§ 82.3.3 - D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.
Modificazioni del trattamento tributario ed emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.3 pubblico registro automobilistico
Data:18/06/1945
Numero:399


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Gli atti indicati negli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalità di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro [...]
Art. 3.      Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti [...]
Art. 4.      Gli atti e le sentenze, che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti [...]
Art. 5.  [2]
Art. 6.      Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 200
Art. 7.      Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti [...]
Art. 8.      Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di lire 200 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pignoramento ed altri atti e [...]
Art. 9.      Alla tassa stabilita dalla tabella allegato A sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte
Art. 10.      Gli emolumenti dovuti all'Automobile club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al [...]
Art. 11.      Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 82.3.3 - D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

Modificazioni del trattamento tributario ed emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico

(G.U. 24 luglio 1945, n. 88)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Gli atti indicati negli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalità di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in teimine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, numero 3269.

     Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalità, sono rilasciati in carta libera.

     Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.

 

          Art. 3.

     Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine nostro, dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 4.

     Gli atti e le sentenze, che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicolo sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta di un quarto.

 

          Art. 5. [2]

     Sono soggetti alla tassa del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, gli atti relativi:

     a) alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, a garanzia di crediti che abbiano già scontato l'imposta di registro;

     b) alla costituzione della ipoteca legale su autoveicoli prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, numero 436, quando è contestuale alla vendita dell'autoveicolo stesso. In tal caso non è dovuta l'imposta di registro sulla sovvenzione del prezzo;

     c) alla costituzione di ipoteca convenzionale a garanzia di cambiali regolarmente bollate e trascritte nell'atto.

     Sono soggetti alla tassa dell'1,50 per cento, da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori:

     1) gli atti di cui alla lettera a), quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca è costituita non abbia già scontato l'imposta di registro;

     2) gli atti di cessione del credito garantito da ipoteca sull'autoveicolo;

     3) gli atti di surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

     4) gli atti di costituzione in pegno del credito garantito;

     5) gli atti di sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione del credito.

     Nel caso di trasferimento di autoveicoli con la costituzione dell'ipoteca di cui al primo comma, lettera b), è dovuta unicamente l'imposta maggiore fra quella stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e quella prevista dal presente articolo.

 

          Art. 6.

     Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 200.

 

          Art. 7.

     Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione dello 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.

     Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.

 

          Art. 8.

     Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di lire 200 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pignoramento ed altri atti e provvedimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del codice civile, e non contemplati negli articoli precedenti.

     Tale tassa si corrisponde all'ufficio del registro mediante rilascio di quietanza.

 

          Art. 9.

     Alla tassa stabilita dalla tabella allegato A sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte.

     Tale tassa assorbe le imposte di successione.

     Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorietà ricevuto da notaio attestante il trasferimento.

 

          Art. 10.

     Gli emolumenti dovuti all'Automobile club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato B al presente decreto, vistata, d'ordine nostro, dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 11.

     Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.

     La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alla Intendenza di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo militare alleato.

 

     Allegato A: Tassa fissa [3]

     (Omissis).

 

     Allegato B: Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico [4]

     (Omissis).


[1]  Articolo abrogato dall'articolo unico della Legge 27 settembre 1963, n. 1316.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 18 novembre 1961, n. 1296.

[3]  Tabella sostituita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, n. 417, dall'art. 7 della L. 18 novembre 1961, n. 1296, dal D.M. 24 marzo 1987, dal D.M. 1 luglio 1991 e così ulteriormente sostituita dal D.M. 1 settembre 1994.

[4]  Tabella modificata dal D.M. 15 giugno 1953, dal D.M. 8 settembre 1966, dal D.M. 24 aprile 1971, dal D.M. 21 febbraio 1973, dal D.M. 4 agosto 1977, dal D.M. 15 maggio 1980 , dal D.M. 24 marzo 1987, dal D.M. 1 luglio 1991 e così ulteriormente modificata dal D.M. 1 settembre 1994.