§ 86.4.56 – L. 19 maggio 1971, n. 403.
Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:19/05/1971
Numero:403


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 86.4.56 – L. 19 maggio 1971, n. 403.

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

(G.U. 30 giugno 1971, n. 162).

 

     Art. 1. [1]

     [La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospadalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

     Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.]

 

          Art. 2.

     Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

     a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;

     b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti letto.

     Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

     Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri, gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti.

     Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione della prima nuova assunzione di tale personale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.

     Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facoltà degli interessati di optare per un trattamento più favorevole ove sia già previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonchè di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 4.

     I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.

     Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità del servizio comunque prestato.

 

          Art. 5.

     I massaggiatori privi della vista diplomati presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961, n. 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

     Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

 

          Art. 6.

     I massaggiatori privi di vista non diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio da almeno cinque anni in tale qualità presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano esercitato abitualmente e direttamente tale attività per il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una prova di idoneità presso la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, o altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     A tal fine gli interessati dovranno far pervenire domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima, da almeno due docenti titolari presso la scuola, dal medico provinciale o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.

     Il diploma di idoneità conseguito abilita all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 542, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.