§ 80.9.27 - R.D. 5 novembre 1937, n. 2031.
Determinazione delle attribuzioni spettanti al ministero dell'educazione nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:05/11/1937
Numero:2031


Sommario
Art. 1.      Al ministero dell'educazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni
Art. 2.      Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno


§ 80.9.27 - R.D. 5 novembre 1937, n. 2031. [1]

Determinazione delle attribuzioni spettanti al ministero dell'educazione nazionale.

(G.U. 15 dicembre 1937, n. 289)

 

 

     Art. 1.

     Al ministero dell'educazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

     1° curare la educazione morale e intellettuale dell'infanzia e della gioventù per mezzo delle scuole di ogni ordine e grado; collaborare col P.N.F. per l'educazione fisica e l'assistenza scolastica; collaborare colle amministrazioni interessate all'ordinamento delle scuole italiane all'estero, nei possedimenti, nelle colonie e nell'impero;

     2° sopraintendere alle attività della accademie e degli istituti scientifici, letterari, storici, artistici e culturali in genere;

     3° provvedere al funzionamento delle biblioteche dello Stato, vigilare sull'andamento delle biblioteche pubbliche di qualsiasi natura e curarne il coordinamento;

     4° esercitare la tutela delle bellezze naturali e paesistiche e del patrimonio archeologico, storico, monumentale, letterario, bibliografico, artistico e linguistico della nazione; invigilare, dal punto di vista artistico, sullo sviluppo dei centri urbani;

     5° promuovere la diffusione dell'arte, della cultura e della scienza italiana, mediante congressi, mostre, esposizioni, incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche; promuovere, coordinare e dirigere iniziative all'interno e, in collaborazione coi ministeri degli affari esteri e della cultura popolare, all'estero, che tendano all'affermazione dell'arte, della cultura e della scienza italiana nel mondo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.