§ 80.9.107 - D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 602 .
Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/06/1947
Numero:602


Sommario
Art. 1. a
Art. 2.      Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni [...]
Art. 3.      La 1ª Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di ventotto membri. Di questi diciannove sono eletti dalle Facoltà universitarie, [...]
Art. 4.      Alla 1ª Sezione sono deferite le attribuzioni che fino alla entrata in vigore del presente decreto erano di competenza del Consiglio superiore in materia d'istruzione [...]
Art. 5.      In seno alla 1ª Sezione è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei [...]
Art. 6. a
Art. 7.      La 2ª Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla [...]
Art. 8.      La 3ª Sezione è composta di dodici membri, e cioè: di tre professori universitari, componenti della 1ª Sezione, di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di [...]
Art. 9.      La 3ª Sezione si pronuncia sulle questioni riguardanti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro intenda sottoporre al suo esame
Art. 10.      In seno alla 1ª Sezione è costituita una Giunta di dodici membri composta del presidente della Sezione e di undici consiglieri, dei quali sette scelti dal Ministro e [...]
Art. 11.      Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è composto di venticinque membri, oltre il Ministro che lo presiede. E' ripartito in cinque Sezioni di cinque membri [...]
Art. 12.      La 1ª Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dai professori di archeologia, di paletnologia e di etnografia delle Facoltà di lettere e [...]
Art. 13.      Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i cinque componenti
Art. 14.      Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame
Art. 15.      E' costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per [...]
Art. 16.      E' costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole [...]
Art. 17.      Il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche è composto di dodici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione che lo presiede; e cioè di un [...]
Art. 18.      Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà parere sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali; sulle questioni di massima riguardanti [...]
Art. 19.      I direttori generali del Ministero della pubblica istruzione secondo la propria competenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute [...]
Art. 20.      I componenti dei corpi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e [...]
Art. 21.      I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario
Art. 22.      Il Ministro può per singole e determinate materie costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni
Art. 23.      Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione [...]
Art. 24.      Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre [...]
Art. 25.      Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, [...]
Art. 26.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.107 - D.Lgs.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 602 [1] .

Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 11 luglio 1947, n. 156)

 

 

     Art. 1.

     Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni: la 1a per l'istruzione superiore, la 2a per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica professionale e la 3a per l'istruzione elementare.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell'istruzione.

     Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i componenti della 1a Sezione.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

 

          Art. 3.

     La 1ª Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di ventotto membri. Di questi diciannove sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle università e degli istituti superiori o tra i professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti:

     tre sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

     tre dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli;

     tre dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia;

     tre dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale;

     tre dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura;

     due dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli;

     uno dalle Facoltà di medicina veterinaria e uno dalle Facoltà di agraria.

     Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle università e degli istituti superiori, o tra i membri di accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari.

     Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili, se non quando siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

 

          Art. 4.

     Alla 1ª Sezione sono deferite le attribuzioni che fino alla entrata in vigore del presente decreto erano di competenza del Consiglio superiore in materia d'istruzione superiore.

     Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno diciotto componenti.

 

          Art. 5.

     In seno alla 1ª Sezione è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti.

     La Corte è composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri, eletti nel proprio seno dalla Sezione suddetta.

     Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.

     Davanti alla Corte interviene, come relatore, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 6.

     La 2ª Sezione è composta di dodici membri e cioè: di tre professori universitari, componenti della 1a Sezione; di due ispettori centrali per l'insegnamento medio, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, scelti dal Ministro; di un preside di 1a categoria e di un professore di ruolo di istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo dei predetti istituti; di un preside di 1ª categoria e di un professore di ruolo di istituti e scuole di istruzione media tecnica, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti istituti o scuole e di un preside o professore di istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.

     Il Ministro sceglie il presidente della Sezione fra i tre professori universitari che ne fanno parte.

     Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di nove componenti.

 

          Art. 7.

     La 2ª Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e su tutte le altre questioni che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

 

          Art. 8.

     La 3ª Sezione è composta di dodici membri, e cioè: di tre professori universitari, componenti della 1ª Sezione, di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di due maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo; di un direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute e di un direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.

     Il Ministro sceglie il presidente tra i professori universitari, che fanno parte della Sezione.

     Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno nove componenti.

 

          Art. 9.

     La 3ª Sezione si pronuncia sulle questioni riguardanti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

 

          Art. 10.

     In seno alla 1ª Sezione è costituita una Giunta di dodici membri composta del presidente della Sezione e di undici consiglieri, dei quali sette scelti dal Ministro e quattro dalla Sezione.

     La Giunta si pronunzia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

     Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

     Le attribuzioni in materia di istruzione media e di istruzione elementare, che le vigenti disposizioni assegnano alla competenza della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono deferite rispettivamente alla 2ª ed alla 3ª Sezione, le quali, in tal caso, ciascuna nella propria composizione, funzionano da Giunta.

 

Consiglio superiore delle antichità e belle arti

 

          Art. 11.

     Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è composto di venticinque membri, oltre il Ministro che lo presiede. E' ripartito in cinque Sezioni di cinque membri ciascuna; la 1ª per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la 2ª per l'arte medioevale e moderna; la 3ª per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la 4ª per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la 5ª per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

 

          Art. 12.

     La 1ª Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dai professori di archeologia, di paletnologia e di etnografia delle Facoltà di lettere e dell'Istituto orientale di Napoli; di uno studioso delle predette discipline e di due sopraintendenti alle antichità, scelti dal Ministro.

     La 2ª è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dai professori di storia dell'arte medioevale e moderna delle Facoltà di lettere; di uno studioso di storia dell'arte e di due sopraintendenti alle gallerie, scelti dal Ministro.

     Della 3ª Sezione fanno parte: un professore universitario di ruolo eletto nel proprio seno dalle Facoltà di architettura; un rappresentante del Ministro dei lavori pubblici; due sopraintendenti ai monumenti e un architetto ingegnere, scelti dal Ministro.

     Della 4ª Sezione fanno parte: due direttori o professori di ruolo delle Accademie di belle arti, eletti dai direttori e professori di ruolo delle Accademie stesse; due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale e uno studioso di arti figurative scelti dal Ministro.

     Della 5ª Sezione fanno parte: due direttori o professori di ruolo dei Conservatori di musica, eletti dai direttori e professori dei Conservatori; un compositore o interprete musicale estraneo ai Conservatori, uno studioso di arte drammatica o musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro, e un rappresentante dell'Accademie di arte drammatica, designati dalla Commissione artistica della detta Accademia.

 

          Art. 13.

     Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i cinque componenti.

     Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i presidenti di Sezione.

 

          Art. 14.

     Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'àmbito della propria competenza, dànno parere sulle questioni o provvedimenti che investano, comunque, un giudizio di carattere tecnico.

     Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

 

          Art. 15.

     E' costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta dal vice presidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

 

          Art. 16.

     E' costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, presieduto da un professore universitario della Facoltà di giurisprudenza, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto dei due direttori o professori di Accademie di belle arti, dei due direttori o professori di Conservatori di musica, membri del Consiglio delle antichità e belle arti.

 

          Art. 17.

     Il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche è composto di dodici membri, oltre il Ministro per la pubblica istruzione che lo presiede; e cioè di un ispettore generale bibliografico scelto dal Ministro, di tre bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi che abbiano singolare competenza nel campo della bibliotecnica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro, e di cinque presidenti delle accademie e dei corpi scientifici, eletti dai presidenti degli anzidetti sodalizi.

     Con decreto del Ministro sarà approvato l'elenco delle accademie e dei corpi scientifici che hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio.

 

          Art. 18.

     Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche dà parere sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali; sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche; sulla conservazione, la tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

     Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona è presieduto da un vice presidente nominato dal Ministro tra i consiglieri.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno nove componenti.

 

Disposizioni generali

 

          Art. 19.

     I direttori generali del Ministero della pubblica istruzione secondo la propria competenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute plenarie dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

 

          Art. 20.

     I componenti dei corpi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con la stessa forma dei consiglieri cessati. Essi non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione né in qualità di commissari né in qualità di candidati.

 

          Art. 21.

     I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

     Quando vi siano questioni che possano interferire sulla competenza di più Sezioni, queste si pronunziano congiuntamente sotto la presidenza del vice presidente del Consiglio competente.

 

          Art. 22.

     Il Ministro può per singole e determinate materie costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali commissioni.

     Quando si tratti di questioni che riguardino istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chiamare a riferire direttamente al Consiglio o alla Sezione competente il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

 

          Art. 23.

     Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

 

          Art. 24.

     Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

 

          Art. 25.

     Sono richiamate in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materia il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi allo stesso.

     Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

 

          Art. 26.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 190, e così sostituito dall’art. 31 della L. 30 dicembre 1947, n. 1477. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.