§ 80.9.124 - Legge 27 giugno 1949, n. 329.
Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/06/1949
Numero:329


Sommario
Art. 1.      Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località [...]
Art. 2.      Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è [...]
Art. 3.      Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'art. 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone [...]
Art. 4.      Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze [...]
Art. 5.      Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in [...]
Art. 6.      Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 80.9.124 - Legge 27 giugno 1949, n. 329. [1]

Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti.

(G.U. 28 giugno 1949, n. 146)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è autorizzato ad acquistare o a costruire nei capoluoghi di provincia, ed eccezionalmente in altre località sede di uffici finanziari nelle quali se ne presentasse la necessità, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, esclusi quelli appartenenti ad aziende autonome.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione del programma di costruzioni di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare aree private.

 

          Art. 3.

     Gli alloggi saranno assegnati in concessione a titolo oneroso agli impiegati di cui all'art. 1 per uso esclusivo di abitazione del concessionario e delle persone costituenti il suo nucleo familiare.

     All'attribuzione delle concessioni, alla determinazione delle relative modalità, nonchè alla revoca delle concessioni stesse provvederà il Ministro per le finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza della provincia.

     Avranno diritto alla concessione gli impiegati provenienti, a seguito di trasferimento, da altra sede o di prima nomina, e che non abbiano alloggio proprio o degli appartenenti al nucleo familiare disponibile nella nuova residenza.

     La concessione deve in ogni caso essere revocata quando il concessionario è trasferito ad altra sede o cessa comunque dal servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze.

 

          Art. 4.

     Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo.

 

          Art. 5.

     Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti negli stati di previsione le necessarie variazioni.

 

          Art. 6.

     Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge il Ministero delle finanze si avvale dell'opera degli uffici tecnici erariali.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.