§ 86.3.31 – L. 16 marzo 1990, n. 48.
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:16/03/1990
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di [...]


§ 86.3.31 – L. 16 marzo 1990, n. 48.

Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.

(G.U. 19 marzo 1990, n. 65).

 

     Art. 1.

     1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

     2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.