§ 82.3.8 - D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.
Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:02/10/1992
Numero:514


Sommario
Art. 1.  Impiego del sistema informatico.
Art. 2.  Registri del P.R.A.
Art. 3.  Stato giuridico del veicolo.
Art. 4.  Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico.
Art. 5.  Definizione della modulistica.
Art. 6.  Documento di proprietà.
Art. 7.  Prima iscrizione e certificato di proprietà.
Art. 8.  Certificato di proprietà.
Art. 9.  Rilascio del certificato di proprietà in sostituzione del foglio complementare.
Art. 10.  Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità.
Art. 11.  Tutela del venditore.
Art. 12.  Altre formalità senza certificato di proprietà.
Art. 13.  Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato.
Art. 14.  Documenti di circolazione del veicolo.
Art. 15.  Formalità d'ufficio.
Art. 16.  Organizzazione funzionale delle conservatorie.
Art. 17.  Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.: ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalità.
Art. 18.  Conservazione della documentazione prescritta.
Art. 19.  Richieste di formalità corredate di supporto informatico.
Art. 20.  Elaborazione e conservazione dei dati.
Art. 21.  Procedure di emergenza.
Art. 22.  Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale.
Art. 23.  Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale.
Art. 24.  Collegamenti telematici.
Art. 25.  Data di attivazione del servizio automatizzato.
Art. 26.  Entrata in vigore.


§ 82.3.8 - D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.

Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonchè i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.

(G.U. 31 dicembre 1992, n. 306)

 

Capo I

AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DELLE CONSERVATORIE DEL P.R.A.

 

     Art. 1. Impiego del sistema informatico.

     1. I servizi delle conservatorie del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono automatizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici, installati con annesse apparecchiature idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio elettronico centrale istituito ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

     2. Con l'impiego del sistema informatico anzidetto, e sulla base dello stato giuridico del veicolo risultante negli archivi elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate le procedure concernenti l'esame delle formalità, il rilascio del certificato di proprietà, delle altre certificazioni relative al veicolo, le ispezioni, le annotazioni sulla carta di circolazione, il trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale.

     3. Sono automatizzate altresì l'assegnazione del numero d'ordine progressivo, la stampa del registro previsto dall'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e le altre procedure di funzionamento degli uffici.

     4. L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale. La sottoscrizione prevista dall'art. 17, comma 5, è eseguita elettronicamente mediante stampa automatica del nominativo del funzionario procedente e del relativo logotipo identificativo attivato dal codice personale anzidetto. Il logotipo è conforme all'allegato A al presente regolamento.

     5. Per le formalità da eseguirsi nel P.R.A. e per il rilascio delle certificazioni a mezzo del sistema informatico sono dovuti dagli utenti all'Automobile club d'Italia (A.C.I.) diritti ed emolumenti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

 

          Art. 2. Registri del P.R.A.

     1. A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

     2. La conservatoria provinciale procede alla registrazione nel P.R.A. mediante:

     a) l'aggiornamento degli archivi elettronici, previa acquisizione e convalida dei dati predetti, mediante l'impiego di procedure automatizzate;

     b) l'inserimento, nella raccolta delle formalità, dei certificati di proprietà e delle note di formalità, ordinati per data e numero progressivo e corredati dei titoli e documenti allegati.

     3. Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle per il rilascio delle certificazioni e delle copie di cui all'art. 17, comma 7, la conservatoria provinciale può avvalersi di procedimenti tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficale n. 306 del 25 novembre 1974, nonchè all'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.

     4. I registri in essere alla data indicata al comma 1 sono conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.

 

          Art. 3. Stato giuridico del veicolo.

     1. Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti nel P.R.A. ad una certa data, esclusi i dati analitici delle iscrizioni ipotecarie non rinnovate nei termini di legge, costituisce lo stato giuridico attuale del veicolo che viene aggiornato nel rispettivo archivio elettronico locale sulla base di ogni formalità validata.

     2. Il riepilogo delle informazioni di cui al comma 1, risultanti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, costituisce lo stato giuridico originario del veicolo da acquisire e convalidare nell'archivio elettronico centrale in occasione della prima operazione di cui all'art. 9.

 

          Art. 4. Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico.

     1. Per il rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria diversa da quella nella quale il veicolo è iscritto, in luogo dell'invio della copia autentica di cui all'art. 10 del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1814, si procede all'aggiornamento dell'archivio elettronico centrale sulla base dello stato giuridico integrato con i gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati. Finchè il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalità eventualmente espletata presso la conservatoria di provenienza modifica lo stato giuridico anzidetto.

     2. Si applicano le procedure in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle conservatorie interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia iniziato ad operare in regime automatizzato.

     3. La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la copia autentica del foglio di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, provvede comunque all'aggiornamento dell'archivio centrale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

Capo II

FORMA, CONTENUTO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA MODULISTICA, NONCHE' PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

 

          Art. 5. Definizione della modulistica.

     1. A far data dall'inizio del servizio automatizzato di cui all'art. 25, in sostituzione di quella attualmente in uso presso gli uffici del P.R.A. sono impiegati i seguenti modelli:

     -modello di certificato di proprietà (allegato B);

     -modello di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A. (allegato C);

     -modello di nota libera (allegato D);

     -modello di foglio di continuazione di cui all'art. 10 (allegato E).

 

          Art. 6. Documento di proprietà.

     1. Agli effetti del presente regolamento il certificato di proprietà o, per i veicoli iscritti nel P.R.A. alla data di attivazione del servizio automatizzato, il foglio complementare non ancora sostituito, costituisce il documento di proprietà del veicolo.

 

          Art. 7. Prima iscrizione e certificato di proprietà.

     1. Per la richiesta di prima iscrizione del veicolo nel P.R.A., l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di iscrizione ed il titolo di cui al comma 3. Deve essere prodotto, inoltre, il certificato d'origine di cui all'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

     2. I dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo, da registrare nel P.R.A., sono quelli risultanti dall'immatricolazione.

     3. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 6, n. 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul modulo di prima iscrizione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

     4. Eseguita la prima iscrizione del veicolo, l'ufficio del P.R.A. rilascia il certificato di proprietà di cui all'art. 8.

 

          Art. 8. Certificato di proprietà.

     1. Il certificato di proprietà costituisce attestazione dell'eseguita formalità e dello stato giuridico attuale dei veicolo acquisito negli archivi elettronici, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187; per la formalità di cancellazione è rilasciata apposita certificazione.

 

          Art. 9. Rilascio del certificato di proprietà in sostituzione del foglio complementare.

     1. L'ufficio del P.R.A., previa acquisizione e convalida dello stato giuridico originario, per i veicoli anteriormente iscritti, rilascia il certificato di proprietà in occasione della prima operazione successiva alla data di attivazione del servizio automatizzato, escluse quelle previste dall'art. 17; il richiedente deve consegnare il foglio complementare.

 

          Art. 10. Obbligo del certificato di proprietà per le richieste di formalità.

     1. Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante consegna all'ufficio del P.R.A. del certificato di proprietà che, debitamente compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso foglio complementare.

     2. Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione autenticata prevista dall'art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, deve redigersi sul certificato di proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico esemplare al P.R.A.

     3. Non possono riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli articoli 11 e 12; nel caso di deterioramento od indisponibilità deve richiedersi un duplicato ai sensi dell'art. 13, comma 2.

 

          Art. 11. Tutela del venditore.

     1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

 

          Art. 12. Altre formalità senza certificato di proprietà.

     1. La registrazione nel P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari o amministrativi, formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, può richiedersi anche senza presentazione del documento di proprietà, mediante nota libera. Resta fermo quanto previsto per il rifiuto del documento di proprietà dell'art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il rilascio del certificato di proprietà si effettua nei modi previsti all'art. 11.

     2. La registrazione nel P.R.A. della cancellazione e della perdita di possesso del veicolo può richiedersi mediante nota libera e senza presentazione del documento di proprietà, nei casi di indisponibilità di quest'ultimo comprovata nei modi di cui all'art. 13, comma 1.

 

          Art. 13. Indisponibilità del documento di proprietà e duplicato.

     1. Idonea documentazione deve prodursi al P.R.A. per provare l'indisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza.

     2. In caso di deterioramento del documento di proprietà o dell'indisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato all'intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e corredata dalla documentazione prescritta ai sensi del comma 1.

 

          Art. 14. Documenti di circolazione del veicolo.

     1. La registrazione nel P.R.A. di variazione delle caratteristiche tecniche e fiscali successive all'immatricolazione del veicolo si effettua su richiesta degli interessati in base all'aggiornamento dei dati da parte del competente ufficio della motorizzazione civile.

     2. I mutamenti della proprietà e della residenza sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono eseguiti dall'ufficio del P.R.A. mediante rilascio del tagliando del certificato di proprietà.

     3. Il duplicato del tagliando viene rilasciato congiuntamente al duplicato del rispettivo certificato di proprietà.

 

          Art. 15. Formalità d'ufficio.

     1. L'aggiornamento degli archivi elettronici a seguito di richieste provenienti dalla pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria, o di rettifica degli errori od omissioni dell'ufficio, si esegue mediante formalità d'ufficio annotate nel registro di cui all'art. 1, comma 3; l'aggiornamento o la rettifica del certificato di proprietà si eseguono a richiesta di parte. La rettifica si effettua sul certificato di proprietà già emesso.

 

Capo III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSERVATORIE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 16. Organizzazione funzionale delle conservatorie.

     1. Il sistema di elaborazione locale provvede all'assegnazione automatica del numero d'ordine progressivo per le formalità richieste dalla parte e presentate anche attraverso più sportelli.

     2. Ferma restando la responsabilità dell'A.C.I. ai fini del regolare versamento delle somme dovute allo Stato ed alle regioni a titolo di imposta, le agenzie di pratiche automobilistiche possono essere autorizzate dal conservatore del P.R.A. ad effettuare in via telematica versamenti connessi alle operazioni presso il P.R.A.

     3. L'Automobile club d'Italia, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, può istituire sportelli decentrati della conservatoria, anche fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio P.R.A.

 

          Art. 17. Servizi informativi e documentativi forniti dal P.R.A.: ispezioni, stati, certificazioni e copie di formalità.

     1. L'ispezione, diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo, si esegue mediante interrogazione del sistema informatico.

     2. Lo stato giuridico di cui al comma 1 è attestato mediante certificazione apposita.

     3. Il certificato cronologico riporta i dati di ogni formalità registrata successivamente alla data di attivazione del servizio automatizzato, e, per i veicoli anteriormente iscritti, è preceduto dallo stato giuridico originario di cui all'art. 3, comma 2.

     4. Le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono fornite su fogli bianchi recanti l'intestazione dell'A.C.I. con l'indicazione dell'ufficio del P.R.A. che le fornisce.

     5. Il certificato di proprietà e l'annesso tagliando da utilizzarsi per l'aggiornamento della carta di circolazione, le certificazioni negative e le altre previste dai commi 2 e 3, sono redatte mediante stampa dal sistema informativo; la sottoscrizione da eseguirsi nei modi di cui all'art. 1, comma 4, attesta la provenienza dei dati ivi riportati dagli archivi elettronici.

     6. Copia della documentazione relativa alle formalità registrate è rilasciata mediante riproduzione fotostatica autenticata, a chi ne faccia specifica richiesta.

     7. Le ispezioni ed il rilascio di certificazioni e copie, in relazione a formalità registrate prima della data di attivazione del servizio automatizzato, continuano ad effettuarsi secondo la normativa vigente anteriormente a tale data. Qualora la conservatoria provinciale abbia proceduto alle operazioni di riproduzione previste dall'art. 2, comma 3, le predette operazioni si eseguono sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del foglio di iscrizione originale.

 

          Art. 18. Conservazione della documentazione prescritta.

     1. Devono essere conservati nella raccolta delle formalità i certificati di proprietà ritirati, le note, i titoli e gli altri documenti acquisiti.

     2. La conservatoria provinciale del P.R.A. può procedere alla riproduzione sostitutiva dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità a norma degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. In tal caso, il rilascio di copie ai sensi dell'art. 17, comma 6, si esegue sulla base della pellicola sostitutiva autenticata, in luogo del documento originale.

     3. Anteriormente ai termini previsti dalle disposizioni in vigore, non può procedersi alla distribuzione dei documenti originali costituenti la raccolta delle formalità se non previa riproduzione ai sensi del comma 2.

 

          Art. 19. Richieste di formalità corredate di supporto informatico.

     1. Salvo motivato rifiuto del conservatore del P.R.A. è consentita la presentazione, a corredo delle richieste di formalità, di supporti informatici il cui contenuto deve essere convalidato ai fini dell'aggiornamento degli archivi elettronici.

 

Capo IV

ELABORAZIONE E FORNITURA DEI DATI E DELLE STATISTICHE

 

          Art. 20. Elaborazione e conservazione dei dati.

     1. E' assicurata l'immutabilità e la conservazione dei dati acquisiti e validati negli archivi elettronici, mediante duplicazione degli stessi e collocazione in luoghi diversi.

 

          Art. 21. Procedure di emergenza.

     1. In caso di guasto e malfunzionamento delle apparecchiature, la prosecuzione delle funzioni essenziali connesse alle operazioni di accettazione, numerazione progressiva, incasso e stampa del registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è garantita dalle apparecchiature di riserva. In caso di impossibilità di funzionamento della conservatoria, ne deve essere data immediata comunicazione alla procura generale della Repubblica competente ed al Ministero delle finanze, specificando le cause. Il Ministro delle finanze, su segnalazione della procura della Repubblica, emette decreto di riammissione nei termini.

 

          Art. 22. Forniture di dati e statistiche da parte del Sistema informativo centrale.

     1. A mezzo del Sistema informativo centrale dell'A.C.I. sono eseguite le ispezioni, come previste dall'art. 17, comma 1, a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque.

     2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonchè dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente.

     3. Dati e statistiche possono essere forniti dal Sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione.

 

          Art. 23. Modalità delle forniture da parte del Sistema informativo centrale.

     1. Le forniture di cui all'art. 22 possono essere effettuate, in forma singola o aggregata, mediante supporto informatico secondo gli standard stabiliti dal sistema informativo A.C.I.

     2. L'A.C.I. mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle procedure realizzate.

     3. I dati forniti non possono essere oggetto di alienazione o di cessione neppure a titolo gratuito.

     4. Le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonchè i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministro delle finanze.

 

          Art. 24. Collegamenti telematici.

     1. Le forniture di cui all'art. 22, possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del Sistema informativo dell'A.C.I.

     2. Il Sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi.

     3. L'utenza del servizio è concessa in funzione della disponibilità di collegamenti al momento della richiesta ed è condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza dell'A.C.I.

     4. Le modalità di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonchè i costi a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione.

 

Capo V

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 25. Data di attivazione del servizio automatizzato.

     1. Esaurite le operazioni di impianto del sistema informatico e le altre necessarie al funzionamento automatizzato degli uffici, la procura della Repubblica territorialmente competente, su richiesta della rispettiva conservatoria provinciale del P.R.A., stabilisce la data di inizio del funzionamento del servizio automatizzato.

     2. Le disposizioni previste dal presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data stabilita, per ciascuna conservatoria provinciale, ai sensi del comma 1.

 

          Art. 26. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegati [1]

     (Omissis).


[1] Modificati dall'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2010.