§ 82.1.8 – L. 8 marzo 1943, n. 153.
Costituzione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:08/03/1943
Numero:153


Sommario
Art. 1.      Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5.      Le commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'intendente di finanza
Art. 6. 
Art. 7.      La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il [...]
Art. 10.      Non possono essere nominati membri delle commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni venticinque, [...]
Art. 11.      La carica di componente le commissioni censuarie è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge
Art. 12.      La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie comunali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza, mediante lettere in [...]
Art. 13.      S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le [...]
Art. 14.      Spetta all'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli [...]
Art. 15.      Le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive province, quelle per il funzionamento delle [...]
Art. 16.      Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico è corrisposto un gettone di [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      La commissione censuaria centrale corrisponde direttamente con la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle imposte dirette, con [...]
Art. 20.      Le commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di [...]
Art. 21.      Le commissioni censuarie provinciali
Art. 22.      La commissione censuaria centrale decide
Art. 23. 
Art. 24.      Sono compiti del collegio dei periti
Art. 25.      Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole sezioni e quante volte il presidente [...]
Art. 26.      In assenza del presidente assume tali funzioni il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età
Art. 27.      Le commissioni censuarie nonché le loro sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime
Art. 28.      I membri effettivi e supplenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze ed [...]
Art. 29.      Spetta all'intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle commissioni censuarie comunali e provinciali
Art. 30.      Quando un componente le commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, [...]
Art. 31.      Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentati, l'ingegnere capo dell'Ufficio [...]
Art. 32.      Per il funzionamento delle commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le [...]
Art. 33.      Sono abrogati
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.      Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposta sui fabbricati [...]


§ 82.1.8 – L. 8 marzo 1943, n. 153. [1]

Costituzione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

(G.U. 7 aprile 1943, n. 80).

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

E DEL COLLEGIO DEI PERITI

 

     Art. 1.

     Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle commissioni censuarie comunali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.

     Le commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun comune, le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia e la commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

 

          Art. 2. [2]

     Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia .

     In tali comuni la commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

     Il presidente è unico per le due Sezioni.

     Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

     I dodici membri della commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

     Tale designazione è fatta come segue:

     a) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

     b) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune.

 

          Art. 3. [3]

     Negli altri comuni la commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

     Tale designazione è fatta come segue:

     per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

     La commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi.

 

          Art. 3 bis. [4]

     Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

     Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa.

 

          Art. 4. [5]

     Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

     Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

     Il presidente è unico per le due Sezioni.

     Ciascuna Sezione è composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

     I membri della commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della Provincia".

     Tale designazione è fatta:

     a) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

     b) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia.

 

          Art. 5.

     Le commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'intendente di finanza.

     Delle funzioni di segretario della commissione censuaria comunale può essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa commissione censuaria.

     Il segretario della commissione censuaria provinciale è nominato fra i funzionari dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'ufficio stesso.

 

          Art. 6. [6]

     La commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vicepresidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

     La commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

     Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

     a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette;

     b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5° ;

     c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 55;

     d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

     Fanno parte soltanto della prima Sezione:

     e) un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5° ;

     f) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     g) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

     Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

     h) un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5° ;

     i) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

     l) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia.

 

          Art. 7.

     La presidenza della commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal ministro fra gli ingegneri ed i geometri dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del collegio è un ingegnere della predetta amministrazione di grado non inferiore al 6°. Il collegio è coadiuvato da personale d'ordine dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

 

          Art. 8. [7]

     Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.

     In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

     I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

 

          Art. 9.

     Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina [8].

     Il ministro o l'intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

     Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

     Chi surroga i membri che hanno cessato di appartenere alle commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

     Le funzioni dei membri delle commissioni comunali non cessano per variazione di territorio nella circoscrizione del comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'intendente di finanza la ricostituzione delle commissioni [9].

 

          Art. 10.

     Non possono essere nominati membri delle commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni venticinque, né le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934–XII, n. 383.

     Inoltre non possono far parte delle commissioni censuarie comunali e provinciali gli intendenti di finanza, il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e di quella delle imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai corpi armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza [10].

     Il ministro per le finanze e l'intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intervenuta una delle ragioni di incompatibilità, incapacità o indegnità previste dai precedenti comma. Non possono essere nominati membri delle commissioni e, se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dall'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.

     Non possono essere contemporaneamente membri della stessa commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

     Nessuno può far parte di più commissioni censuarie.

     I membri delle commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente [11].

 

          Art. 11.

     La carica di componente le commissioni censuarie è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

     Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i senatori, i consiglieri nazionali, i funzionari dello Stato in attività di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità e coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.

 

          Art. 12.

     La comunicazione ufficiale dell'avvenuta nomina a componente delle commissioni censuarie comunali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza, mediante lettere in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso intendente.

 

          Art. 13.

     S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle prime tre adunanze della commissione.

 

          Art. 14.

     Spetta all'intendente di finanza, sentito il presidente della commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le formule ordinarie.

     Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da lire 200 a lire 1.000 applicabile con le norme stabilite dagli art. 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

 

          Art. 15.

     Le spese per quanto occorre al funzionamento delle commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive province, quelle per il funzionamento delle commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi comuni.

 

          Art. 16.

     Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572 [12].

     Ai membri delle stesse Commissioni che appartengono al personale statale e sono dipendenti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 [13].

     Ai membri delle commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

     a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

     b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

     Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle commissioni.

     La indennità di cui al primo comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

 

          Art. 17. [14]

     La commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.

     I membri non di diritto della commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

     I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

     Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

     I componenti la commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.

 

          Art. 18. [15]

     Ai componenti la commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.

     Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla commissione da leggi speciali è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili. Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della commissione, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.

     Entro i limiti di disponibilità dei fondi assegnati per le spese relative alla commissione, può essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonché può essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

     I compensi da assegnarsi agli estranei alla commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 19.

     La commissione censuaria centrale corrisponde direttamente con la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle imposte dirette, con gli uffici dipendenti da dette direzioni generali, con le commissioni censuarie provinciali e comunali, nonché con qualunque altra autorità od ufficio.

 

Titolo II

COMPITI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

E DEL COLLEGIO DEI PERITI

 

          Art. 20.

     Le commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.

     In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:

     a) di esaminare ed approvare il prospetto delle qualità e classi dei terreni del proprio comune;

     b) [16].

     In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse:

     c) di esaminare ed approvare per il territorio del proprio comune, il quadro delle categorie e delle classi;

     d) [17].

     Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alla commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio comune.

 

          Art. 21.

     Le commissioni censuarie provinciali:

     a) esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia;

     b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane;

     c) [18].

     Le commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

 

          Art. 22.

     La commissione censuaria centrale decide:

     a) sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonché delle tariffe relative;

     b) sui reclami delle commissioni censuarie provinciali per erroneità di criteri seguiti dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

     c) [19];

     d) [20].

     E' in facoltà della commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.

     La commissione censuaria centrale si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

     La commissione censuaria centrale, inoltre, a richiesta del ministro per le finanze o della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dà parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

 

          Art. 23. [21]

     La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

     Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla commissione censuaria centrale.

     Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937–XV, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonchè di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralità.

     Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma, del regio decreto-legge 27 marzo 1939–XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

     E' mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto.

 

          Art. 24.

     Sono compiti del collegio dei periti:

     a) raccogliere e coordinare, in ufficio e sopraluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;

     b) fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;

     c) redigere il massimario della commissione;

     d) esplicare le funzioni di segreteria della commissione.

 

Titolo III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

 

          Art. 25.

     Le commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

 

          Art. 26.

     In assenza del presidente assume tali funzioni il membro più anziano nella carica ed in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

 

          Art. 27.

     Le commissioni censuarie nonché le loro sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

     I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

     I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

     Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

     Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

 

          Art. 28.

     I membri effettivi e supplenti delle commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta, nella pena pecuniaria da lire 50 a lire 200, applicabile con le norme stabilite dagli art. 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

 

          Art. 29.

     Spetta all'intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle commissioni censuarie comunali e provinciali.

     Quando le anzidette commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza e il ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento.

     I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

 

          Art. 30.

     Quando un componente le commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al ministro per le finanze se appartiene alla commissione censuaria provinciale.

 

          Art. 31.

     Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente od a mezzo di loro rappresentati, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria [22].

     Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno però facoltà di interloquire.

 

          Art. 32.

     Per il funzionamento delle commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli, le disposizioni contenute nei titoli II e III del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 33.

     Sono abrogati:

     l'art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938–XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939–XVII, n. 6;

     gli artt. 15 e 21 del regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939–XVII, n. 976;

     l'art. 14 del regio decreto-legge 13 aprile 1939–XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939–XVII, n. 1249.

 

          Art. 34. [23]

 

          Art. 35. [24]

 

          Art. 36.

     Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposta sui fabbricati continua ad essere demandata alle commissioni amministrative previste dalregio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nellalegge 7 giugno 1937–XV, n. 1016.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1472.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1472.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[15] Articolo modificato dal D.Lgs.C.P.S. 14 ottobre 1947, n. 1472 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 26 giugno 1959, n. 476.

[16] Lettera abrogata dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[17] Lettera abrogata dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[18] Lettera sostituita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403 e ora abrogata dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[19] Lettera abrogata dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[20] Lettera abrogata dall'art. 46 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 403.