§ 80.9.26 - R.D.L. 28 aprile 1937, n. 707 .
Noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/04/1937
Numero:707


Sommario
Art. 1.      Dal 14 febbraio 1937 al 31 dicembre 1937 il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali, a provvedere ad operazioni di [...]
Art. 2.      Le condizioni di noleggio delle navi mercantili nazionali noleggiate per le straordinarie esigenze di cui all'articolo precedente sono stabilite dal Ministero delle [...]
Art. 3.      Il direttore generale della marina mercantile è autorizzato, entro i limiti stabiliti dal precedente art. 1, a rappresentare l'amministrazione nella stipulazione dei [...]
Art. 4.      Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a derogare nel periodo 14 febbraio-31 dicembre 1937, agli artt. 3 (primo comma), 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 56 (secondo comma) [...]
Art. 5.      Il pagamento in conto o a saldo delle spese di cui agli articoli precedenti sarà effettuato a mezzo di mandato diretto a favore dei creditori
Art. 6.      Per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente decreto potrà essere richiamato personale militare in congedo
Art. 7.      Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.Il presente decreto entra in vigore col 14 febbraio 1937 e sarà presentato [...]


§ 80.9.26 - R.D.L. 28 aprile 1937, n. 707 [1].

Noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato

(G.U. 25 maggio 1937, n. 120)

 

 

     Art. 1.

     Dal 14 febbraio 1937 al 31 dicembre 1937 il Ministro delle comunicazioni è autorizzato a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali, a provvedere ad operazioni di imbarco e sbarco di personale, materiale e provviste, in quanto detti noleggi, gestioni ed operazioni occorrono per straordinarie esigenze di amministrazioni dello Stato, e ad organizzare i relativi servizi di vigilanza e controllo.

 

          Art. 2.

     Le condizioni di noleggio delle navi mercantili nazionali noleggiate per le straordinarie esigenze di cui all'articolo precedente sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

 

          Art. 3.

     Il direttore generale della marina mercantile è autorizzato, entro i limiti stabiliti dal precedente art. 1, a rappresentare l'amministrazione nella stipulazione dei contratti di noleggio di navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto e nome dell'amministrazione stessa.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a derogare nel periodo 14 febbraio-31 dicembre 1937, agli artt. 3 (primo comma), 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 56 (secondo comma) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente alle spese di cui al precedente art. 1.

     Per le spese stesse, in caso di particolare urgenza il Ministro per le comunicazioni può autorizzare l'esecuzione di contratti anche prima della loro approvazione, specificandone le ragioni nel relativo decreto.

 

          Art. 5.

     Il pagamento in conto o a saldo delle spese di cui agli articoli precedenti sarà effettuato a mezzo di mandato diretto a favore dei creditori.

     Potranno essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati per provvedere al pagamento delle seguenti spese:

     a) spese d'imbarco, sbarco, trasbordo di persone e cose;

     b) spese di pilotaggio, ormeggio e spese portuali in generale;

     c) tasse e diritti marittimi e portuali, diritti di transito del canale di Suez, tasse e diritti sanitari e simili;

     d) spese per forniture di combustibili e consumi e, in generale, spese dipendenti dalle condizioni particolari di noleggio;

     e) indennità, competenze e assegni vari fissi al personale preposto alla esecuzione, vigilanza e controllo dei servizi concernenti i noleggi, le gestioni e operazioni di cui all'art. 1 e spese varie per il funzionamento degli uffici relativi;

     f) rimborsi ad altre amministrazioni.

 

          Art. 6.

     Per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente decreto potrà essere richiamato personale militare in congedo.

 

          Art. 7.

     Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.Il presente decreto entra in vigore col 14 febbraio 1937 e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2334. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.L'efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto è stata prorogata, da ultimo, dall'art. 3 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 616.