§ 80.10.2A - Legge 18 novembre 1980, n. 780.
Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonchè della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:18/11/1980
Numero:780


Sommario
Art. 1.      Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello [...]


§ 80.10.2A - Legge 18 novembre 1980, n. 780. [1]

Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli accordi di Osimo nonchè della relativa segreteria.

(G.U. 28 novembre 1980, n. 327)

 

     Art. 1.

     Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disciplina delle ricerche e coltivazione delle risorse geotermiche".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.