§ 80.9.15c - Legge 2 agosto 1957, n. 699.
Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/08/1957
Numero:699


Sommario
Art. 1.      Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti
Art. 2.      Il testo dell'art. 1 è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il testo dell'art. 7 è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il testo dell'art. 9 è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il testo del primo comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti
Art. 10.      Il testo dell'art. 23 è sostituito dal seguente
Art. 11.      La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i [...]


§ 80.9.15c - Legge 2 agosto 1957, n. 699. [1]

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 17 agosto 1957, n. 204).

 

 

     Art. 1.

     Al testo della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il testo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di settanta membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la Prima per l'istruzione superiore, la Seconda per l'istruzione secondaria e la Terza per l'istruzione elementare" [2] .

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

     Il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio.

     Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti.

     Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

     Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti".

 

          Art. 4.

     Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio superiore ed è così composta:

     a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, ventiquattro membri nelle seguenti proporzioni: tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; due dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; uno dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto superiore di architettura di Venezia; due dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; due dalle Facoltà di agraria; uno dalle Facoltà di farmacia.

     Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

     b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

     c) altri otto membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengono o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà".

 

          Art. 5.

     Il testo dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "La seconda Sezione è composta di diciotto membri e cioè:

     a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della seconda Sezione con funzioni di presidente;

     b) di tre ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro ;

     c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

     d) di tre capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ;

     e) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;

     f) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro". [3]

 

          Art. 6.

     Il testo dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge;

     a) sui programmi di insegnamento e di esame;

     b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

     Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di sette membri eletta nel suo seno.

     I pareri, di cui all'art. 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

     Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno cinque membri".

 

          Art. 7.

     Il testo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "La terza Sezione è composta di diciassette membri e cioè:

     a) di un professore universitario, componente della prima Sezione, eletto dai membri della terza Sezione con funzioni di presidente;

     b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnate di scuola non statale, scelti dal Ministro;

     c) di un capo di Istituto o professore della seconda Sezione eletto dai membri della terza Sezione;

     d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo".

 

          Art. 8.

     Il testo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

     Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonchè sulle materie di cui alle lettere a ) e b) dell'art. 8 della presente legge".

 

          Art. 9.

     Il testo del primo comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

     "Le elezioni per la seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni.

     Le elezioni per la terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni".

 

          Art. 10.

     Il testo dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e durano in carica quattro anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per più di due volte consecutive.

     I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

     I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

     I componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, nè in qualità di commissari nè in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio superiore delle Accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative".

 

          Art. 11.

     La durata del Consiglio superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a quattro anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Capoverso modificato dall'art. 1, L. 20 dicembre 1965, n. 1442.

[3]  Comma modificato dall'art. 2, L. 20 dicembre 1965, n. 1442.