§ 80.9.22C - Legge 31 marzo 1971, n. 214.
Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:31/03/1971
Numero:214


Sommario
Art. 1.      Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si [...]
Art. 2.      Il trattamento di quiescenza di cui all'art. 1 è riversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 3.      Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianità minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si [...]
Art. 4.      Al personale di cui all'art. 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa non abbia assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia comunque titolo a [...]
Art. 5.      Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei confronti di coloro i quali, dopo la cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbiano assunto altro impiego o lavoro [...]
Art. 6.      La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli è presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno [...]
Art. 7.      All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà quanto a lire 800 milioni a carico dello stanziamento [...]


§ 80.9.22C - Legge 31 marzo 1971, n. 214. [1]

Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.

(G.U. 4 maggio 1971, n. 110)

 

     Art. 1.

     Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica.

     Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma è a totale carico dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il trattamento di quiescenza di cui all'art. 1 è riversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     Qualora il personale di cui all'articolo stesso sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità complessiva utile ai fini della liquidazione del trattamento di riversibilità comprende, oltre il servizio effettivamente reso all'Amministrazione, anche il periodo di tempo intercorso dalla data di cessazione dal servizio presso l'Amministrazione stessa a quella del compimento del limite massimo di età di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se precedente.

 

          Art. 3.

     Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianità minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 4.

     Al personale di cui all'art. 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa non abbia assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia comunque titolo a pensione, è concessa, in relazione al servizio effettivamente prestato presso detto Ministero, una indennità di esodo nella misura prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, maggiorata del 30 per cento.

     L'indennità è calcolata sugli assegni fissi in godimento alla data di cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa e da essa va detratto quanto gli interessati hanno già percepito alla data anzidetta allo stesso titolo o comunque a titolo di liquidazione.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei confronti di coloro i quali, dopo la cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbiano assunto altro impiego o lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali o di enti pubblici.

     E' fatto, comunque, salvo ai fatti pensionistici il riconoscimento del periodo prestato presso il Ministero della difesa, nonchè del periodo di tempo intercorso tra il non rinnovo del contratto di lavoro o l'esodo e l'assunzione presso amministrazioni statali o di enti pubblici.

 

          Art. 6.

     La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli è presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il parere di una commissione da lui nominata e composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, dai direttori generali degli impiegati civili, degli operai e delle pensioni, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da tre rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro fra quelli che fanno parte del consiglio di amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa.

     La commissione procede all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli sulla base degli atti e di ogni altro elemento da essa acquisito.

 

          Art. 7.

     All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà quanto a lire 800 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e quanto a lire 2.700 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.