§ 80.9.14b - Legge 27 febbraio 1955, n. 68.
Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/02/1955
Numero:68


Sommario
Art. 1.      L'art. 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.14b - Legge 27 febbraio 1955, n. 68. [1]

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti).

(G.U. 15 marzo 1955, n. 61).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

     "E' ripartito in cinque Sezioni delle quali la prima e la seconda di cinque membri ciascuna, la terza, la quarta e la quinta ciascuna di sette membri.

     "La I per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole".

 

          Art. 2.

     I comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

     "La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, di due sopraintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

     "La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due sopraintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

     "La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei Licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università; di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro.

     "La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro; di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.