§ 81.1.17 - D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:19/09/2002
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Organismi notificati aventi sede in altro Paese
Art. 4.  Presentazione delle istanze
Art. 5.  Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 6.  Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale
Art. 7.  Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato
Art. 8.  Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche
Art. 9.  Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati
Art. 10.  Disposizioni finanziarie
Art. 11.  Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 12.  Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 13.  Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 14.  Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 15.  Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 16.  Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 17.  Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 18.  Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Art. 19.  Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 20.  Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973
Art. 21.  Disposizioni transitorie


§ 81.1.17 - D.M. 19 settembre 2002, n. 272. [1]

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.

(G.U. 12 dicembre 2002, n. 291, S.O.)

 

Capo I

Principi generali

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli seguenti e provvede:

     a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;

     b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;

     c) ad individuare le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;

     d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attività di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

     e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformità a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;

     b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;

     c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;

     d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformità di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;

     e) per "verifica della conformità al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;

     f) per "garanzia di qualità della tecnologia produttiva" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

     g) per "garanzia di qualità del prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

     h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;

     i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

 

          Art. 3. Organismi notificati aventi sede in altro Paese

     1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.

     2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.

 

Capo II

Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività

degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento

del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati

 

          Art. 4. Presentazione delle istanze

     1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.

     2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.

     3. L'istanza è presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

     4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della società ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:

     a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;

     b) le generalità complete del direttore del centro e dei laboratori, nonché quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonché delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;

     c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;

     d) l'idoneità del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneità deve essere certificata da apposito ente a ciò abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;

     e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovrà formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestività, alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformità.

     6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.

     7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.

 

          Art. 5. Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli Organismi che:

     a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

     b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;

     c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

     d) affidano la direzione delle unità organizzative preposte alla verifica ed alla conformità dei sistemi di qualità a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualità (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualità (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;

     e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturità tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari;

     f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attività connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unità deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere.

     Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea.

     2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalità acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi.

     3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilità, presso strutture che svolgono attività di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attività di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attività nel settore del controllo della qualità degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalità acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.

     4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico può fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000.

     5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attività presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.

 

          Art. 6. Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale

     1. L'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.

     2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facoltà del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonché di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.

     3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo è autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7, lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.

     4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorità competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

     5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.

 

          Art. 7. Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato

     1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravità:

     a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformità di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;

     b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;

     c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.

     3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.

     4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorità degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 8. Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche

     1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla:

     verifica della conformità al tipo;

     garanzia della qualità della tecnologia produttiva;

     garanzia della qualità del prodotto;

     verifica sul prodotto;

     verifica di un unico prodotto.

     2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformità alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.

     3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.

     4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di esame “CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.

     5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione di qualità ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme più aggiornate di assicurazione della qualità NATO-AQAP.

     6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre certificazioni di conformità rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.

     7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.

 

          Art. 9. Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati

     1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:

     a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;

     b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;

     c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;

     d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;

     e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarità delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;

     f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;

     g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.

     2. Il Comitato è convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facoltà di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

     4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.

     5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneità dell'Organismo notificato.

     7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente può disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.

     8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine può effettuare, conformemente alle modalità operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.

     9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attività professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.

 

          Art. 10. Disposizioni finanziarie

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 7 e dal presente regolamento.

     2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 è condizione per l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

 

Capo III

Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti

 

          Art. 11. Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:

     “Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".

 

          Art. 12. Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:

     "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

     Gruppo A:

     1) bossoli innescati per artiglieria;

     2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;

     3) spolette a doppio effetto per artiglieria;

     4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;

     5) cartucce per armi comuni e da guerra;

     Gruppo B:

     1) micce a lenta combustione o di sicurezza;

     2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;

     3) accenditori elettrici;

     4) accenditori di sicurezza;

     Gruppo C:

     1) giocattoli pirici;

     Gruppo D:

     1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

     2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e dai Corpi armati dello Stato;

     3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;

     4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

     Gruppo E:

     1) munizioni giocattolo;

     2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;

     3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;

     4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;

     5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);

     6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".

 

          Art. 13. Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati” sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".

     b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".

 

          Art. 14. Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.".

 

          Art. 15. Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

     "Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.

     Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

     Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

     Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.".

 

          Art. 16. Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

     "1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:

     a) polveri della I categoria;

     b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A

     c) manufatti della IV e V categoria.

     Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.

     Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

     Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";

     b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso;

     c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:

     "Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";

     d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:

     "Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".

 

          Art. 17. Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

     "Capitolo II (Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R.”, per ferrovia "R.I.D.”, per via aerea "I.C.A.O.”, per mare "I.M.O.” e nelle acque interne "ADNR”.".

 

          Art. 18. Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

     1. L'allegato II al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

 

          Art. 19. Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

     1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

     a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo";

     b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 20. Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:

     a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad individuare le caratteristiche tecnico-costruttive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E

     b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.

     3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

 

          Art. 21. Disposizioni transitorie

     1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.

     2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7.

     3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma.

 

 

Allegato I

 

     In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lett. d), del presente regolamento, si indicano gli Organismi europei di accreditamento di laboratori di prova partecipanti agli accordi di mutuo riconoscimento:

 

     Austria - BMWA

     Dept. IV/9, Landstrasser

     Hauptstrasse 55-57

     AT-1031 Vienna

     Tel. + 431 71 100 8248 - Fax + 431 71 100 8399

     E-mail: guenter.friers@bmwa.gv.at

 

     Belgio - BELTEST

     Boulevard du Roi Albert II 16

     BE-1000 Brussels

     Tel. + 32 2 206 4680 - Fax + 32 2 206 5742

     E-mail: beltest@mineco.fgov.be

 

     Danimarca - DANAK

     Dahlerups Pakhus

     Langelinie Allé 17

     DK-2100 Copenhagen

     Tel. + 45 35 46 6210 - Fax + 35 46 62 02

     E-mail: va@efs.dk

 

     Finlandia - FINAS

     P.O. Box 239

     FI-00181 Helsinki

     Tel. + 358 9 616 761 - Fax + 358 9 616 7341

     E-mail: tuulikki.hattula@mikes.fi

 

     Francia - COFRAC

     37, rue de Lyon

     F - 75012 Paris

     Tel. + 33 1 4468 8244 - Fax + 33 1 4468 8221

     E-mail: information@cofrac.fr

 

     Germania - DAR

     Unter den Eichen 87

     D - 12205 Berlin 45

     Tel. + 49 30 8104 1940 - Fax + 49 30 8104 1947

     E-mail: dar@bam.de

 

     Irlanda - NAB

     Wilton Park House, Wilton Place

     lE-Dublin 2

     Tel. + 353 1 607 3003 - Fax + 353 1 607 3109

     E-mail: nab@nab.ie

 

     Italia - SINAL

     Piazza Mincio 2

     00198 Roma

     Tel. + 39 06 8841 169 - Fax + 39 06 8841 199

     E-mail: info@sinal.it

 

     Olanda - RVA

     Postbus 2768

     NL-3500 GT Utrecht

     Tel. + 30 239 45 00 - Fax + 31 30 239 45 39

     E-mail: postmaster@rva.nl

 

     Portogallo - IPQ

     Rua António Gão, 2

     PT-2829-513 Caparica

     Tel. + 351 1 2948201 - Fax + 351 1 2948202

     E-mail: acredita@mail.ipq.pt

 

     Regno Unito - UKAS

     21-47, High Street

     Feltham

     GB-Middlesex TW13 4UN

     Tel. + 44 20 8917 8400 - Fax + 44 20 8917 8500

     E-mail: rb@ukas.com

 

     Spagna - ENAC

     Serrano, 240, 7°

     ES-28016 Madrid

     Tel. + 34 91 457 3289 - Fax + 34 91 458 6280

     E-mail: enac@enac.es

 

     Svezia - SWEDAC

     Box 878

     SE-501 15 Borås

     Tel. + 46 33 17 77 00 - Fax + 46 33 10 13 92

     E-mail: katarina.wenell@swedac.se

 

 

Allegato II

Adeguamento dell'Allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7

 

     Il presente allegato, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, adeguandolo all'edizione 12^ del 2001 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, relative al trasporto delle merci pericolose.

     Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti – Riferimento "UN Recomendations on transport of dangerous goods" (doc. ST/SG7/AC. 10/1/Rev. 12/2001)

 

Numero di identificazione

Denominazione della materia o dell'oggetto

Codice di classificazione

0004

Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

0005

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

0006

Munizioni con carica di scoppio

1.1 E

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.2 F

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0012

Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 S

0014

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 S

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0019

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0020

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 K

0021

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 K

0027

Polvere nera sotto forma di grani o polverino

1.1 D

0028

Polvere nera compressa o polvere nera in compresse

1.1 D

0029

Detonatori da mina non elettrici

1.1 B

0030

Detonatori da mina elettrici

1.1 B

0033

Bombe con carica di scoppio

1.1 F

0034

Bombe con carica di scoppio

1.1 D

0035

Bombe con carica di scoppio

1.2 D

0037

Bombe foto-illuminanti

1.1 F

0038

Bombe foto-illuminanti

1.1 D

0039

Bombe foto-illuminanti

1.2 G

0042

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.1 D

0043

Cariche di dispersione

1.1 D

0044

Capsule innescanti a percussione

1.4 S

0048

Cariche di demolizione

1.1 D

0049

Cartucce illuminanti

1.1 G

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

0055

Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti

1.4 S

0056

Cariche di profondità

1.1 D

0059

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.1 D

0060

Cariche di collegamento esplosive

1.1 D

0065

Miccia detonante flessibile

1.1 D

0066

Miccia a combustione rapida

1.4 G

0070

Dispositivi taglia-cavi

1.4 S

0072

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

0073

Detonatori per munizioni

1.1 B

0074

Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0075

Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

0076

Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0077

Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

0078

Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0079

Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)

1.1 D

0081

Esplosivo di tipo A

1.1 D

0082

Esplosivo di tipo B

1.1 D

0083

Esplosivo di tipo C

1.1 D

0084

Esplosivo di tipo D

1.1 D

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

0094

Polvere illuminante

1.1 G

0099

Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore

1.1 D

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

0102

Miccia detonante a involucro metallico

1.2 D

0103

Miccia di accensione a rivestimento metallico

1.4 G

0104

Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico

1.4 D

0105

Miccia a lenta combustione, di sicurezza

1.4 S

0106

Spolette detonanti

1.1 B

0107

Spolette detonanti

1.2 B

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

0113

Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua

1.1 A

0114

Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0118

Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0121

Accenditori

1.1 G

0124

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.1 D

0129

Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0130

Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

0132

Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.

1.3 C

0133

Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0135

Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

0136

Mine con carica di scoppio

1.1 F

0137

Mine con carica di scoppio

1.1 D

0138

Mine con carica di scoppio

1.2 D

0143

Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

0144

Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina

1.1 D

0146

Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0147

Nitrourea

1.1 D

0150

Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante

1.1 D

0151

Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0153

Trinitroanilina (picrammide)

1.1 D

0154

Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0155

Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)

1.1 D

0159

Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua

1.3 C

0160

Polvere senza fumo

1.1 C

0161

Polvere senza fumo

1.3 C

0167

Proiettili con carica di scoppio

1.1 F

0168

Proiettili con carica di scoppio

1.1 D

0169

Proiettili con carica di scoppio

1.2 D

0171

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

0173

Dispositivi di sgancio

1.4 S

0174

Rivetti esplosivi

1.4 S

0180

Razzi con carica di scoppio

1.1 F

0181

Razzi con carica di scoppio

1.1 E

0182

Razzi con carica di scoppio

1.2 E

0183

Razzi a testa inerte

1.3 C

0186

Motori per razzi

1.3 C

0190

Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario

-

0191

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 G

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

0204

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 F

0207

Tetranitroanilina

1.1 D

0208

Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)

1.1 D

0209

Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

0213

Trinitroanisolo

1.1 D

0214

Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0215

Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

0216

Trinitro-m-cresolo

1.1 D

0217

Trinitronaftalene

1.1 D

0218

Trinitrofenetolo

1.1 D

0219

Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0220

Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0221

Teste di guerra per siluri con carica di scoppio

1.1 D

0222

Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

0223

Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

0224

Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua

1.1 A

0225

Carica di rinforzo con detonatore

1.1 B

0226

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

0234

Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

0235

Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

0236

Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

0237

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.4 D

0238

Razzi lancia sagole

1.2 G

0240

Razzi lancia sagole

1.3 G

0241

Esplosivo di tipo E

1.1 D

0242

Cariche di lancio per cannone

1.3 C

0243

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

0244

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

0245

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

0246

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

0247

Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 J

0248

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 L

0249

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 L

0250

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di esplusione

1.3 L

0254

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

0255

Detonatori da mina elettrici

1.4 B

0257

Spolette detonanti

1.4 B

0266

Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

0267

Detonatori da mina non elettrici

1.4 B

0268

Cariche di rinforzo con detonatore

1.2 B

0271

Cariche propulsive

1.1 C

0272

Cariche propulsive

1.3 C

0275

Cartucce per piromeccanismi

1.3 C

0276

Cartucce per piromeccanismi

1.4 C

0277

Cartucce per pozzi petroliferi

1.3 C

0278

Cartucce per pozzi petroliferi

1.4 C

0279

Cariche di lancio per cannone

1.1 C

0280

Motori per razzi

1.1 C

0281

Motori per razzi

1.2 C

0282

Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

0283

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.2 D

0284

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 D

0285

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 D

0286

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 D

0287

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.2 D

0288

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.1 D

0289

Miccia detonante flessibile

1.4 D

0290

Miccia detonante con rivestimento metallico

1.1 D

0291

Bombe con carica di scoppio

1.2 F

0292

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 F

0293

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 F

0294

Mine con carica di scoppio

1.2 F

0295

Razzi con carica di scoppio

1.2 F

0296

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 F

0297

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0299

Bombe foto-illuminanti

1.3 G

0300

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0301

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0303

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

0305

Polvere illuminante

1.3 G

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

0314

Accenditori

1.2 G

0315

Accenditori

1.3 G

0316

Spolette-accenditori

1.3 G

0317

Spolette-accenditori

1.4 G

0318

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.3 G

0319

Cannelli per artiglieria

1.3 G

0320

Cannelli per artiglieria

1.4 G

0321

Munizioni con carica di scoppio

1.2 E

0322

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.2 L

0323

Cartucce per piromeccanismi

1.4 S

0324

Proiettili con carica di scoppio

1.2 F

0325

Accenditori

1.4 G

0326

Cartucce a salve

1.1 C

0327

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.3 C

0328

Cartucce con proiettile inerte per armi

1.2 C

0329

Siluri con carica di scoppio

1.1 E

0330

Siluri con carica di scoppio

1.1 F

0331

Esplosivo da mina di tipo B

1.5 D

0332

Esplosivo da mina di tipo E

1.5 D

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

0337

Fuochi pirotecnici

1.4 S

0338

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 C

0339

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 C

0340

Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)

1.1 D

0341

Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante

1.1 D

0342

Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool

1.3 C

0343

Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante

1.3 C

0344

Proiettili con carica di scoppio

1.4 D

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

0346

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 D

0347

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

0348

Munizioni con carica di scoppio

1.4 F

0349

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 S

0350

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 B

0351

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 C

0352

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 D

0353

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 G

0354

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 L

0355

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 L

0356

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 L

0357

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 L

0358

Materie esplosive, n.a.s.

1.2 L

0359

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 L

0360

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.1 B

0361

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.4 B

0362

Munizioni da esercitazione

1.4 G

0363

Munizioni per prove

1.4 G

0364

Detonatori per munizioni

1.2 B

0365

Detonatori per munizioni

1.4 B

0366

Detonatori per munizioni

1.4 S

0367

Spolette detonanti

1.4 S

0368

Spolette accenditori

1.4 S

0369

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 F

0370

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

0371

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

0372

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.2 G

0373

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 S

0374

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 D

0375

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 D

0376

Cannelli per artiglieria

1.4 S

0377

Capsule innescanti a percussione

1.1 B

0378

Capsule innescanti a percussione

1.4 B

0379

Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante

1.4 C

0380

Oggetti piroforici

1.2 L

0381

Cartucce per piromeccanismi

1.2 C

0382

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.2 B

0383

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 B

0384

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 S

0385

5-Nitrobenzotriazolo

1.1 D

0386

Acido trinitrobenzensolfonico

1.1 D

0387

Trinitrofluorenone

1.1 D

0388

Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene

1.1 D

0389

Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene

1.1 D

0390

Tritonal

1.1 D

0391

Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante

1.1 D

0392

Esanitrostilbene (HNS)

1.1 D

0393

Esatonal colato

1.1 D

0394

Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

0395

Motori per razzi a combustibile liquido

1.2 J

0396

Motori per razzi a combustibile liquido

1.3 J

0397

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.1 J

0398

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.2 J

0399

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.1 J

0400

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.2 J

0401

Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

0402

Perclorato di ammonio

1.1 D

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

0405

Cartucce da segnalazione

1.4 S

0406

Dinitrosobenzene

1.3 C

0407

Acido-1-tetrazolacetico

1.4 C

0408

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.1 D

0409

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.2 D

0410

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.4 D

0411

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina

1.1 D

0412

Munizioni con carica di scoppio

1.4 E

0413

Cartucce a salve per armi

1.2 C

0414

Cariche di lancio per cannoni

1.2 C

0415

Cariche propulsive

1.2 C

0417

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio

1.3 C

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

0425

Proiettili inerti con traccianti

1.4 G

0426

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 F

0427

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

0430

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.3 G

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S

0433

Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool

1.1 C

0434

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 G

0435

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 G

0436

Razzi con carica di espulsione

1.2 C

0437

Razzi con carica di espulsione

1.3 C

0438

Razzi con carica di espulsione

1.4 C

0439

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.2 D

0440

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 D

0441

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 S

0442

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.1 D

0443

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.2 D

0444

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 D

0445

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 S

0446

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.4 C

0447

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.3 C

0448

Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico

1.4 C

0449

Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio

1.1 J

0450

Siluri a combustibile liquido con testa inerte

1.3 J

0451

Siluri con carica di scoppio

1.1 D

0452

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 G

0453

Razzi lancia sagole

1.4 G

0454

Accenditori

1.4 S

0455

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

0456

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

0457

Cariche di scoppio con legante plastico

1.1 D

0458

Cariche di scoppio con legante plastico

1.2 D

0459

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 D

0460

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 S

0461

Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.

1.1 B

0462

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 C

0463

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 D

0464

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 E

0465

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 F

0466

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 C

0467

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 D

0468

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 E

0469

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 F

0470

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 C

0471

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 E

0472

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 F

0473

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 A

0474

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 C

0475

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 D

0476

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 G

0477

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 C

0478

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 G

0479

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 C

0480

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 D

0481

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 S

0482

Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.

1.5 D

0483

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata

1.1 D

0484

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata

1.1 D

0485

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 G

0486

Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.

1.6 N

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

0488

Munizioni da esercitazione

1.3 G

0489

Dinitroglicolurile (DINGU)

1.1 D

0490

Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)

1.1 D

0491

Cariche propulsive

1.4 C

0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

0494

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.4 D

0495

Propergolo, liquido

1.3 C

0496

Octonal

1.1 D

0497

Propergolo, liquido

1.1 C

0498

Propergolo, solido

1.1 C

0499

Propergolo, solido

1.3 C

0500

Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine

1.4 S

0190

Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario

-

0501

Propellente solido

1.4 C

0502

Razzi con testa inerte

1.2 C

0503

AirBag o moduli per air-bag o pretensionatori per cinture di sicurezza, pirotecnici

1 4 G

0504

1H - tetrazolo

1.1 D

 

 

Allegato A

Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione

 

     Il presente allegato, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, sostituisce l'Allegato A regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

Numero di identificazione

Denominazionedella materia o dell'oggetto

Codice di classificazione

Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.

0004

Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua

1.1 D

II

0005

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

I

0006

Munizioni con carica di scoppio (1)

1.1 E

I

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.1 F

I

0007

Munizioni con carica di scoppio

1.2 F

I

0009

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva

1.2 G

I

0010

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0012

Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 S

V/A

0014

Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (2)

1.4 S

V/A-V/E

0015

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

I

0016

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0018

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (3)

1.2 G

I

0019

Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

I o IV

0020

Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (4)

1.2 K

I

0021

Munizioni tossiche con o senza carica

1.3 K

I

0027

Polvere nera in grani o polverino

1.1 D

I

0028

Polvere nera compressa o polvere nera in compresse

1.1 D

I

0029

Detonatori da mina non elettrici

1.1 B

III

0030

Detonatori da mina elettrici

1.1 B

III

0033

Bombe con carica di scoppio

1.1 F

I

0034

Bomba con carica di scoppio

1.1 D

I

0035

Bomba con carica di scoppio

1.2 D

I

0037

Bombe foto-illuminanti

1.1 F

I

0038

Bombe foto illuminanti

1.1 D

I

0039

Bombe foto illuminanti (5)

1.2 G

I o IV

0042

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.1 D

II

0043

Cariche di dispersione

1.1 D

II

0044

Capsule innescanti a percussione (6)

1.4 S

V/E

0048

Cariche di demolizione

1.1 D

II

0049

Cartucce illuminanti (7)

1.1 G

I

0050

Cartucce illuminanti

1.3 G

IV

0054

Cartucce da segnalazione

1.3 G

IV

0055

Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti

1.4 S

V/E

0056

Cariche di profondità

1.1 D

II

0059

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.1 D

II

0060

Cariche di collegamento esplosive

1.1 D

II

0065

Miccia detonante flessibile

1.1 D

II

0066

Miccia a combustione rapida

1.1 G

II

0070

Dispositivi tagliatavi

1.4 S

V/E

0072

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0073

Detonatori per munizioni

1.1 B

III

0074

Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0075

Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

II

0076

Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0077

Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

I

0078

Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0079

Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)

1.1 D

II

0081

Esplosivo di tipo A

1.1 D

II

0082

Esplosivo di tipo B

1.1 D

II

0083

Esplosivo di tipo C

1.1 D

II

0084

Esplosivo di tipo D

1.1 D

II

0092

Dispositivi illuminanti di superficie

1.3 G

IV

0093

Dispositivi illuminanti aerei

1.3 G

IV

0094

Polvere illuminante

1.1 G

IV

0099

Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore

1.1 D

II

0101

Miccia istantanea non detonante

1.3 G

IV

0102

Miccia detonante ad involucro metallico

1.2 D

II

0103

Miccia di accensione a rivestimento metallico

1.4 G

V/B

0104

Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico

1.4 D

II

0105

Miccia a lenta combustione, di sicurezza

1.4 S

V/B

0106

Spolette detonanti

1.1 B

III

0107

Spolette detonanti

1.2 B

III

0110

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 S

V/A

0113

Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua

1.1 A

III

0114

Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0118

Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0121

Accenditori

1.1 G

IV

0124

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.1 D

II

0129

Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0130

Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0131

Accenditori per miccia di sicurezza

1.4 S

V/B

0132

Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.

1.3 C

I

0133

Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0135

Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 A

III

0136

Mine con carica di scoppio

1.1 F

I

0137

Mine con carica di scoppio

1.1 D

I

0138

Mine con carica di scoppio

1.2 D

I

0143

Nitroglicerina desensibilizzala con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua

1.1 D

II

0144

Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina

1.1 D

II

0146

Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0147

Nitrourea

1.1 D

II

0150

Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante

1.1 D

II

0151

Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0153

Trinitroanilina (picrammide)

1.1 D

II

0154

Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0155

Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)

1.1 D

II

0159

Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua

1.3 C

I

0160

Polvere senza fumo

1.1 C

I

0161

Polvere senza fumo

1.3 C

I

0167

Proiettili con carica di scoppio

1.1 F

I

0168

Proiettili con carica di scoppio (8)

1.1 D

I

0169

Proiettili con carica di scoppio

1.2 D

I

0171

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 G

I

0173

Dispositivi di sgancio

1.4 S

V/E

0174

Rivetti esplosivi

1.4 S

V/E

0180

Razzi con carica di scoppio

1.1 F

I

0181

Razzi con carica di scoppio

1.1 E

I

0182

Razzi con carica di scoppio

1.2 E

I

0183

Razzi a testa inerte

1.3 C

I

0186

Motori per razzi

1.3 C

I

0190

Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario

-

- (**)

0191

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 G

V/D

0192

Petardi per ferrovia

1.1 G

IV

0193

Petardi per ferrovia

1.4 S

V/D

0194

Segnali di pericolo per navi

1.1 G

IV o V/D

0195

Segnali di pericolo per navi

1.3 G

V/D

0196

Segnali fumogeni

1.1 G

IV o V/D

0197

Segnali fumogeni

1.4 G

V/D

0204

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 F

II

0207

Tetranitroanilina

1.1 D

II

0208

Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)

1.1 D

II

0209

Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1.D

II

0212

Traccianti per munizioni

1.3 G

IV

0213

Trinitroanisolo

1.1 D

II

0214

Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0215

Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua

1.1 D

II

0216

Trinitro-m-cresolo

1.1 D

II

0217

Trinitronaftalene

1.1 D

II

0218

Trinitrofenetolo

1.1 D

II

0219

Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0220

Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0221

Teste di guerra per siluri con carica di scoppio

1.1 D

I

0222

Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

lI

0223

Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia

1.1 D

II

0224

Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua

1.1 A

III

0225

Carica di rinforzo con detonatore

1.1 B

III

0226

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0234

Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua

1.3 C

I

0235

Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

I

0236

Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua

1.3 C

I

0237

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.4 D

II

0238

Razzi lancia sagole

1.2 G

IV

0240

Razzi lancia sagole

1.3 G

IV

0241

Esplosivo di tipo E

1.1 D

II

0242

Cariche di lancio per cannone

1.3 C

I

0243

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

I

0244

Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

I

0245

Munizioni (9) fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 H

I

0246

Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 H

I

0247

Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 J

I

0248

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.2 L

I

0249

Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 L

I

0250

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.3 L

I

0254

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.3 G

I

0255

Detonatori da mina elettrici

1.4 B

III

0257

Spolette detonanti

1.4 B

III

0266

Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua

1.1 D

II

0267

Detonatori da mina non elettrici

1.4 B

III

0268

Cariche di rinforzo con detonatore

1.2 B

III

0271

Cariche propulsive

1.1 C

I

0272

Cariche propulsive

1.3 C

I

0275

Cartucce per piromeccanismi

1.3 C

I

0276

Cartucce per piromeccanismi

1.4 C

I

0277

Cartucce per pozzi petroliferi

1.3 C

I

0278

Cartucce per pozzi petroliferi

1.4 C

I

0279

Cariche di lancio per cannone

1.1 C

I

0280

Motori per razzi

1.1 C

I

0281

Motori per razzi

1.2 C

I

0282

Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua

1.1 D

II

0283

Cariche di rinforzo senza detonatore

1.2 D

II

0284

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 D

I

0285

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 D

I

0286

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 D

I

0287

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.2 D

I

0288

Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili

1.1 D

II

0289

Miccia detonante flessibile

1.4 D

II

0290

Miccia detonante con rivestimento metallico

1.1 D

II

0291

Bombe con carica di scoppio

1.2 F

I

0292

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.1 F

I

0293

Granate a mano o per fucile con carica di scoppio

1.2 F

I

0294

Mine con carica di scoppio

1.2 F

I

0295

Razzi con carica di scoppio

1.2 F

I

0296

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 F

II

0297

Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)

1.4 G

I o V/D

0299

Bombe foto-illuminanti (10)

1.3 G

I o IV

0300

Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

I/C

0301

Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva

1.4 G

I o IV

0303

Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (11)

1.4 G

I o V/D

0305

Polvere illuminante

1.3 G

IV

0306

Traccianti per munizioni

1.4 G

IV

0312

Cartucce da segnalazione

1.4 G

IV

0313

Segnali fumogeni

1.2 G

IV

0314

Accenditori

1.2 G

IV

0315

Accenditori

1.3 G

V/B

0316

Spolette-accenditori

1.3 G

IV

0317

Spolette-accenditori

1.4 G

V/B

0318

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.3 G

IV

0319

Cannelli per artiglieria

1.3 G

IV

0320

Cannelli per artiglieria

1.4 G

IV

0321

Munizioni con carica di scoppio

1.2 E

I

0322

Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione

1.2 L

I

0323

Cartucce per piromeccanismi

1.4 S

V/E

0324

Proiettili con carica di scoppio

1.2 F

I

0325

Accenditori

1.4 G

V/B

0326

Cartucce a salve

1.1 C

I

0327

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.3 C

I

0328

Cartucce con proiettile inerte per armi

1.2 C

I

0329

Siluri con carica di scoppio

1.1 E

I

0330

Siluri con carica di scoppio

1.1 F

I

0331

Esplosivo da mina di tipo B (12)

1.5 D

Il

0332

Esplosivo da mina di tipo E

1.5 D

II

0333

Fuochi pirotecnici

1.1 G

IV

0334

Fuochi pirotecnici

1.2 G

IV

0335

Fuochi pirotecnici

1.3 G

IV

0336

Fuochi pirotecnici

1.4 G

V/C

0337

Fuochi pirotecnici (13)

1.4 S

V/D

0338

Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro

1.4 C

I

0339

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro

1.4 C

I

0340

Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)

1.1 D

II

0341

Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante

1.1 D

II

0342

Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool

1.3 C

I

0343

Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante

1.3 C

I

0344

Proiettili con carica di scoppio

1.4 D

I

0345

Proiettili inerti con traccianti

1.4 S

V/E

0346

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 D

I

0347

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

I

0348

Munizioni con carica di scoppio

1.4 F

I

0349

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 S

V/A

0350

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 B

III

0351

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 C

I

0352

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 D

I

0353

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 G

IV

0354

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 L

I

0355

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 L

I

0356

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 L

I

0357

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 L

I

0358

Materie esplosive, n.a.s.

1.2 L

I

0359

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 L

I

0360

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.1 B

III

0361

Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione

1.4 B

III

0362

Munizioni da esercitazione

1.4 G

IV

0363

Munizioni per prove

1.4 G

IV

0364

Detonatori per munizioni

1.2 B

III

0365

Detonatori per munizioni

1.4 B

III

0366

Detonatori per munizioni (14)

1.4 S

V/B

0367

Spolette detonanti

1.4 S

V/A

0368

Spolette accenditori

1.4 S

VIE

0369

Teste di guerra per razzi con carica di scoppio

1.1 F

I

0370

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 D

I

0371

Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

I

0372

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.2 G

IV

0373

Artifizi da segnalazione a mano

1.4 S

V/D

0374

Cariche esplosive di scandaglio

1.1 D

II

0375

Cariche esplosive di scandaglio

1.2 D

II

0376

Cannelli per artiglieria

1.4 S

V/A

0377

Capsule innescanti a percussione

1.1 B

III

0378

Capsule innescanti a percussione

1.4 B

III

0379

Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante (15)

1.4 C

I

0380

Oggetti piroforici

1.2 L

I

0381

Cartucce per piromeccanismi

1.2 C

I

0382

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.2 B

III

0383

Componenti di catena esplosiva, n.a.s

1.4 B

III

0384

Componenti di catena esplosiva, n.a.s.

1.4 S

V/A

0385

5-Nitrobenzotriazolo

1.1 D

II

0386

Acido trinitrobenzensolfonico

1.1 D

II

0387

Trinitrofluorenone

1.1 D

II

0388

Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene

1.1 D

II

0389

Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene

1.1 D

II

0390

Tritonal

1.1 D

II

0391

Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante

1.1 D

II

0392

Esanitrostilbene (HNS)

1.1 D

II

0393

Esatonal colato

1.1 D

II

0394

Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)

1.1 D

II

0395

Motori per razzi a combustibile liquido

1.2 J

I

0396

Motori per razzi a combustibile liquido

1.3 J

I

0397

Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio

1.1 J

I

0398

Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio

1.2 J

I

0399

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.1 J

I

0400

Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio

1.2 J

I

0401

Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua

1.1 D

II

0402

Perclorato di ammonio

1.1 D

II

0403

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 G

IV

0404

Dispositivi illuminanti aerei

1.4 S

V/D

0405

Cartucce da segnalazione

1.4 S

V/D

0406

Dinitrosobenzene

1.3 C

I

0407

Acido-1-tetrazolacetico

1.4 C

I

0408

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.1 D

II

0409

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.2 D

II

0410

Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza

1.4 D

V/A

0411

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina

1.1 D

II

0412

Munizioni con carica di scoppio

1.4 E

I

0413

Cartucce a salve per armi

1.2 C

I

0414

Cariche di lancio per cannoni

1.2 C

I

0415

Cariche propulsive

1.2 C

I

0417

Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (16)

1.3 C

I

0418

Dispositivi illuminanti di superficie

1.1 G

IV

0419

Dispositivi illuminanti di superficie

1.2 G

IV

0420

Dispositivi illuminanti aerei

1.1 G

IV

0421

Dispositivi illuminanti aerei

1.2 G

IV

0424

Proiettili inerti con traccianti

1.3 G

IV

0425

Proiettili inerti con traccianti

1.4 G

IV

0426

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 F

I

0427

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 F

I

0428

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.1 G

IV

0429

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.2 G

IV

0430

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.3 G

IV

0431

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 G

V/C

0432

Oggetti pirotecnici per uso tecnico

1.4 S

V/E

0433

Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool

1.1 C

I

0434

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.2 G

I

0435

Proiettili con carica di dispersione o di espulsione

1.4 G

I

0436

Razzi con carica di espulsione

1.2 C

I

0437

Razzi con carica di espulsione

1.3 C

I

0438

Razzi con carica di espulsione

1.4 C

I

0439

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.2 D

II

0440

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 D

II

0441

Cariche cave senza detonatore per attività industriali

1.4 S

V/A

0442

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.1 D

II

0443

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.2 D

II

0444

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 D

II

0445

Cariche senza detonatore per attività industriali

1.4 S

V/E

0446

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.4 C

I

0447

Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante

1.3 C

I

0448

Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico

1.4 C

I

0449

Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio

1.1 J

I

0450

Siluri a combustibile liquido con testa inerte

1.3 J

I

0451

Siluri con carica di scoppio

1.1 D

I

0452

Granate da esercitazione a mano o per fucile

1.4 G

IV

0453

Razzi lancia sagole

1.4 G

IV

0454

Accenditori

1.4 S

V/B

0455

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

V/A

0456

Detonatori da mina non elettrici

1.4 S

V/A

0457

Cariche di scoppio con legante plastico

1.1 D

II

0458

Cariche di scoppio con legante plastico

1.2 D

Il

0459

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 D

II

0460

Cariche di scoppio con legante plastico

1.4 S

V/A

0461

Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.

1.1 B

III

0462

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 C

I

0463

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 D

II

0464

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 E

II

0465

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.1 F

II

0466

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 C

I

0467

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 D

II

0468

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 E

I

0469

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.2 F

I

0470

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.3 C

I

0471

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 E

I

0472

Oggetti esplosivi, n.a.s.

1.4 F

I

0473

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 A

III

0474

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 C

I

0475

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 D

II

0476

Materie esplosive, n.a.s.

1.1 G

IV

0477

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 C

I

0478

Materie esplosive, n.a.s.

1.3 G

IV

0479

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 C

I

0480

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 D

II

0481

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 S

V/A

0482

Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.

1.5 D

II

0483

Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata

1.1 D

II

0484

Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata

1.1 D

II

0485

Materie esplosive, n.a.s.

1.4 G

IV

0486

Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.

1.6 N

V/E

0487

Segnali fumogeni

1.3 G

IV

0488

Munizioni da esercitazione

1.3 G

IV

0489

Dinitroglicolurile (DINGU)

1.1 D

II

0490

Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)

1.1 D

II

0491

Cariche propulsive

1.4 C

I

0492

Petardi per ferrovia

1.3 G

IV

0493

Petardi per ferrovia

1.4 G

IV o V/D

0494

Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore

1.4 D

II

0495

Propergolo, liquido

1.3 C

I

0496

Octonal

1.1 D

II

0497

Propergolo, liquido

1.1 C

I

0498

Propergolo, solido

1.1 C

I

0499

Propergolo, solido

1.3 C

I

0500

Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine

1.4 S

V/B

0503

Airbag

1.4 G

V/E

0504

1H tetrazolo

1.1 D

II

 


[1] Abrogato dall'art. 41 del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81, fatto salvo quanto ivi previsto.