§ 86.3.24 – L. 12 agosto 1962, n. 1352.
Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:12/08/1962
Numero:1352


Sommario
Art. 1.      Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento emanato dalla Commissione [...]
Art. 2.      I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'art. 3 della legge 22 [...]
Art. 3.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione


§ 86.3.24 – L. 12 agosto 1962, n. 1352. [1]

Provvidenza a favore dei farmacisti rurali.

(G.U. 17 settembre 1962, n. 234).

 

     Art. 1.

     Il diritto all'indennità di residenza previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento emanato dalla Commissione provinciale, contemplata nell'art. 105 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni. Esso ha la durata massima di cinque anni e potrà essere rinnovato a domanda dell'interessato, nel qual caso la Commissione provinciale dovrà di nuovo pronunciarsi.

     Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di 400.000 lire annue purchè il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le 800.000 lire annue.

 

          Art. 2.

     I contributi annui da corrispondersi dai titolari delle farmacie non rurali sono aumentati del cento per cento rispetto alla misura fissata dall'art. 3 della legge 22 novembre 1954, n. 1107.

 

          Art. 3.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sua attuazione.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.