§ 80.9.25a - Legge 5 dicembre 1978, n. 834.
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/12/1978
Numero:834


Sommario
Art. 1.  Gruppi
Art. 2.  Mansioni
Art. 3.  Trattamento economico
Art. 4.  Inquadramento
Art. 5.  Indennità di servizio all'estero
Art. 6.  Estensione di norme
Art. 7.  Adeguamento economico
Art. 8.  Norme finali


§ 80.9.25a - Legge 5 dicembre 1978, n. 834.

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.

(G.U. 29 dicembre 1978, n. 361)

 

 

     Art. 1. Gruppi

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

     "Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

     1) assistenti;

     2) aggiunti di cancelleria;

     3) subalterni".

 

          Art. 2. Mansioni

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

     "Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

 

          Art. 3. Trattamento economico

     Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

 

          Art. 4. Inquadramento

     Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     Nella stessa qualifica di "assistenti" di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

     Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

     Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

     Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1977 ai fini economici [1] .

 

          Art. 5. Indennità di servizio all'estero

     Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

     Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

     1) primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;

     2) assistente, se in godimento del parametro 218;

     3) primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;

     4) aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;

     5) primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;

     6) subalterno, se in godimento del parametro 133.

     Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto ad personam il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.

 

          Art. 6. Estensione di norme

     A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

     In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

 

          Art. 7. Adeguamento economico

     Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

     Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purchè spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

     Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione della indennità superiore.

 

          Art. 8. Norme finali

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonchè quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

     All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in L. 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella - (Omissis)


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 aprile 1981, n. 147.