§ 86.1.14 - D.Lgs.C.P.S. 30 novembre 1946, n. 736.
Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:30/11/1946
Numero:736


Sommario
Art. 1.      All'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, è data facoltà di tenere in servizio il [...]
Art. 2.      Il numero del personale previsto dal precedente articolo 1 sarà periodicamente soggetto a revisione in rapporto alle esigenze di servizio
Art. 3.      I personali militari e le infermiere volontarie, che si trovino compresi nei contingenti di cui ai precedenti articoli, sono considerati trattenuti in servizio per [...]
Art. 4.      I personali militari, di cui al precedente articolo, percepiscono lo stipendio e la paga stabiliti, nei riguardi delle due Associazioni, per gli iscritti non aventi [...]
Art. 5.      Il servizio effettivamente prestato dai personali militari e dalle infermiere volontarie, di cui all'art. 3, è valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo [...]
Art. 6.      Le spese relative al funzionamento e al personale degli organi centrali e periferici delle due Associazioni, la cui attività sia in funzione delle gestioni di cui [...]
Art. 7.      Le norme del presente decreto non si applicano agli iscritti nei ruoli delle due Associazioni, impiegati per servizi non attinenti a quelli di cui all'art. 1
Art. 8.      Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946


§ 86.1.14 - D.Lgs.C.P.S. 30 novembre 1946, n. 736. [1]

Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

(G.U. 15 marzo 1947, n. 62).

 

     Art. 1.

     All'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, è data facoltà di tenere in servizio il personale occorrente alle gestioni dei servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi con dette gestioni, nel numero che sarà fissato, per ciascuna delle Associazioni medesime, dal Ministro per la guerra di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Comitato di revisione e controllo di cui all'art. 25 del citato decreto interministeriale 12 ottobre 1945.

 

          Art. 2.

     Il numero del personale previsto dal precedente articolo 1 sarà periodicamente soggetto a revisione in rapporto alle esigenze di servizio.

     All'uopo, il Comitato di revisione e controllo segnalerà ai Ministeri della guerra e del tesoro, almeno ogni semestre, il fabbisogno del personale occorrente alle due Associazioni che dovrà essere trattenuto in servizio.

 

          Art. 3.

     I personali militari e le infermiere volontarie, che si trovino compresi nei contingenti di cui ai precedenti articoli, sono considerati trattenuti in servizio per esigenze di carattere eccezionale.

     Gli enti autarchici e parastatali, nonchè le aziende private, sono obbligati a conservare l'impiego ai propri dipendenti che facciano parte del personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, adibito ai servizi di cui all'art. 1, con le norme previste dal regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     I personali militari, di cui al precedente articolo, percepiscono lo stipendio e la paga stabiliti, nei riguardi delle due Associazioni, per gli iscritti non aventi obblighi militari e le eventuali indennità spettanti ai pari grado dell'esercito, a parità di condizioni e di impiego.

     Ai graduati e militari non riformati, appartenenti a classi o aliquote di classi chiamate o richiamate alle armi, spetta invece il trattamento economico stabilito per il pari grado dell'esercito, a parità di condizioni e di impiego.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali, che prestino effettivo servizio presso le unità sanitarie adibite a ricovero e cura dei militari reduci dalla prigionia, dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra, spetta anche il trattamento accessorio di cui al n. 3 dell'articolo 17 del decreto interministeriale 12 ottobre 1945.

 

          Art. 5.

     Il servizio effettivamente prestato dai personali militari e dalle infermiere volontarie, di cui all'art. 3, è valutabile, ad ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

     Per gli accertamenti della dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni, infermità riportate o contratte durante detto servizio, è seguita, con decorrenza dal 16 settembre 1945, la procedura medico-legale stabilita dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, per i personali civili e militari ed operai dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 6.

     Le spese relative al funzionamento e al personale degli organi centrali e periferici delle due Associazioni, la cui attività sia in funzione delle gestioni di cui all'art. 1, sono a carico delle Amministrazioni centrali militari, del Ministero dell'Africa Italiana, del Ministero dell'assistenza post-bellica, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in proporzione degli importi delle rispettive quote di ripartizione delle spese per ricovero, cura, assistenza dei militari reduci dalla prigionia, dei partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra.

 

          Art. 7.

     Le norme del presente decreto non si applicano agli iscritti nei ruoli delle due Associazioni, impiegati per servizi non attinenti a quelli di cui all'art. 1.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.


[1] Ratificato dalla L. 18 dicembre 1951, n. 1574. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 26 marzo 1949, n. 163.