§ 86.1.11 - D.Lgs.Lgt. 28 giugno 1945, n. 497.
Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:28/06/1945
Numero:497


Sommario
Art. 1.      Per assicurare il funzionamento di speciali stabilimenti sanitari resi necessari dalle attuali contingenze di guerra sono istituiti un ruolo transitorio di personale [...]
Art. 2.      In detti ruoli possono essere inscritti a domanda i seguenti militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica
Art. 3.      La domanda di inscrizione nei ruoli "transitori" costituisce per l'aspirante all'arruolamento impegno a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari di cui [...]
Art. 4.      L'inscrizione degli ufficiali nei ruoli "transitori" ha luogo mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione del [...]
Art. 5.      Le Associazioni possono assumere in servizio, a tutti gli effetti, presso gli speciali stabilimenti sanitari gli aspiranti all'arruolamento, prima che nei loro riguardi [...]
Art. 6.      Gli inscritti nei ruoli "transitori" sono soggetti, in quanto loro applicabili, alle norme vigenti relative al personale mobilitabile della rispettiva associazione
Art. 7.      La data di scioglimento dei ruoli "transitori" sarà determinata dal Ministro per la guerra d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e con [...]
Art. 8.      Con appositi bandi di arruolamento, emanati dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, d'intesa coi Ministri per la guerra, [...]
Art. 9.      Qualora a coprire i posti di organico del personale direttivo e di assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 risultassero insufficienti sia le [...]
Art. 10.      L'inscrizione a domanda nei ruoli "transitori" costituisce, tanto per i militari di cui all'art. 1 quanto per quelli di cui all'art. 9, titolo preferenziale ad essere [...]
Art. 11.      I limiti minimi di età perché i cittadini soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possano concorrere all'arruolamento nei personali del ruolo [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° febbraio 1945


§ 86.1.11 - D.Lgs.Lgt. 28 giugno 1945, n. 497. [1]

Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di età per l'inscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse.

(G.U. 1 settembre 1945, n. 105).

 

     Art. 1.

     Per assicurare il funzionamento di speciali stabilimenti sanitari resi necessari dalle attuali contingenze di guerra sono istituiti un ruolo transitorio di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ed un ruolo transitorio di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

 

          Art. 2.

     In detti ruoli possono essere inscritti a domanda i seguenti militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

     a) previo collocamento in congedo, ufficiali medici, farmacisti, di amministrazione e di commissariato, delle categorie in congedo, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali di sanità richiamati e militari di truppa di sanità, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari, che appartengano alla classe 1917 o più anziane o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

     b) ufficiali medici, farmacisti, d'amministrazione e di commissariato delle categorie in congedo, in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali e militari di truppa di sanità in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia che appartengono alla classe 1917 o più anziane, se idonei ad incondizionato servizio; nonché i militari idonei ai servizi sedentari o limitatamente idonei, già in congedo, od in licenza straordinaria illimitata;

     c) sottufficiali e militari di truppa di sanità, inscritti nel ruolo "speciale" della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle armi, in congedo od in licenza illimitata, della classe 1917 o più anziane se idonei ad incondizionato servizio, o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

     d) sacerdoti cattolici, non inscritti in alcuno dei ruoli dei cappellani militari delle Forze armate dello Stato, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari.

 

          Art. 3.

     La domanda di inscrizione nei ruoli "transitori" costituisce per l'aspirante all'arruolamento impegno a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, salvo scioglimento di detti ruoli ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     L'inscrizione degli ufficiali nei ruoli "transitori" ha luogo mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione del presidente dell'Associazione interessata. L'inscrizione dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo mediante brevetto degli organi territoriali delle Associazioni previo benestare dei Comandi militari territoriali se del Regio esercito, dei Comandi marittimi se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

     Il numero delle inscrizioni è limitato al fabbisogno di personale direttivo e d'assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'articolo 1, in relazione agli organici che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per il tesoro, distinguendo il numero dei posti di organico dei ruoli "transitori" rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e della Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

     Il collocamento in congedo stabilito dall'art. 2 per l'inscrizione del militare in servizio avrà luogo sotto la stessa data del decreto o brevetto d'inscrizione.

 

          Art. 5.

     Le Associazioni possono assumere in servizio, a tutti gli effetti, presso gli speciali stabilimenti sanitari gli aspiranti all'arruolamento, prima che nei loro riguardi abbia termine la procedura d'inscrizione nei ruoli. Se il militare si trova in servizio, detta assunzione provvisoria può avere luogo previo benestare del competente Comando militare territoriale se dell'esercito, del competente Comando marittimo se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

 

          Art. 6.

     Gli inscritti nei ruoli "transitori" sono soggetti, in quanto loro applicabili, alle norme vigenti relative al personale mobilitabile della rispettiva associazione.

     Gli inscritti che per un qualsiasi motivo cessino di far parte di detti ruoli devono essere segnalati dalle Associazioni alle Autorità che rilasciarono il benestare di cui agli articoli 4 e 5, perché si provveda a richiamarli alle armi o a lasciarli nella posizione di congedo o di licenza illimitata in relazione alla posizione in cui essi si trovano all'atto dell'inscrizione nei ruoli medesimi.

     I militari di cui all'art. 5 che prima dell'inscrizione nei predetti ruoli cessino comunque dal prestare servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari devono ugualmente essere segnalati alle dette Autorità le quali provvederanno alla regolarizzazione della loro posizione militare.

 

          Art. 7.

     La data di scioglimento dei ruoli "transitori" sarà determinata dal Ministro per la guerra d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e con i presidenti delle Associazioni, in relazione alla cessazione delle necessità per le quali gli speciali stabilimenti sanitari ed i ruoli stessi sono stati istituiti.

 

          Art. 8.

     Con appositi bandi di arruolamento, emanati dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina, per la aeronautica, saranno stabilite le modalità relative alle domande degli aspiranti ai ruoli transitori.

 

          Art. 9.

     Qualora a coprire i posti di organico del personale direttivo e di assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 risultassero insufficienti sia le disponibilità del ruolo "normale" rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e della Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, sia il numero degli aspiranti alla inscrizione nei ruoli "transitori" e degli inscritti in detti ruoli "transitori", potranno essere assegnati d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti sanitari (previo richiamo in servizio se in congedo) ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, da scegliersi anche tra gli inscritti nel ruolo "speciale" delle due Associazioni.

     Detti militari saranno inscritti d'ufficio nei ruoli "transitori" di cui all'art. 1, e, in quanto applicabili, varranno per essi le norme relative al personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. I militari stessi, al cessare delle necessità del loro temporaneo impiego, saranno trasferiti nella loro primitiva posizione e cancellati dai ruoli "transitori". Entro il termine di un mese dalla assegnazione d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti, i militari interessati potranno chiedere che la loro inscrizione nei ruoli "transitori", anziché d'ufficio, sia considerata a domanda, agli effetti anche dell'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 10.

     L'inscrizione a domanda nei ruoli "transitori" costituisce, tanto per i militari di cui all'art. 1 quanto per quelli di cui all'art. 9, titolo preferenziale ad essere conservati in servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari contemplati dal presente decreto, in rapporto alle necessità degli stabilimenti medesimi.

 

          Art. 11.

     I limiti minimi di età perché i cittadini soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possano concorrere all'arruolamento nei personali del ruolo "normale" dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:

     45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);

     31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° febbraio 1945.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.