§ 86.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 13 novembre 1947, n. 1256.
Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:13/11/1947
Numero:1256


Sommario
Art. 1.      In tempo di pace l'Associazione italiana della Croce Rossa ha per scopo di recare assistenza alla popolazione civile, soprattutto nelle sue classi più bisognose, [...]
Art. 2.      In particolare vengono affidati alla Croce Rossa Italiana i seguenti compiti integrativi
Art. 3.      E' data facoltà all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilità finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorità di vigilanza e tutela, di [...]
Art. 4.      Sono abrogate le norme contenute nell'art. 2, lettere b), c) e d), del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e tutte quelle altre che siano in contrasto con il [...]
Art. 5.      Con successivo decreto, da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme integrative per l'applicazione del presente [...]


§ 86.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 13 novembre 1947, n. 1256. [1]

Compiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.

(G.U. 24 novembre 1947, n. 270).

 

     Art. 1.

     In tempo di pace l'Associazione italiana della Croce Rossa ha per scopo di recare assistenza alla popolazione civile, soprattutto nelle sue classi più bisognose, integrando con mezzi, istituti, formazioni e servizi proprii l'azione diretta dello Stato e degli enti locali contro le malattie e le calamità pubbliche.

     A tal fine promuove e organizza le energie volontarie e le attività private del Paese e convoglia altresì soccorsi dall'estero, onde assicurarsi i mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei compiti di istituto.

 

          Art. 2.

     In particolare vengono affidati alla Croce Rossa Italiana i seguenti compiti integrativi:

     a) allestire, facendoli funzionare in caso di emergenza e di pubbliche calamità, ospedali attendati ed accantonamenti, infermerie, treni e navi ospedali, gruppi sanitari motorizzati, posti di soccorso ferroviari e portuali, formazioni sanitarie territoriali;

     b) organizzare e disimpegnare su piano nazionale il pronto soccorso ed il trasporto degli infermi e degli infortunati con i propri servizi a gestione diretta ed altresì mediante il coordinamento e la disciplina di quelli effettuati da altre associazioni locali, di cui segnala all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza, al fine della massima efficienza del servizio anche per il caso di necessità di carattere generale;

     c) [2];

     d) concorrere alla preparazione tecnica e professionale del personale ausiliario di assistenza sanitaria, mediante corsi di istruzione e di addestramento e con apposite scuole;

     e) collaborare nella diffusione di ogni categoria sociale e specialmente nelle scuole, di nozioni elementari di igiene e pronto soccorso.

 

          Art. 3.

     E' data facoltà all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilità finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorità di vigilanza e tutela, di estendere la propria attività:

     a) alla istituzione e gestione di opere assistenziali permanenti, ai fini di particolari esigenze sociali;

     b) all'integrazione dell'azione di tutela della salute dell'infanzia, svolta dagli enti a ciò appositamente chiamati, mediante colonie periodiche e permanenti e con l'assistenza medico-scolastica a mezzo di ambulatori scolastici;

     c) alla distribuzione di soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni di beneficienza e di assistenza;

     d) all'intervento in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui la sua opera sia richiesta dalle competenti autorità di vigilanza e tutela.

 

          Art. 4.

     Sono abrogate le norme contenute nell'art. 2, lettere b), c) e d), del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e tutte quelle altre che siano in contrasto con il presente decreto.

     Qualora l'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa comporti un finanziamento totale o parziale dello Stato, occorrerà, oltre l'approvazione dell'autorità di vigilanza e tutela, anche il preventivo assenso del Ministero del tesoro.

 

          Art. 5.

     Con successivo decreto, da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme integrative per l'applicazione del presente decreto.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1952, n. 2989.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 20 febbraio 1950, n. 49.