§ 84.1.44 - D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231.
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:10/07/1991
Numero:231


Sommario
Art. 1.  Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
Art. 2.  Organizzazione dell'Ufficio del Garante
Art. 3.  Modalità dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione
Art. 4.  Segreteria del Garante
Art. 5.  Funzioni del segretario generale
Art. 6.  Deleghe al segretario generale
Art. 7.  Settore affari generali e del personale
Art. 8.  Settore amministrazione e contabilità
Art. 9.  Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive
Art. 10.  Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa
Art. 11.  Tenuta del registro nazionale della stampa
Art. 12.  Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa
Art. 13.  Strumenti informatici e telematici
Art. 14.  Settore bilanci ed ispezioni
Art. 15.  Settore per la pubblicità e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto
Art. 16.  Settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative
Art. 17.  Ordinamento degli archivi
Art. 18.  Custodia di atti e documenti
Art. 19.  Gruppi di lavoro
Art. 20.  Unità organizzative temporanee
Art. 21.  Attività di acquisizione di dati e informazioni
Art. 22.  Modalità di acquisizione
Art. 23.  Comunicazione e notificazione - Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio
Art. 24.  Attività ispettiva
Art. 25.  Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione
Art. 26.  Istruttoria nei procedimenti
Art. 27.  Gestione dei fondi
Art. 28.  Ordinazione delle spese
Art. 29.  Competenza alla firma
Art. 30.  Spese per i servizi in economia
Art. 31.  Cauzione
Art. 32.  Spese casuali e di rappresentanza
Art. 33.  Settore dell'amministrazione e della contabilità
Art. 34.  Servizio di cassa interno
Art. 35.  Responsabilità del cassiere
Art. 36.  Scritture contabili
Art. 37.  Situazione di cassa
Art. 38.  Manutenzione dei beni
Art. 39.  Elenco indicativo delle spese
Art. 40.  Retribuzione del Garante
Art. 41.  Indennità di funzione
Art. 41 bis.  Buoni pasto
Art. 42.  Lavoro straordinario
Art. 43.  Consulenti dell'ufficio
Art. 44.  Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria


§ 84.1.44 - D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

(G.U. 1 agosto 1991, n. 179)

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

 

Capo I

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

 

     Art. 1. Funzioni organizzative del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

     1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria:

     a) è titolare dell'ufficio di cui all'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     b) adotta i provvedimenti relativi alla composizione interna delle singole unità organizzative in cui esso si articola, stabilendo la disciplina relativa;

     c) impartisce le direttive e gli ordini di servizio per il loro efficiente funzionamento;

     d) cura i rapporti con gli organi costituzionali e con gli organi preposti alla regolazione del sistema delle comunicazioni sociali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con le organizzazioni della Comunità europea, inerenti ai settori della radiodiffusione e dell'editoria;

     e) nell'ambito delle funzioni attribuitegli può organizzare indagini conoscitive;

     f) nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano e non possa sopperire con la propria organizzazione, può stipulare convenzioni di ricerca, di elaborazione di studi e di dati con istituti universitari, con esperti di qualificata competenza e con organismi specializzati ai fini dell'approfondimento dei temi connessi alle comunicazioni di massa;

     g) può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti;

     h) esercita ogni altro potere previsto dalle leggi e dai regolamenti.

     2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate.

 

          Art. 2. Organizzazione dell'Ufficio del Garante

     1. L'Ufficio del Garante si articola nelle seguenti unità organizzative permanenti, oltre quelle temporanee di cui all'art. 20 eventualmente istituite:

     1) segreteria del Garante;

     2) segretario generale;

     3) settore affari generali e del personale;

     4) settore amministrazione e contabilità;

     5) settore assetti delle imprese editrici e radiotelevisive;

     6) settore bilanci ed ispezioni;

     7) settore per la pubblicità e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto;

     8) settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

 

          Art. 3. Modalità dell'assegnazione del personale all'Ufficio e della sua utilizzazione

     1. Il personale addetto all'Ufficio del Garante, in via continuativa ed esclusiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è richiesto dal Garante, anche nominativamente, nei limiti del contingente fissato ed in base a requisiti di professionalità e di specializzazione, ed è messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza, previo assenso degli interessati, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione corrispondente, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. Il Garante assegna il personale ai settori e ne indica le mansioni, tenuto conto delle qualifiche rivestite nelle amministrazioni di provenienza.

     3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati dello Stato da utilizzare in posizione compatibile con il loro status.

 

          Art. 4. Segreteria del Garante

     1. La segreteria coadiuva il Garante nello svolgimento dei compiti istituzionali; nelle relazioni esterne in generale ed in particolare in quelle con organismi, enti, associazioni di carattere pubblico e privato operanti nei settori dell'informazione; nei rapporti con l'editoria, la stampa e la radiotelevisione; nella redazione della rassegna stampa relativa ai settori rientranti nelle funzioni del Garante.

 

Capo II

IL SEGRETARIO GENERALE

 

          Art. 5. Funzioni del segretario generale

     1. Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive; esplica l'attività rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unità organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.

     2. Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonchè di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.

     2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia [1] .

 

          Art. 6. Deleghe al segretario generale

     1. Il Garante può delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonchè la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.

     2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini è tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.

     2-bis. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati [2] .

 

Capo III

I SETTORI

 

          Art. 7. Settore affari generali e del personale

     1. Il settore affari generali e del personale cura la gestione dei servizi generali; in particolare: dell'archivio centrale, del centralino telefonico e del servizio fax, del servizio del centro stampa e fotoriproduzione e simili; provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili; cura la gestione e la manutenzione degli impianti; svolge le procedure relative alla fornitura delle dotazioni di mobili, dei mezzi strumentali, degli oggetti di cancelleria e delle pubbicazioni; provvede all'amministrazione del personale; cura gli adempimenti di legge in materia di stato giuridico e di retribuzione del personale; provvede agli adempimenti in materia di conferimenti di incarichi, movimento di personale e provvedimenti disciplinari.

 

          Art. 8. Settore amministrazione e contabilità

     1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità provvede alla tenuta delle scritture contabili relative alla gestione delle spese, nonchè ai rilevamenti statistico-contabili: predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Garante; cura la predisposizione degli atti relativi alle spese; appone il visto sugli ordini di pagamento emessi dal Garante; provvede a corredare i titoli di spesa della relativa documentazione giustificativa da allegare al rendiconto che viene trasmesso alla Corte dei conti; vigila sulla gestione del fondo cassa interno e sulla regolare tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 36, nonchè sulla gestione dell'economo-consegnatario vistando i registri previsti dall'art. 38.

 

          Art. 9. Settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive

     1. Il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive:

     a) cura la tenuta del registro nazionale della stampa, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e quella del registro nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     b) provvede alla rilevazione coordinata, mensilmente aggiornata, delle imprese e dei gruppi di imprese che, sulla base dei dati contenuti nei due registri, risultino svolgere attività relative ad entrambi, indicando per ciascuno di essi l'assetto globale;

     c) riferisce mensilmente al Garante, sulla base dei dati desunti dai registri, le indicazioni relative ai soggetti che, nell'una o nell'altra attività, o in entrambe, superino i limiti di concentrazione stabiliti dalla legge.

 

          Art. 10. Comunicazione e documenti per la tenuta del registro nazionale della stampa

     1. Presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni ed i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la tenuta del registro nazionale della stampa, nonchè di quelle già attribuite dalla legge citata e successive modificazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.

 

          Art. 11. Tenuta del registro nazionale della stampa

     1. Nella tenuta del registro nazionale della stampa si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, in quanto attinenti alla materia oggetto del presente regolamento e non incompatibili con la legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

          Art. 12. Comunicazioni ed istanze concernenti il registro nazionale della stampa

     1. Le domande di iscrizione nel registro nazionale della stampa, nonchè le dichiarazioni rese dagli editori e la documentazione relativa, devono essere indirizzate all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

     2. Le domande di iscrizione devono essere redatte in carta bollata. I documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata.

     3. Si applicano, per quanto attiene all'iscrizione nel registro nazionale della stampa, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, relative alla presentazione dei bilanci, che devono essere redatti secondo i modelli allegati allo stesso decreto presidenziale e presentati all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno.

 

          Art. 13. Strumenti informatici e telematici

     1. Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante può avvalersi di strumenti telematici e di informatica.

     2. A tal fine, è costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. La gestione elettronica dei dati è diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonchè a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     4. Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini più brevi.

 

          Art. 14. Settore bilanci ed ispezioni

     1. Il settore bilanci ed ispezioni, in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive, provvede:

     a) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonchè, ove necessario, i bilanci e l'annessa documentazione delle imprese produttrici o distributrici di programmi o concessionarie di pubblicità;

     b) a compiere in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive l'attività istruttoria ed ispettiva connessa all'esame dei bilanci;

     c) a compiere l'attività ispettiva rivolta all'accertamento di ogni violazione di legge, da parte delle imprese editrici o radiotelevisive, per cui sia prevista l'irrogazione di sanzioni da parte del Garante.

     2. Ai fini dell'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante può avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell'art. 9, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la titolarità e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici.

     3. Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarità delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprietà delle testate, nonchè la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni.

 

          Art. 15. Settore per la pubblicità e per gli indici di affollamento pubblicitario e gli indici di ascolto

     1. Il settore per la pubblicità svolge ogni compito avente riferimento alla materia della pubblicità effettuata da soggetti pubblici e privati sia nel settore editoriale che in quello radiotelevisivo.

     2. Il settore cura la vigilanza sulle rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e svolge i compiti relativi sia alla materia degli affollamenti pubblicitari sia a quella delle sponsorizzazioni. Nell'espletamento di tali compiti può anche avvalersi dell'ausilio di organismi specializzati.

     3. Il settore provvede inoltre agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento della commissione prevista nel comma 4 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

          Art. 16. Settore studi e affari giuridici, procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative

     1. Il settore si articola in due sezioni:

     a) studi e affari giuridici;

     b) procedimenti per i divieti di posizioni dominanti e per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

     2. La prima sezione provvede a studi, analisi e ricerche concernenti i settori della informazione e le loro prospettive di evoluzione sia nell'ambito nazionale che in quello comunitario. Cura, attraverso un apposito centro di elaborazione dati, la raccolta e la gestione informatica dei dati concernenti la rilevanza degli assetti e delle linee di sviluppo dei soggetti operanti nell'ambito delle comunicazioni di massa. Studia l'impostazione generale dei mezzi telematici a disposizione degli uffici, cura l'acquisizione e l'elaborazione del "software" dedicato alla realizzazione delle procedure di automazione, trasferisce su memoria di massa i dati da elaborare, controlla le risultanze delle elaborazioni e cura la custodia negli archivi dei dati memorizzati.

     3. Il Garante può, tramite la sezione, organizzare dibattiti e incontri di studio, nonchè curare la pubblicazione di atti e studi, nonchè di una rivista attinente alla informazione. La sezione può proporre al Garante convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti, istituti universitari ed organismi specializzati per l'acquisizione dei dati ed elementi occorrenti per l'approfondimento dei temi connessi al sistema comunicativo; cura il servizio di biblioteca.

     4. La sezione dà pareri sull'interpretazione di norme della legislazione nazionale, nonchè dei regolamenti e direttive della Comunità europea e su ogni altra questione giuridica; segue i lavori del Parlamento e del Governo, degli organi della CEE inerenti alle materie dell'informazione; segue l'elaborazione giurisprudenziale italiana e comunitaria nelle stesse materie e cura lo studio di ogni altra problematica giuridica. Provvede agli adempimenti, compresi quelli di segreteria, occorrenti per il funzionamento del Consiglio consultivo degli utenti, nonchè agli adempimenti connessi ai rapporti fra il Garante e il Consiglio stesso. Cura i compiti connessi allo svolgimento da parte del Garante dei poteri inerenti alle rettifiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     5. La seconda sezione:

     a) cura gli adempimenti e i compiti di carattere preparatorio e istruttorio, ai fini dell'esercizio dei poteri del Garante in materia di divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa;

     b) cura altresì gli adempimenti e i compiti preordinati all'esercizio, da parte del Garante, dei poteri di intervento, nei casi di violazione di ogni altra norma e divieto, previsti dalla normativa sull'informazione, compresi i poteri di irrogazione di sanzioni amministrative;

     c) segue i procedimenti contenziosi che possano sorgere in riferimento ai provvedimenti del Garante concernenti i divieti di posizioni dominanti e l'irrogazione di sanzioni amministrative.

     6. L'assolvimento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 è svolto in coordinamento con il settore bilanci ed ispezioni quando sia necessaria l'esplicazione di un'attività ispettiva.

 

          Art. 17. Ordinamento degli archivi

     1. Il protocollo e l'archivio sono articolati in una struttura centrale organizzata secondo le direttive del Garante, nonchè in una struttura apposita per le pratiche concernenti il registro nazionale della stampa e il registro delle imprese radiotelevisive. Il segretario generale vigila sulla organizzazione delle predette strutture e assicura i necessari collegamenti con le strutture d'archivio decentrate presso i singoli settori.

     2. Sono istituiti un archivio a carattere corrente presso i settori di competenza, per la conservazione degli atti inerenti i procedimenti in corso di svolgimento, correlato, di norma, ad un unico registro di protocollazione per l'entrata e l'uscita della corrispondenza, ed un archivio di deposito centrale per la custodia degli atti relativi ai procedimenti conclusi.

 

          Art. 18. Custodia di atti e documenti

     1. Con l'osservanza dei criteri di archiviazione di cui all'art. 17, gli atti e documenti possono, se necessario, essere microfilmati o memorizzati su supporti magnetici allo scopo di assicurare più agevoli ricerche, consultazioni e trattamenti dei contenuti, nonchè la loro conservazione.

     2. Qualora atti e documenti vadano distrutti per qualsiasi evento, le suddette trascrizioni hanno il valore riconosciuto dalla legge.

 

          Art. 19. Gruppi di lavoro

     1. Per lo sviluppo di problemi determinati, che richiedono l'apporto di esperti in diverse discipline, il Garante può costituire gruppi temporanei di lavoro, composti da personale dell'ufficio e, occorrendo, da consulenti.

     2. Il Garante determina lo scopo e la durata del gruppo di lavoro e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori del gruppo e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.

 

          Art. 20. Unità organizzative temporanee

     1. Per la realizzazione di speciali obiettivi, il Garante può costituire apposite unità organizzative temporanee, con personale dell'Ufficio, che può essere addetto alle stesse anche a tempo parziale e, occorrendo, con consulenti.

     2. Il Garante determina lo scopo e la durata dell'unità organizzativa temporanea e le sue modalità di funzionamento ed affida ad uno dei componenti le funzioni di coordinatore. Il coordinatore è responsabile dell'efficacia e della tempestività dei lavori dell'unità e ne riferisce al Garante, informandone il segretario generale.

 

Titolo II

ATTIVITÀ CONOSCITIVA, ISPETTIVA

ED ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

 

          Art. 21. Attività di acquisizione di dati e informazioni

     1. L'attività di acquisizione, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, di dati e informazioni presso organi ed istituti pubblici o presso soggetti privati costituisce attività conoscitiva degli uffici del Garante, preordinata allo svolgimento dei compiti istituzionali od all'emanazione di specifici provvedimenti.

 

          Art. 22. Modalità di acquisizione

     1. Le richieste e gli ordini di trasmissione di dati e di esibizione di atti e documenti sono comunicati dall'Ufficio del Garante agli interessati per lettera raccomandata, telex o telegramma o su fax, unitamente al termine per l'invio delle dichiarazioni o dei documenti richiesti.

     2. Ove occorra acquisire dati, notizie, informazioni da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, ovvero sia necessaria la loro collaborazione ai sensi dell'art. 6, comma 10, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante ne fa richiesta ai capi delle amministrazioni, delle forze di polizia e degli enti competenti.

 

          Art. 23. Comunicazione e notificazione - Copie di deliberazioni o di atti d'ufficio

     1. Gli atti e i provvedimenti dei singoli settori sono comunicati ai destinatari in essi personalmente nominati, in copia conforme all'originale, a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     2. Ove si ritenga opportuno, le comunicazioni possono avvenire mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovvero nella sede delle persone giuridiche alle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile da parte di personale appositamente incaricato. La consegna è attestata a mezzo di relazione dell'incaricato dallo stesso datata, sottoscritta e apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Tale relazione è redatta in base all'art. 148, comma secondo, del codice di procedura civile.

     3. Quando non sia possibile procedere alla comunicazione nei modi indicati nei commi 1 e 2, per irreperibilità o rifiuto del destinatario di riceverla, si provvede alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

     4. Il rilascio di copie integrali o di estratti di deliberazioni e di atti di ufficio, ove consentito, è autorizzato dai responsabili dei singoli settori su richiesta motivata degli interessati.

 

          Art. 24. Attività ispettiva

     1. L'attività ispettiva è svolta da personale appositamente incaricato.

     2. L'attività ispettiva ha inizio con l'incarico conferito dal Garante con atto nel quale sono fissati l'oggetto, il motivo che induce a ritenere sussistenti i presupposti di legge e di fatto che rendono opportuno l'esercizio della funzione ispettiva, nonchè il termine iniziale dell'operazione.

     3. L'attività ispettiva può svolgersi, con le modalità di cui al presente articolo ed all'art. 25, presso persone fisiche, enti e società destinatari di norme di legge che lo sottopongano alla potestà ispettiva.

     4. Copia della lettera di incarico, nella quale sono riportati gli elementi concernenti l'oggetto e il termine di decorrenza dell'incarico, è consegnata agli interessati all'inizio dell'operazione ispettiva.

     5. Il Garante può chiedere che col personale incaricato collaborino gli organi e i servizi di cui all'art. 6, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

          Art. 25. Verbale, relazioni e adempimenti successivi all'ispezione

     1. Dell'ispezione eseguita è redatto un verbale nel quale sono descritte le operazioni compiute ed altresì riportate le dichiarazioni di coloro che hanno concorso od assistito alle operazioni stesse. Copia del verbale è rilasciata agli interessati, i quali lo sottoscrivono. Del loro eventuale rifiuto viene dato atto unitamente all'indicazione dei motivi, ove dichiarati.

     2. Al termine delle operazioni è redatta una relazione nella quale sono esposti i risultati raggiunti con riguardo all'oggetto e al motivo per il quale era stata disposta l'ispezione. La relazione è sottoposta al Garante.

     3. Il Garante, sulla base dell'esito degli accertamenti, formula le opportune istruzioni ai settori competenti per gli ulteriori atti del procedimento nell'ambito del quale è stata disposta l'ispezione, ovvero adotta le determinazioni del caso.

     4. E' istituito un repertorio ufficiale unico di tutte le ispezioni eseguite. Il settore preposto all'attività ispettiva provvede alla tenuta del repertorio e alla conservazione di tutti gli atti concernenti l'esercizio della funzione ispettiva.

 

          Art. 26. Istruttoria nei procedimenti

     1. L'avvio di un procedimento amministrativo è comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento.

     2. Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facoltà di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione può aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunità di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi.

     3. In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facoltà di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonchè di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria.

     4. Il settore procedente può, in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e può disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

     5. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.

 

Titolo III

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

 

Capo I

GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI

 

          Art. 27. Gestione dei fondi

     1. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Ufficio.

     2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati tratti sul fondo stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, commutabili in quietanza di entrata della stessa contabilità speciale.

     3. Nei limiti del singolo stanziamento il Garante provvede mediante proprie determinazioni alla gestione delle spese.

     4. I pagamenti sulla contabilità speciale sono disposti dal Garante o, per sua delega, dal segretario generale.

     5. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio, potranno essere trattenute per effettuare i pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto fino al 31 dicembre successivo.

 

Capo II

CONTRATTI E SPESE VARIE

 

          Art. 28. Ordinazione delle spese

     1. Le spese per le forniture di beni e servizi sono ordinate dal Garante.

 

          Art. 29. Competenza alla firma

     1. I contratti devono essere firmati dal Garante.

 

          Art. 30. Spese per i servizi in economia

     1. Per le spese occorrenti alla manutenzione dei locali, mobili, arredi e impianti tecnici e per ogni altra spesa necessaria ai vari servizi dell'economato, il Garante può autorizzare l'economo-consegnatario ed effettuare erogazioni di importo non superiore a lire cinque milioni per singola spesa, ai migliori prezzi correnti.

 

          Art. 31. Cauzione

     1. Gli assuntori e fornitori debbono prestare, se richiesta, adeguata cauzione.

 

          Art. 32. Spese casuali e di rappresentanza

     1. Il Garante può autorizzare, nei limiti del relativo stanziamento, l'erogazione di spese casuali e di rappresentanza legate ai fini istituzionali, le quali devono essere documentate.

 

Capo III

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

 

          Art. 33. Settore dell'amministrazione e della contabilità

     1. Il settore dell'amministrazione e della contabilità:

     a) provvede alla liquidazione delle spese, alla gestione del patrimonio, alla verifica della regolarità della tenuta dei registri della consistenza patrimoniale. A tal fine debbono essere ad esso comunicati tutti gli atti che comunque abbiano riflessi finanziari e patrimoniali;

     b) predispone gli elementi occorrenti per la compilazione del rendiconto della gestione finanziaria;

     c) vigila sul servizio di cassa;

     d) predispone i provvedimenti per i versamenti nella contabilità speciale.

 

Capo IV

SERVIZI DI CASSA E DI ECONOMATO

 

          Art. 34. Servizio di cassa interno

     1. Il Garante può autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere è conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile per due volte.

     2. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilità, può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. Con tale fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciascuna d'importo non superiore a lire un milione.

     3. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale.

     4. Nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilità.

 

          Art. 35. Responsabilità del cassiere

     1. Il cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

 

          Art. 36. Scritture contabili

     1. Il cassiere tiene:

     a) un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti eseguiti nella giornata ed il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;

     b) un registro dei valori e dei titoli in deposito.

     2. Il denaro ed i valori debbono essere custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.

 

          Art. 37. Situazione di cassa

     1. Il cassiere compila mensilmente la situazione di cassa su apposito modulo e ne rimette copia al settore dell'amministrazione e della contabilità.

 

          Art. 38. Manutenzione dei beni

     1. L'economo-consegnatario provvede alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

     2. L'economo-consegnatario tiene:

     a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;

     b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

 

          Art. 39. Elenco indicativo delle spese

     1. Su fondo stanziato nell'apposito capitolo del bilancio di previsione per il funzionamento dell'Ufficio del Garante gravano le seguenti spese:

     a) stipendio ed altri assegni fissi spettanti al Garante;

     b) indennità di funzione di cui all'art. 41;

     c) compenso per lavoro straordinario;

     d) compensi ai consulenti e alle società di consulenti, nonchè quelli concernenti convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti di ricerca, istituti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati e elementi utili ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali;

     e) indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero;

     f) spese postali, telegrafiche e telefoniche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;

     g) locazione, manutenzione, adattamento dei locali e dei relativi impianti;

     h) acquisto e manutenzione di mobili ed arredi;

     i) acquisto, riparazione e manutenzione di autoveicoli; acquisto di carburante e lubrificante;

     l) acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini, di fotoriproduzione e di apparati di elaborazione elettronica;

     m) acquisto di libri, giornali, riviste ed altre pubblicazioni; spese di pubblicazione delle relazioni al Parlamento, nonchè di una rivista di dottrina e giurisprudenza attinente ai settori dell'informazione;

     n) spese relative alla partecipazione a corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale;

     o) spese di ufficio;

     p) spese di trasporto, imballaggio e facchinaggio;

     q) spese casuali;

     r) spese di rappresentanza in base ad apposite istruzioni date dal Garante;

     s) interventi assistenziali del personale;

     t) ogni altra spesa necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali.

     2. Per le spese predette non è richiesta l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato.

 

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 40. Retribuzione del Garante

     1. Al Garante, equiparato al giudice costituzionale, spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, da liquidare a carico dell'unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dell'ufficio.

 

          Art. 41. Indennità di funzione

     1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.

 

          Art. 41 bis. Buoni pasto [3]

     1. Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, può, su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 1997.

     2. Con propria determinazione, il Garante può estendere, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.

 

          Art. 42. Lavoro straordinario

     1. I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano.

     2. E' stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalità stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale.

     3. Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attività di istituto, con motivata determinazione del Garante, può essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.

 

          Art. 43. Consulenti dell'ufficio

     1. I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonchè fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione.

     2. Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni.

     3. Ai liberi professionisti, agli esperti o alle società di consulenti il compenso è corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 44. Soppressione dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. E' altresì soppresso con la medesima decorrenza l'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.

     2. I dipendenti in servizio presso il cessato Ufficio permangono ad ugual titolo, in costanza del loro assenso e salva contraria determinazione del Garante, alle dipendenze del nuovo ufficio.

     3. Sono soppresse le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, 17 novembre 1988, n. 519, e 7 agosto 1990, n. 254, salvo quelle richiamate nel presente regolamento.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 262.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 262.

[3]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 262.