§ 84.1.95 - D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 191.
Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:17/05/1999
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Promozione di sintonizzatori-decodificatori standard collegabili a più reti
Art. 4.  Promozione di televisori provvisti di interfacce per sintonizzatori-decodificatori
Art. 5.  Promozione dello standard DVB
Art. 6.  Promozione della sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri
Art. 7.  Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento
Art. 8.  Mezzi di tutela e controversie
Art. 9.  Sorveglianza e controllo
Art. 10.  Sanzioni


§ 84.1.95 - D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 191. [1]

Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi

(G.U. 23 giugno 1999, n. 145)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) "sintonizzatore-decodificatore": apparecchiatura, denominata "set top box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri;

     b) "accesso condizionato": misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intellegibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

     c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia);

     d) "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);

     e) "D2-MAC": acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250;

     f) "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalità del pubblico;

     g) "servizio televisivo in formato panoramico": servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento;

     h) "immissione nel mercato": la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto legislativo si applica ai servizi televisivi che utilizzano sistemi di trasmissione numerici, inclusi quelli in formato panoramico, nonché alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.

 

          Art. 3. Promozione di sintonizzatori-decodificatori standard collegabili a più reti

     1. I sintonizzatori-decodificatori per la ricezione di segnali televisivi numerici consentono la ricomposizione dei segnali stessi secondo l'algoritmo comune europeo nonché la riproduzione dei segnali trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard dei sintonizzatori - decodificatori da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applica il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307.

     2. La rispondenza dei sintonizzatori-decodificatori al presente decreto è attestata mediante dichiarazione di conformità al decreto medesimo rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame del tipo rilasciata da un organismo riconosciuto, riportate nel manuale d'uso.

     3. La documentazione di cui al comma 2 è tenuta a disposizione delle autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare del sintonizzatore-decodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante se stabiliti nell'Unione europea o, in caso contrario, dal responsabile dell'immissione nel mercato.

     4. Agli stessi fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di sintonizzatore-decodificatore integrato sono equipaggiati almeno con la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.

 

          Art. 4. Promozione di televisori provvisti di interfacce per sintonizzatori-decodificatori

     1. Ai fini della immissione nel mercato e della distribuzione in qualsiasi forma, i televisori aventi schermo visivo con diagonale dell'immagine superiore a 42 cm sono dotati di almeno una presa di interfaccia aperta, normalizzata ad opera di un ente di standardizzazione europeo riconosciuto, che consente la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e di ricevitori numerici.

 

          Art. 5. Promozione dello standard DVB

     1. I servizi televisivi completamente numerici impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB.

     2. Le reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi debbono essere in grado di distribuire i servizi televisivi numerici di cui al comma 1, inclusi quelli in formato panoramico.

     3. Il trasferimento di servizi televisivi in formato D2-MAC su reti pubbliche di telecomunicazioni per la distribuzione di servizi televisivi è consentito purché già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     4. Le reti televisive via cavo diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

 

          Art. 6. Promozione della sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri

     1. E' consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e degli altri soggetti all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze assegnate dal Ministero delle comunicazioni.

     2. Per la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e consentono l'irradiazione di segnali con potenze contenute, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della salute umana.

 

          Art. 7. Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento

     1. I fornitori di servizi di accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo. [2]

     2. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attività di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformità alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilità separata per la loro attività di prestazione di servizi ad accesso condizionato.

     3. Le condizioni economiche di offerta ai telespettatori sono distinte per la prestazione di servizi e per la messa a disposizione di apparecchiature, se fornite. [3]

     4. Possono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 soltanto i soggetti che forniscono servizi in conformità al presente decreto ed all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122. [4]

     5. I detentori di diritti di proprietà industriale, relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando concedono licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori ed in particolare di sintonizzatoridecodificatori, debbono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non debbono subordinare tale concessione a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature:

     a) dell'interfaccia comune di cui all'art. 3, comma 4;

     b) di elementi peculiari di altri sistemi di accesso condizionato. [5]

     6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), lascia impregiudicato il diritto del concedente di richiedere al beneficiario della licenza il rispetto di condizioni ragionevoli ed appropriate tali da garantire la sicurezza del relativo sistema di accesso condizionato. [6]

     7. La riproduzione dei segnali trasmessi, compresi quelli in chiaro, può essere inibita solo nel caso in cui il sintonizzatoredecodificatore sia fornito all'utilizzatore finale mediante noleggio e questi non adempia agli obblighi del relativo contratto. [7]

 

          Art. 8. Mezzi di tutela e controversie

     1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie è ammesso reclamo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni.

     2. Avverso la decisione dell'Autorità è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

          Art. 9. Sorveglianza e controllo

     1. Gli organi di polizia o il personale autorizzato degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

     2. I controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la presenza della marcatura prescritta dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e dell'etichetta di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.

     3. I controlli sono svolti:

     a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i dettaglianti e, in caso di interferenze, presso gli utilizzatori;

     b) mediante ispezioni presso i fornitori ed i distributori di servizi nonché presso le emittenti.

     4. Espletati i controlli, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre ulteriori verifiche. A tale fine viene verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le misure in decibel (dB), limiti più favorevoli di 2 dB. Di norma le verifiche sono eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura; in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese, le prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o più esemplari fino ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il metodo statistico di cui all'allegato A, punto 7, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.

     5. I risultati dei controlli e delle prove sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature.

     6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non vengano rilevate irregolarità, le apparecchiature sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 5.

 

          Art. 10. Sanzioni

     1. Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformità agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecentomilioni.

     2. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

     3. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano:

     a) non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, e dell'articolo 4;

     b) prive della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.

     4. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime.

     5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:

     a) fornisce servizi televisivi completamente numerici che non impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB;

     b) installa o fornisce reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici conformi alle norme tecniche DVB, inclusi quelli in formato panoramico;

     c) installa o fornisce reti televisive via cavo che non diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

     6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.

 


[1] Abrogato dall'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

[2]  Comma modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373.

[3]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

[4]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

[5]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

[6]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

[7]  Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.