§ 80.9.156 - Legge 20 giugno 1956, n. 612.
Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/06/1956
Numero:612


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio
Art. 2.      Il Ministro per la difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari
Art. 3.      I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai [...]
Art. 4.      Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando


§ 80.9.156 - Legge 20 giugno 1956, n. 612. [1]

Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.

(G.U. 6 luglio 1956, n. 166)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

     a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonchè di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;

     b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;

     c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;

     d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.

     I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

 

          Art. 3.

     I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei procedenti articoli 1 e 2.

 

          Art. 4.

     Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.