§ 80.9.97 - D.Lgs.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112.
Modificazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/09/1946
Numero:112


Sommario
Art. 1.      I primi due comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sono modificati come segue
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, è modificato come segue
Art. 3.      Nel Gabinetto del Ministro per la marina militare e nella Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, possono essere addetti ai servizi [...]
Art. 4.      Salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per i Capi di Gabinetto e per i Segretari particolari, il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili ai Gabinetti e alle Segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio, il cui [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Ai componenti i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, che fruiscono dell'indennità di cui all'articolo precedente, non sono [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si applicano anche al personale al quale in base alle disposizioni vigenti, compete l'indennità di Gabinetto di cui [...]
Art. 9.      Col 1° ottobre 1946 cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335
Art. 10.      Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non contrastanti col presente decreto


§ 80.9.97 - D.Lgs.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112. [1]

Modificazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

(G.U. 26 settembre 1946, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     I primi due comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sono modificati come segue:

     "I Gabinetti dei Ministri sono costituiti da:

     1) un Capo di Gabinetto;

     2) un Segretario particolare;

     3) non più di cinque funzionari del gruppo A o del gruppo B di cui due soltanto di grado superiore al settimo;

     4) non più di sei impiegati del gruppo C per i lavori d'archivio;

     5) non più di sei impiegati d'ordine (gruppo C) per i servizi di copia.

     Al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Segreteria del Presidente, può essere addetto personale in eccedenza ai quantitativi di cui nel comma precedente, entro i limiti che saranno fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, è modificato come segue:

     "Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono costituite da:

     1) un Segretario particolare;

     2) non più di due funzionari di gruppo A o di gruppo B di grado non superiore al settimo;

     3) non più di due impiegati di gruppo C per i lavori d'archivio;

     4) non più di tre impiegati d'ordine (gruppo C) per i servizi di copia".

 

          Art. 3.

     Nel Gabinetto del Ministro per la marina militare e nella Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati, ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi ed ai lavori di copia sottufficiali della Marina militare.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per i Capi di Gabinetto e per i Segretari particolari, il personale addetto ai Gabinetti dei Ministri ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, può essere scelto anche tra gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni in misura non superiore ad un terzo dell'organico stabilito dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

     Tuttavia nell'organico dei cinque funzionari di gruppo A o B di cui al n. 3 dell'art. 1, possono essere eccezionalmente compresi due elementi estranei all'Amministrazione. A tale personale, che viene parificato al grado ottavo dell'ordinamento gerarchico, è corrisposta una retribuzione di importo corrispondente al trattamento economico iniziale per stipendio ed indennità di carovita inerente all'indicato grado ottavo.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili ai Gabinetti e alle Segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio, il cui organico rimane confermato secondo le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

 

          Art. 6. [2]

 

          Art. 7.

     Ai componenti i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, che fruiscono dell'indennità di cui all'articolo precedente, non sono corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, per il lavoro straordinario compiuto al di fuori dell'orario normale.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, si applicano anche al personale al quale in base alle disposizioni vigenti, compete l'indennità di Gabinetto di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

 

          Art. 9.

     Col 1° ottobre 1946 cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

 

          Art. 10.

     Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non contrastanti col presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.