§ 82.1.25 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604.
Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:29/09/1973
Numero:604


Sommario
Art. 1.  Revisione degli estimi dei terreni.
Art. 2.  Tariffa di reddito dominicale.
Art. 3.  Tariffa di reddito agrario.
Art. 4.  Elementi economici di riferimento.
Art. 5.  Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni.
Art. 6.  Revisioni degli estimi delle unità immobiliari urbane.
Art. 7.  Estimo catastale delle unità immobiliari urbane.
Art. 8.  Elementi economici di riferimento.
Art. 9.  Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane.
Art. 10.  Variazioni delle unità di misura della consistenza.
Art. 11.  Norma transitoria per i redditi dei terreni.
Art. 12.  Norma transitoria per i redditi dei fabbricati.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 82.1.25 – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604.

Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano.

(G.U. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.).

 

     Art. 1. Revisione degli estimi dei terreni.

     Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli artt. 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal Testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per l'esecuzione del Testo unico approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

     Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

 

          Art. 2. Tariffa di reddito dominicale.

     La tariffa di reddito dominicale è costituita, per ettaro ed in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, al netto delle spese di conservazione del capitale fondiario.

 

          Art. 3. Tariffa di reddito agrario.

     La tariffa di reddito agrario è costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualità e classe di coltura, dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione.

 

          Art. 4. Elementi economici di riferimento.

     Agli effetti delle revisioni di cui all'art. 1, le quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo di tempo che verrà stabilito nel decreto del Ministro per le finanze con cui viene disposta la revisione.

     Quando il lavoro manuale è prestato dallo stesso conduttore, la relativa remunerazione è calcolata sulla base delle tariffe salariali vigenti.

 

          Art. 5. Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni.

     Le revisioni della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, previste dall'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri previsti dal Testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per l'esecuzione del Testo unico approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, e dalla legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali.

     Le stesse norme si applicano anche nelle revisioni generali della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni da disporre per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 6. Revisioni degli estimi delle unità immobiliari urbane.

     Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto.

     Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

 

          Art. 7. Estimo catastale delle unità immobiliari urbane.

     L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare.

     La tariffa di estimo è costituita per unità di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonché per oneri tributari.

 

          Art. 8. Elementi economici di riferimento.

     Agli effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6 si fa riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere a base per la determinazione delle nuove tariffe delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della nuova rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, a quelli medi e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti del Ministro per le finanze con i quali sono disposte le revisioni stesse.

 

          Art. 9. Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane.

     Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.

     Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.

 

          Art. 10. Variazioni delle unità di misura della consistenza.

     In occasione delle revisioni generali degli estimi o di quelle della qualificazione, della classificazione e del classamento previste dai precedenti artt. 6 e 9, è data facoltà all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di provvedere, ove necessario, a mutare gli elementi unitari da assumere a base del computo delle consistenze delle unità immobiliari urbane stabiliti negli artt. 45 e seguenti del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possano valere ad individuare tali consistenze.

 

          Art. 11. Norma transitoria per i redditi dei terreni.

     La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.

     Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all'art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 12. Norma transitoria per i redditi dei fabbricati.

     La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovrà essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto. [1]

     Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unità immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 13. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato lal 31 dicembre 1985 dall'art. 4 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747 e al 31 dicembre 1990 dall'art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2.