§ 80.9.66 - D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446.
Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:31/07/1945
Numero:446


Sommario
Art. 1.      All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, spettano la tutela della sanità pubblica, il [...]
Art. 2.      L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica, ai [...]
Art. 3.      Restano fermi i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti di assistenza ospedaliera spettanti al Ministro per l'interno, ai Prefetti ed ai Comitati provinciali per [...]
Art. 4.      L'Alto Commissario partecipa senza diritto a voto alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio
Art. 5.      Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere modificati o soppressi [...]
Art. 6.      La Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno è soppressa
Art. 7.      L'Istituto superiore di sanità, nella sua attuale organizzazione, passa alla dipendenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
Art. 8.      Sono demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e tutela sull'Associazione italiana della croce rossa attribuiti al [...]
Art. 9.      I ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità ed il relativo personale sono trasferiti all'Alto [...]
Art. 10.      Presso l'Alto Commissariato può essere comandato personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ed il relativo onere finanziario, per il periodo del [...]
Art. 11.      Presso l'Alto Commissariato ha sede il Consiglio superiore di sanità ed ogni altro organo di amministrazione consultiva avente competenza in materia di igiene e sanità [...]
Art. 12.      Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi organi periferici e dell'Istituto superiore di sanità, sono a carico dello stato di previsione della [...]
Art. 13.      All'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il [...]
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.9.66 - D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446. [1]

Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(G.U. 18 agosto 1945, n. 99)

 

 

     Art. 1.

     All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, spettano la tutela della sanità pubblica, il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti che hanno per scopo di prevenire e combattere le malattie sociali.

     L'Alto Commissariato è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e delle altre disposizioni vigenti.

     Restano ferme le attribuzioni spettanti ai Prefetti in materia di igiene e sanità pubblica, i quali, nella materia di competenza dell'Alto Commissario, riferiscono direttamente a questo e sono tenuti ad eseguirne le disposizioni.

     Parimenti tutti gli uffici statali e gli enti pubblici che abbiano attribuzioni in materia di igiene e sanità pubblica riferiscono, per quanto attiene a dette attribuzioni, all'Alto Commissario e sono tenuti ad eseguirne le direttive.

 

          Art. 3.

     Restano fermi i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti di assistenza ospedaliera spettanti al Ministro per l'interno, ai Prefetti ed ai Comitati provinciali per l'assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

     I provvedimenti che comportino modifiche dei fini istituzionali o dell'organizzazione o comunque dell'attività sanitaria dei predetti enti, nonché i provvedimenti istitutivi di enti che operino nel campo sanitario debbono essere emanati d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, al quale spetta il compito di coordinare sul piano nazionale l'attività sanitaria.

 

          Art. 4.

     L'Alto Commissario partecipa senza diritto a voto alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio.

     Egli ha alla propria dipendenza un Gabinetto costituito da un Capo di Gabinetto, due addetti, di cui uno con funzioni di segretario particolare, e non più di due impiegati d'ordine.

     L'Alto Commissario aggiunto ha alle proprie dipendenze una segretaria particolare e non più di due impiegati d'ordine.

     Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato ed anche fra stranieri all'Amministrazione medesima; ad essi spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere modificati o soppressi uffici ed enti pubblici operanti nel campo dell'igiene e della sanità; istituiti servizi ed organismi speciali e attribuiti alla dipendenza dell'Alto Commissariato enti, organismi e servizi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

     Quando tali decreti comportino oneri finanziari, essi dovranno essere emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     La Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno è soppressa.

     Presso l'Alto Commissariato è istituita la carica di segretario generale.

     La ripartizione degli uffici dell'Alto Commissariato è fatta con ordinanza dell'Alto Commissario.

 

          Art. 7.

     L'Istituto superiore di sanità, nella sua attuale organizzazione, passa alla dipendenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 8.

     Sono demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e tutela sull'Associazione italiana della croce rossa attribuiti al Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388.

     Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia "E. Marchiafava", già attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933, n. 1185.

 

          Art. 9.

     I ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità ed il relativo personale sono trasferiti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

     Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno apportate le occorrenti variazioni ai ruoli organici predetti e saranno emanate norme per il reclutamento del personale necessario ad assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato.

 

          Art. 10.

     Presso l'Alto Commissariato può essere comandato personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ed il relativo onere finanziario, per il periodo del comando, sarà a carico dell'Alto Commissariato.

     L'Alto Commissariato può, inoltre, assumere personale avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

     I limiti numerici del personale che può essere comandato o assunto ai sensi dei comma precedenti saranno stabiliti distintamente per categorie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11.

     Presso l'Alto Commissariato ha sede il Consiglio superiore di sanità ed ogni altro organo di amministrazione consultiva avente competenza in materia di igiene e sanità pubblica.

 

          Art. 12.

     Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi organi periferici e dell'Istituto superiore di sanità, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, "rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri", mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, al quale, a tali effetti, sono attribuiti poteri preveduti dall'art. 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

     Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno, altresì, trasferite dallo stato di previsione suddetto le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

     Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     Presso l'Alto Commissariato è costituito, per i prescritti controlli un ufficio del Ministero del tesoro.

 

          Art. 13.

     All'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.