§ 86.2.6 - L. 9 novembre 1961, n. 1242.
Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:09/11/1961
Numero:1242


Sommario
Art. 1.      Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi [...]
Art. 2.      Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione [...]
Art. 3.      La spesa relativa farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai [...]


§ 86.2.6 - L. 9 novembre 1961, n. 1242.

Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

(G.U. 7 dicembre 1961, n. 304).

 

     Art. 1.

     Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528, il Ministro per la sanità si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.

     Per esigenze funzionali la Commissione permanente può essere ripartita in gruppi di lavoro.

     La Commissione permanente è costituita con provvedimento del Ministro per la sanità che nomina altresì un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Per la fase istruttoria e di relazione dei lavori di competenza della Commissione permanente possono essere utilizzati, a titolo di incarico, i membri della Commissione medesima nonchè estranei all'Amministrazione dello Stato.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, determina per ciascun esercizio finanziario il contingente degli incaricati; con lo stesso o con successivo decreto interministeriale saranno determinati il compenso od il trattamento da attribuire agli incaricati stessi in relazione alle prestazioni ed ai compiti ad essi affidati.

 

          Art. 3.

     La spesa relativa farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, al quale saranno trasferiti i fondi stanziati ai capitoli 18 e 75 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.