§ 84.6.9 - Legge 6 dicembre 1965, n. 1379.
Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:06/12/1965
Numero:1379


Sommario
Art. 1.      I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta [...]
Art. 2.      I contratti di utenza telefonica sono esenti dall'obbligo della registrazione in termine fisso.
Art. 3.      Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le società concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante [...]
Art. 4.      Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla [...]
Art. 5.      Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e [...]
Art. 6.      Le società concessionarie dei servizi telefonici hanno la facoltà di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello [...]
Art. 7.      Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la [...]


§ 84.6.9 - Legge 6 dicembre 1965, n. 1379. [1]

Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche.

(G.U. 23 dicembre 1965, n. 319).

 

     Art. 1.

     I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari.

     In sostituzione, le società concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1° gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria [2] .

     Nella predetta aliquota è contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

     L'imposta di cui al comma precedente è a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.

 

          Art. 2.

     I contratti di utenza telefonica sono esenti dall'obbligo della registrazione in termine fisso.

     In caso d'uso, in luogo della formalità della registrazione, si applica l'imposta di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

 

          Art. 3.

     Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le società concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati.

     L'Ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente.

 

          Art. 4.

     Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966.

     Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

     Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.

 

          Art. 5.

     Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.

     La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procederà direttamente all'accertamento delle imposte dovute.

 

          Art. 6.

     Le società concessionarie dei servizi telefonici hanno la facoltà di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che per legge siano, in tutto o in parte, equiparati ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonché gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'art. 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie.

     Le società stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'art. 5.

 

          Art. 7.

     Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonché per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1965 e sui corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Aliquota elevata al 7% per effetto dell'art. 19 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1971,