§ 80.9.857 - D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212.
Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/12/2008
Numero:212


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Norme finali


§ 80.9.857 - D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212. [1]

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 5 gennaio 2009, n. 3)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

     1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) il Servizio di controllo interno;

     g) le Segreterie dei vice Ministri, ove nominati;

     h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 7, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi. Può nominare vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, nei limiti del contingente di personale di cui all'articolo 5, comma 1.

     4. La Segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.

     5. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari e vice Ministri.

     6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, degli uffici di Gabinetto e legislativo.

     7. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

 

     Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

     2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei posti della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica per le materie di competenza del Ministero.

     4. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i Dipartimenti e le direzioni generali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

     5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa anche in via telematica con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale dell'organo politico da cui dipendono funzionalmente.

     6. Le segreterie dei vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.

 

     Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti e ai documenti inerenti le attività gestionali dell'amministrazione.

     4. Al Servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di dodici unità di personale, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) è stabilito complessivamente in centoquarantotto unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonchè, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Nell'ambito del contingente stabilito al comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a sette ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dai capi delle segreterie dei Vice Ministri, dal capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.

     4. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

     Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonchè fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     4. Il Capo della segreteria, il responsabile della segreteria tecnica ed il segretario particolare del Ministro, nonchè i Capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro, i vice Ministri o con i Sottosegretari di Stato interessati. Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.

     5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

     7. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

 

     Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, il Consigliere diplomatico, il Presidente del collegio di direzione ovvero il responsabile del servizio di controllo interno, il Capo della segreteria del Ministro, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;

     c) per il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle segreterie dei vice Ministri, i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ed i componenti del Servizio di controllo interno estranei alla pubblica amministrazione, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno.

     3. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge compiti equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale, o a quello di impiego non privato, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 8. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.

     2. A ciascuna segreteria, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale per gli affari generali e il personale del Ministero, assegnando unità di personale, ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in numero non superiore al 30 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

 

     Art. 10. Norme finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. All'attuazione del comma 1, lettera b) dell'articolo 7, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio ridotti del venti per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 191.