa e ricorrente di lire 2.400.000.

     2. Al personale infermieristico equiparato all'operatore professionale di seconda categoria spettano uno stipendio annuo lordo di lire 10.521.000 ed una indennità pari al 10% di quella sopra fissata. Spetta altresì ad entrambi l'adeguamento annuale in ragione degli scatti di contingenza maturati dall'inizio del contratto.

     3. Al personale di cui al comma 1 verranno, inoltre, corrisposte le seguenti specifiche e particolari indennità connesse sia all'attività espletata sia all'organizzazione del lavoro:

     a) L. 8.000 lorde giornaliere per il personale infermieristico operante nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi. Detta indennità deve essere maggiorata di L. 2.000 giornaliere e compete al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive;

     b) L. 6.000 lorde quale indennità giornaliera per chi opera in tutti i turni di servizio;

     c) L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6;

     d) L. 30.000 giornaliere lorde se le prestazioni fornite per servizio festivo sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a L. 15.000 giornaliere lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà di detto orario. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.

 

          Art. 5. (Modalità previdenziali).

     1. I cittadini stranieri che esercitano attività infermieristica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ovvero presso enti e case di cura private convenzionate in conseguenza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono iscritti alle forme di previdenza obbligatorie gestite dall'INPS, nonché alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la normativa vigente.

 

 

Allegato

 

Regione

Operatore professionale

Operatore professionale

o province autonome

di prima categoria

di seconda categoria

1)

Abruzzo

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2)

Basilicata

-----

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3)

Calabria

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--------

4)

Campania

-----

--------

5)

Emilia-Romagna

810 (45% su 1.800)

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6)

Friuli-Venezia

 

 

 

 

 

Giulia

165 (50% su 330)

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7)

Lazio

100 (10% su 1.000)

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8)

Liguria

-----

--------

9)

Lombardia

950 (6,4% su 14.667)

--------

10)

Marche

522 (25% su 2.090)

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11)

Molise

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12)

Piemonte

1665 (50% su 3331)

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13)

Puglia

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14)

Provincia autonoma

 

 

 

 

 

di Bolzano

60 (32% su 186)

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15)

Provincia autonoma

 

 

 

 

 

di Trento

45 (30% su 155)

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16)

Sardegna

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17)

Sicilia

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18)

Toscana

500 (8,3% su 6.000)

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19)

Umbria

350 (28% su 1.250)

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20)

Valle d'Aosta

30 (20% su 150)

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21)

Veneto

500 (16,6% su 3.012)

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