§ 80.9.198 - D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.
Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/01/1964
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella 1, quadro 1°, allegata alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, è sostituito [...]
Art. 2.      I ruoli organici del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, [...]
Art. 3.      I ruoli organici del Corpo delle miniere di cui ai quadri 2, 3, 4, 6, 8 e 9, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti [...]
Art. 4.      I ruoli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, rispettivamente [...]
Art. 5.      I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, rispettivamente previsti dai quadri 16-b e [...]
Art. 6.      Per l'assunzione alla qualifica di consigliere di 3 classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblico concorso [...]
Art. 7.      Per l'assunzione alla qualifica di esaminatore nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale è richiesto il possesso della laurea in [...]
Art. 8.      La nomina alla qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro 3° della tabella A annessa al presente decreto ha luogo mediante concorso per esami fra laureati in [...]
Art. 9.      Per l'assunzione alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria è richiesto il possesso della laurea in ingegneria od [...]
Art. 10.      Nei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto di cui alla tabella A, quadro 4°, annessa al presente decreto, il 50% dei posti messi a concorso è riservato, per [...]
Art. 11.      Nei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva di cui alla tabella A, quadro 5°, annessa al presente decreto, il 30% dei posti messi a concorso è riservato per il [...]
Art. 12.      Le nuove dotazioni organiche previste per i ruoli di cui alle annesse tabella A, quadri 1°, 2°, 4°, 5° e 6°, tabella B, quadri 1°, 2° e 3°, tabella C, quadri 2°, 3°, 4°, [...]
Art. 13.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del ruolo di cui al quadro 3° dell'annessa tabella A, i posti di qualifica inferiore a quella di [...]
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, previsto per l'esercizio finanziario 1963-64 in L. 12.500.000, si provvede con riduzione di pari importo [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.198 - D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2. [1]

Riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'art. 35 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(G.U. 30 gennaio 1964, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella 1, quadro 1°, allegata alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, è sostituito dal ruolo organico di cui alla tabella A, quadro 1°, annessa al presente decreto.

     Il ruolo tecnico del personale della carriera direttiva della Proprietà intellettuale di cui al quadro 2° della tabella 1 allegata alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, è sostituito dal ruolo tecnico stabilito dal quadro 2° della tabella A annessa al presente decreto.

     E' istituito, per i servizi dell'energia nucleare, il ruolo della carriera direttiva di cui al quadro 3° della tabella A, annessa al presente decreto.

     Il ruolo amministrativo della carriera di concetto, il ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva ed il ruolo della carriera del personale ausiliario addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale, rispettivamente previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 allegate alla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella A, quadri 4°, 5° e 6°, annessa al presente decreto.

     Il ruolo della carriera esecutiva del personale assistente di cui al quadro 54 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso. L'impiegato inquadrato nella qualifica di primo assistente è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al precedente comma, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 2.

     I ruoli organici del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella B, quadri 1°, 2° e 3°, annessa al presente decreto.

 

          Art. 3.

     I ruoli organici del Corpo delle miniere di cui ai quadri 2, 3, 4, 6, 8 e 9, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalla tabella C, quadri 2°, 3°, 4°, 6°, 8° e 9°, annessa al presente decreto.

 

          Art. 4.

     I ruoli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, rispettivamente previsti dai quadri 34-b, 54 e 74 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella D, quadri 1°, 2° e 3°, annessa al presente decreto.

 

          Art. 5.

     I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, rispettivamente previsti dai quadri 16-b e 34-b annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella E, quadri 1°, 2° e 3°, annessa al presente decreto.

 

          Art. 6.

     Per l'assunzione alla qualifica di consigliere di 3 classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblico concorso per esame, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime.

     Per l'assunzione alla qualifica di matematico statistico ed attuario, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, da effettuarsi mediante pubblico concorso per esami, è richiesto il possesso della laurea in scienze matematiche o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali. Al concorso possono partecipare altresì coloro che, muniti di una laurea indicata nel precedente primo comma, abbiano anche il diploma di abilitazione in scienze statistiche. I posti da mettere a concorso non possono superare il decimo dei posti disponibili nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

 

          Art. 7.

     Per l'assunzione alla qualifica di esaminatore nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale è richiesto il possesso della laurea in ingegneria o in farmacia o in chimica o in fisica o in agraria.

     Nel bando di concorso è indicato il titolo di studio specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

 

          Art. 8.

     La nomina alla qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro 3° della tabella A annessa al presente decreto ha luogo mediante concorso per esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio od in ingegneria od in chimica od in fisica.

     Nel decreto ministeriale che indice il concorso è stabilito il numero dei posti per ogni gruppo di laurea, con l'indicazione del diploma specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

     Ai predetti concorsi possono partecipare:

     a) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

     b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

     c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti o degli ingegneri ed i chimici ed i fisici che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano svolto attività professionale da almeno cinque anni, da documentarsi a norma del bando stesso.

     I candidati di cui alla precedente lettera c) devono possedere tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non devono avere superato l'età di 35 anni, salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.

     Gli esami consistono in quattro prove scritte ed in una prova orale.

     Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quelle orali, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso.

     Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

 

          Art. 9.

     Per l'assunzione alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria è richiesto il possesso della laurea in ingegneria od in chimica od in agraria od in giurisprudenza od in economia e commercio od in scienze politiche od in scienze economico-marittime od in scienze matematiche od in scienze statistiche e demografiche od in scienze statistiche ed attuariali.

     Nel bando di concorso è indicato il titolo di studio specificatamente richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

 

          Art. 10.

     Nei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto di cui alla tabella A, quadro 4°, annessa al presente decreto, il 50% dei posti messi a concorso è riservato, per il conferimento della qualifica di vice ragioniere, ad aspiranti in possesso del diploma di ragioniere.

     Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso stesso.

     Gli impiegati con qualifica di ragioniere partecipano insieme ai segretari agli esami per la promozione alla qualifica di primo segretario o primo ragioniere. Il decreto ministeriale che indice gli esami stabilisce apposita prova pratica per gli impiegati con qualifica di ragioniere.

 

          Art. 11.

     Nei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva di cui alla tabella A, quadro 5°, annessa al presente decreto, il 30% dei posti messi a concorso è riservato per il conferimento della qualifica di steno-dattilografo di 3ª classe ed il 20% per il conferimento della qualifica di operatore tecnico di 3ª classe.

     Per conseguire la nomina a tali qualifiche gli aspiranti debbono superare, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, una prova di dattilografia nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici come specificato nel bando di concorso.

     Gli impiegati con qualifica di operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe o di steno-dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

 

          Art. 12.

     Le nuove dotazioni organiche previste per i ruoli di cui alle annesse tabella A, quadri 1°, 2°, 4°, 5° e 6°, tabella B, quadri 1°, 2° e 3°, tabella C, quadri 2°, 3°, 4°, 6°, 8° e 9°, tabella D, quadri 1°, 2° e 3°, tabella E, quadri 1°, 2° e 3°, hanno effetto dal 1° luglio 1964.

     Il ruolo organico di cui alla annessa tabella A, quadro 3°, è istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del ruolo di cui al quadro 3° dell'annessa tabella A, i posti di qualifica inferiore a quella di ispettore generale sono conferiti agli impiegati delle carriere direttive con le modalità ed i criteri di cui all'art. 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in misura non eccedente i due terzi del numero dei posti stabiliti per ciascuna qualifica da conferire.

     I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo di cui al comma precedente e quelli che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale degli altri ruoli delle carriere direttive del Ministero dell'industria e del commercio a seguito dei trasferimenti previsti dal primo comma del presente articolo sono messi a concorso in data successiva al 30 giugno 1964.

 

          Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, previsto per l'esercizio finanziario 1963-64 in L. 12.500.000, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A - Ruoli dell'Amministrazione centrale

     Quadro 1° - Carriera direttiva - Amministrazione centrale

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

900

Direttori generali

6

670

Ispettori generali

13

500

Direttori di divisione

39

402

Direttori di sezione

65

325

Consigliere di 1ª classe

 

271

Consigliere di 2ª classe, matematici, statistici ed attuari

94

229

Consigliere di 3ª classe

 

 

 

217

 

     Quadro 2° - Carriera direttiva - Proprietà intellettuale

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

1

500

Esaminatori capi

4

402

Esaminatori superiori

 

325

Primi esaminatori

10

271

Esaminatori

 

 

 

22

 

     Quadro 3° - Carriera direttiva - Ruolo per i servizi dell'energia nucleare

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

8

500

Ispettori capi

12

402

Ispettori

20

 

 

40

 

     Quadro 4° - Carriera di concetto - Ruolo amministrativi

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Ragionieri capi

1

 

Segretari capi

 

402

Ragionieri principali

7

 

Segretari principali

 

325

Primi ragionieri

10

 

Primi segretari

 

271

Ragionieri

32

 

Segretari

 

229

Ragionieri aggiunti

 

 

Segretari aggiunti

 

202

Vice ragionieri

 

 

Vice segretari

 

 

 

50

 

     Quadro 5° - Carriera esecutiva - Ruolo amministrativo - personale d'ordine

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

271

Archivisti capi

36

229

Primi archivisti

42

202

Archivisti - operatori tecnici di 1ª classe - stenodattilografi di 1ª classe

 

180

Applicati - operatori tecnici di 2ª classe - stenodattilografi di 2ª classe

137

157

Applicati aggiunti - operatori tecnici di 3ª classe - stenodattilografi di 3ª classe

 

 

 

215

 

     Quadro 6° - Carriera ausiliaria - Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

180

Commessi

1

173

Commessi

9

159

Uscieri capi

 

151

Uscieri

71

142

Inservienti

 

 

 

81

 

     Tabella B - Ruoli dell'ispettorato tecnico dell'industria

     Quadro 1° - Carriera direttiva

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori Generali

4

500

Ispettori Capi

9

402

Ispettori Superiori

15

325

Ispettori principali e Consigliere di 1ª classe

 

271

Ispettori e Consigliere di 2ª classe

22

229

Ispettori aggiunti e Consigliere di 3ª classe

 

 

 

50

 

     Quadro 2° - Carriera di concetto

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Ispettore capo aggiunto

1

 

Segretario capo

 

402

Ispettori principali aggiunti

1

 

Segretari principali

 

325

Primi ispettori aggiunti

2

 

Primi segretari

 

271

Ispettori aggiunti di 1ª classe

6

 

Segretari

 

229

Ispettori aggiunti di 2ª classe

 

 

Segretari aggiunti

 

202

Ispettori aggiunti di 3ª classe

 

 

Vice segretari

 

 

 

10

 

     Quadro 3° - Carriera esecutiva

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

271

Archivisti capi, aiutanti ispettori di 1ª classe

2

229

Primi archivisti, aiutanti ispettori di 2ª classe

2

202

Archivisti, aiutanti ispettori di 3ª classe

 

180

Applicati

8

157

Applicati aggiunti

 

 

 

12

 

     Tabella C - Ruoli del corpo delle miniere

     Quadro 2° - Carriera direttiva - Ruolo tecnico

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

8

500

Ingegneri capi

28

402

Ingegneri superiori

49

325

Ingegneri principali

73

271

Ingegneri

 

 

 

158

 

     Quadro 3° - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio geologico

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

2

500

Geologi capi

6

402

Geologi superiori

10

325

Geologi principali

15

271

Geologi

 

229

Vice geologi

 

 

 

33

 

     Quadro 4° - Carriera direttiva - Ruolo tecnico del Servizio chimico

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

1

500

Chimici capi

3

402

Chimici superiori

6

325

Chimici principali

9

271

Chimici

 

 

 

19

 

     Quadro 6° - Carriera di concetto - Ruolo tecnico [2]

 

Ex coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

 

 

 

500

Periti capi

7

402

Periti superiori

20

325

Periti principali

32

271

Periti

 

229

Periti aggiunti

97

202

Vice Periti

 

 

 

156

 

     Quadro 8° - Ruolo del personale della carriera esecutiva

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

271

Assistenti capi

18

229

Primi assistenti

20

202

Assistenti

 

180

Assistenti aggiunti

67

157

Aiuto assistenti

 

 

 

105

 

     Quadro 9° - Ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

173

Commessi

7

159

Uscieri capi

 

151

Uscieri

52

142

Inservienti

 

 

 

59

 

     Tabella D - Ruoli dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

     Quadro 1° - Carriera di concetto

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Capo dell'ufficio centrale metrico e dei saggi

1

500

Ispettore capo centrale

1

500

Ispettori capi interregionali

4

402

Ispettori principali

24

325

Primi ispettori

40

271

 

 

229

Ispettori

130

202

Ispettori aggiunti e Vice ispettori

 

 

 

200

 

     Quadro 2° - Carriera esecutiva

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

271

Archivista capo

5

229

Primi archivisti

6

202

Archivisti

19

180

Applicati

 

157

Applicati aggiunti

 

 

 

30

 

     Quadro 3° - Carriera ausiliaria

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

173

Commessi

10

159

Uscieri capi

81

151

Bollatori uscieri

 

 

 

91

 

     Tabella E - Ruoli degli uffici provinciali dell'industria e del commercio

     Quadro 1° - Carriera direttiva - Direttori e sostituti direttori

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettore generali

1

 

Direttori superiori

 

500

Ispettori capi

41

 

Direttori capi

 

402

Direttori

52

325

Direttori aggiunti

 

271

Sostituti direttori

91

229

Sostituti direttori aggiunti

 

 

 

200

 

     Quadro 2° - Capi uffici statistica

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

670

Ispettori generali

5

500

Capi ufficio di 1ª calsse

17

402

Capi ufficio di 2ª calsse

29

325

Capi ufficio di 3ª calsse

 

271

Capi ufficio di 4ª calsse

43

229

Capi ufficio aggiunti

 

 

 

94

 

     Quadro 3° - Carriera di concetto – Ragionieri

 

Coefficiente

Qualifica

Organico

500

Ragionieri capi

2

402

Ragionieri principali

15

325

Primi ragionieri

20

271

Ragionieri

 

229

Ragionieri aggiunti

57

202

Vice ragionieri

 

 

 

94

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 51 della L. 21 luglio 1967, n. 613.